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BENI MOBILI ESTRANEI ALL'ESECUZIONE CON FERMO AMMINISTRATIVO

  • Gaetano Ricci

    brescia
    01/02/2024 18:51

    BENI MOBILI ESTRANEI ALL'ESECUZIONE CON FERMO AMMINISTRATIVO

    Buongiorno,
    in qualità di custode giudiziario nell'ambito di un'esecuzione immobiliare ho provveduto ad uno sfratto per morosità nei confronti di un conduttore con contratto opponibile alla procedura ma moroso.
    All'esito dell'esecuzione dello sfratto ex art. 605 c.p.c., alla liberazione dell'immobile permane nel medesimo un'autovettura colpita da fermo amministrativo.
    Preciso che l'autovettura è di proprietà del debitore esecutato ma nella disponibilità del conduttore.
    Nell'ambito dello sfratto l'ufficiale giudiziario ha intimato l'asporto ex art. 609 c.p.c. nel termine di 30 giorni, precisando che in caso di mancato asporto i beni saranno da intendere abbandonati. L'intimazione è stata rivolta al conduttore.

    Ritengo di farmi autorizzare dal Giudice dell'esecuzione immobiliare a rivolgere la medesima intimazione al proprietario delle autovetture, con il medesimo termine e, in difetto di asporto, di autorizzarmi ex art. 560 c.p.c. allo smaltimento con ordine all'agente della riscossione di acconsentire alla cancellazione del fermo al fine di poter provvedere alla rottamazione.
    Il tutto con spese a carico della procedura o, in assenza di disponibilità, del creditore procedente.

    Chiedo Vostro cortese parere in merito alla questione soprattutto in considerazione delle problematiche connesse al fermo amministrativo.
    Ritengo che l'interesse da tutelare sia quello dell'aggiudicatario ad avere l'immobile libero da persone e cose.

    Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      03/02/2024 07:01

      RE: BENI MOBILI ESTRANEI ALL'ESECUZIONE CON FERMO AMMINISTRATIVO

      La soluzione prospettata non ci sembra del tutto condivisibile.
      In primo luogo va richiamato l'art. 609, commi primo e secondo c.p.c., a mente dei quali "Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
      Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione".
      Come si vede, l'asporto dei beni mobili non è posto a carico dell'occupante, ma a carico del "soggetto tenuto ad asportarli".
      Ci pare corretto, dunque, coinvolgere anche il proprietario, sebbene ad occuparsene dovrebbe essere, in base alla norma sopra richiamata, l'ufficiale giudiziario.
      Detto questo, è utile ricordare che a norma dell'art. 86 del D.P.R. 29-09-1973, n. 602 il concessionario, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, eseguendolo mediante iscrizione del provvedimento di fermo nei pubblici registri.
      La natura giuridica del fermo amministrativo è stata a lungo dibattuta, sia in dottrina che in giurisprudenza. Questo argomento è stato affrontato e chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, le quali hanno affermato che l'istituto del fermo amministrativo è estraneo all'esecuzione forzata, trattandosi di un rimedio finalizzato al recupero del credito erariale alternativo al procedimento esecutivo. Segnatamente, le sezioni unite hanno ritenuto che esso costituisce un atto discrezionale del concessionario, neppure convertibile in pignoramento, privo di un termine di durata. Costituisce allora una "misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione" (C., Sez. U, 22.07.2015, n. 15354, seguita poi da Sez. 6-2, 18.11.2016, n. 23564; Sez. U, 17.01.2017, n. 959; Sez. 3, 21.09.2017, n. 22018; Sez. L., 17.07.2020, n. 15349; tra le ultime, Sez. U, 27.03.2023, n. 8671).
      I dati normativi appena riassunti suggeriscono, a nostro avviso, di coinvolgere nell'attuazione dell'ordine di liberazione, anche l'Agenzia elle entrate – riscossione, notiziandola del fatto che è stato intimato l'asporto ex art. 609 c.p.c..
      Invero, qualora l'occupante, o comunque il soggetto tenuto all'asporto, non dovesse provvedere, è ben possibile che l'Agenzia delle Entrate si determini essa stessa ad agire, sottoponendo a pignoramento il bene mobile registrato, provvedendo così al loro asporto e custodia, se del caso avvalendosi dell'IVG a norma dell'art. 71 d.P.R. 602/1973.