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notifica/ comunicazioni a creditore ipotecario che risulta deceduto

  • Monica Dominici

    Firenze
    23/09/2026 22:14

    notifica/ comunicazioni a creditore ipotecario che risulta deceduto

    devo procedere con la notifica dell'avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. nell'ambito di un'esecuzione immobiliare.
    Dalla certificazione notarile depositata dal creditore procedente risulta un'ipoteca giudiziale iscritta a favore di un creditore (sulla base di un decreto ingiuntivo). Tuttavia, sono venuto a conoscenza del fatto che tale creditore iscritto è deceduto.
    E quindi chiedo :
    A chi va indirizzata e notificata esattamente la notifica dell'avviso 498 c.p.c.? Va fatta agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto (ex art. 477 c.p.c. o per analogia), agli eredi nominativamente individuati, o al procuratore costituito nella fase monitoria del decreto ingiuntivo?
    Qual è la modalità idonea ad evitare di inficiare la regolarità della procedura immobiliare?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      25/09/2026 07:26

      RE: notifica/ comunicazioni a creditore ipotecario che risulta deceduto

      Cominciamo ad escludere le soluzioni che con più immediatezza non possono essere seguite.
      Certamente la notifica non può essere eseguita al defunto, trattandosi di soggetto non più esistente, che come tale non può essere considerato il titolare del credito.
      Va inoltre escluso che si possa procedere con la notificazione a norma dell'art. 477 c.p.c., attesa che essa si riferisce esclusivamente alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Infatti, in giurisprudenza è stato correttamente osservato come "in materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi, che l'art. 477 cod. proc. civ. consente di compiere, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con tale domicilio - non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione". (Cass. Sez. 3, 25/09/2009, n. 20680).
      Quanto alla notifica al procuratore, la stessa potrà essere validamente eseguita solo se il mandato a lui conferito comprenda anche la fase esecutiva.
      In difetto, non resterà che procedere nei confronti di ciascuno degli eredi.