Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

notifica ordine di liberazione

  • Andrea Zavatta

    Forlì (FC)
    27/03/2026 16:32

    notifica ordine di liberazione

    Buonasera,
    si chiede se l'ordine di liberazione anticipata ex art. 560, co. 7, c.p.c., unitamente all'avviso a rilasciare l'immobile, debba essere notificato personalmente al debitore esecutato oppure, essendosi questi costituito nella procedura esecutiva immobiliare con difensore presso il quale ha eletto domicilio, ed essendo l'ordine di liberazione attuabile senza il rispetto delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., possa essere notificato alla PEC del difensore.
    Grazie per l'attenzione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/03/2026 07:45

      RE: notifica ordine di liberazione

      La liberazione dell'immobile costituisce uno degli aspetti più delicati dell'intera disciplina della custodia, ed i molteplici interventi normativi che di essa si sono occupati ne costituiscono plastica testimonianza.
      Come correttamente precisato nella domanda, l'attuazione dell'ordine di liberazione non incardina un autonomo procedimento per rilascio, per cui non è necessaria la previa notifica del tutolo esecutivo (l'ordine di liberazione non lo è più sin dall'avvento del d.l. 59/2016) né del precetto.
      Quanto alle concrete modalità attraverso cui procedere all'attuazione dell'ordine di liberazione, è chiaro che se il debitore ha eletto domicilio presso il difensore, le comunicazioni andranno lì eseguite (a meno che il giudice dell'esecuzione non abbia disposto diversamente), posto che l'art. 560 non prevede che l'ordine di liberazione vada comunicato alla parte personalmente.
      Peraltro, sia assai opportuno, è dubbio che l'ordine di liberazione debba essere necessariamente comunicato dal custode (a meno che in questo senso abbia disposto il giudice dell'esecuzione).
      Ed invero, se il provvedimento è stato adottato in udienza, il problema non si pone poiché il provvedimenti adottati in udienza si hanno per conosciuti (sempre che abbia ricevuto la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., che è comunicato al debitore ex art. 567 c.p.c.). Allo stesso modo, se il provvedimento è stato pronunciato all'esito di scioglimento di riserva, esso è comunicato dalla cancelleria alle parti ex art. 134 c.p.c..