Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Furto beni mobili all'interno di immobile in custodia

  • Mattia Conti

    Darfo Boario Terme (BS)
    23/07/2024 18:16

    Furto beni mobili all'interno di immobile in custodia

    Sono Custode giudiziario e delegato alla vendita in una esecuzione immobiliare "Cartabia", relativa ad un appartamento e garage di pertinenza, in casa plurifamiliare.
    A causa dell'irreperibilità dell'esecutato ho sostituito le serrature che davano sull'esterno.
    E' rimasta una porta interna, che dal garage fa accedere ad un pianerottolo comune con altra proprietà, della quale non ho potuto sostituire la serratura essendo vetusta (di quelle che hanno chiavi "universali" valide per tutte le porte della casa) ma di cui ho comunque custodito la chiave.
    All'interno del garage erano presenti alcuni arredi di modesto valore. Uno di questi arredi risulta ora essere sparito, senza che ci siano segni di effrazione sulle porte esterne, essendo qualcuno probabilmente acceduto dal pianerottolo interno comune.
    Ora, in qualità di Custode, premesso che il bene sottratto è di modico valore, sono tenuto a denunciare il furto alle autorità di p.s.?
    Ovvero, trattandosi di esecuzione immobiliare, non mi riguarda il contenuto dell'immobile ancor più se di modesto valore?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      24/07/2024 17:04

      RE: Furto beni mobili all'interno di immobile in custodia

      Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell'art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.
      La nozione di pertinenza si ricava dall'art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra. Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono dunque due requisiti: uno soggettivo, dato dall'appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario, ed uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale.
      Quanto agli accessori, manca nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette "pertinenze improprie" (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).
      Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall'immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all'art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori "tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato", identificando, in particolare, negli accessori "sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono".
      Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20.3.2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all'ornamento dell'immobile.
      Sulla scorta di queste premesse possiamo affermare che i mobili, non essendo pignorati, non sono oggetto della custodia a norma degli art. 65, 67 e 560 c.p.c.
      Del danneggiamento di questi beni egli non potrà rispondere nemmeno a norma dell'art. 2051 c.c., atteso che questa norma riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta (Cass., sez. II, 10 maggio 2023, n. 12620), potendo invece andare incontro a responsabilità se non prova di aver utilizzato la ordinaria diligenza nell'esercizio dei suoi compiti.
      Il problema si pone, semmai, per i danni che la cosa abbia provocato a terzi (si pensi, ad esempio, al caso in cui all'interno dell'immobile pignorato si trovino beni pericolosi).
      Con riferimento a queste ipotesi, poiché è chiaro che il custode nominato ha la materiale disponibilità dei beni mobili presenti nell'immobile ci si chiede se sia possibile configurare, in capo allo stesso, una responsabilità ex art. 2051 c.c..
      In giurisprudenza, infatti, si è affermato a più riprese che la responsabilità da custodia presuppone un "effettivo potere fisico" sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (C. 1948/2003; C. 782/2001; C. 1859/2000).
      Si è tuttavia precisato che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051, la disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti o per la natura del rapporto ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (C. 30941/2017).
      Orbene, così succintamente riassunto il tessuto normativo e giurisprudenziale di riferimento, siamo dell'avviso per cui il custode, anche se i beni mobili non risultano pignorati, ha comunque un dovere di custodia dei medesimi ex art. 2051, per i danni provocati dai suddetti beni ai terzi, ed è comunque tenuto alla ordinaria diligenza rispetto ai danni che i beni stessi potrebbero subire.
      Nel caso prospettato, essendo state sostituite le chiavi, riteniamo che questo onere di diligenza sia stato assolto.
    • Mattia Conti

      Darfo Boario Terme (BS)
      29/07/2024 18:08

      RE: Furto beni mobili all'interno di immobile in custodia

      Grazie per l'esauriente risposta.
      Ritenete che in qualità di Custode dell'immobile io possa / debba provvedere a sporgere denuncia ai carabinieri per il furto del bene mobile contenuto, o non rientrando tale bene nella mia custodia non sarebbe pertinente la denuncia?
      • Zucchetti SG

        30/07/2024 11:59

        RE: RE: Furto beni mobili all'interno di immobile in custodia

        Per rispondere alla domanda dobbiamo muovere dalla lettura dell'art. 347, primo comma, c.p.p. a mente del quale "Salvo quanto stabilito dall'articolo 347 (norma che non rileva in questa sede poiché attiene all'attività della polizia giudiziaria), i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito".
        Questa norma va letta congiuntamente all'art. 361 c.p., secondo cui "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516". Aggiunge il secondo comma che "La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto".
        Anche in questo caso il legislatore specifica infine, al comma 3, che "Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa".
        Come si vede, sia il codice penale che il codice di procedura penale configurano una responsabilità del pubblico ufficiale per omessa denuncia di un reato perseguibile d'ufficio.
        Affinché l'obbligo di denuncia scatti occorrono dunque 3 condizioni:
        che il soggetto che acquisisce la notizia del fatto penalmente rilevante sia un pubblico ufficiale; che la notizia del reato sia stata acquisita "nell'esercizio o a causa delle" funzioni svolte;
        che il reato di cui si abbia avuto notizia sia perseguibile d'ufficio.
        Quanto al primo aspetto, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il custode della cosa pignorata sia un pubblico ufficiale (sul punto, ex multis, Cass. pen. Sez. Sez. 6, n. 36081 del 07/07/2009; Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007; Sez. 3, n. 4048 del 21/03/1997), per cui è facile osservare che il custode è destinatario degli obblighi di denuncia indicati dalle disposizioni sopra richiamate.
        A proposito della occasione nella quale la notizia di reato si è conosciuta, poiché la norma prescrive che questa conoscenza è rilevante quando avvenga nell'esercizio o a causa delle funzioni, non è necessario che il custode la apprenda nel mentre svolge il suo ufficio (ad esempio in occasione dell'accesso all'immobile), ma è sufficiente che egli abbia saputo del fatto penalmente rilevante in quanto custode, nel senso che è bastevole un mero nesso eziologico tra la notizia acquisita e le funzioni custodiali esercitate. Così, in ipotesi, riteniamo che sia notizia di reato rispetto alla quale scatti l'obbligo di denuncia quella acquisita grazie ad una telefonata ricevuta dal vicino dell'immobile pignorato, il quale contatti il custode rappresentandogli il fatto che nel cespite da lui custodito si sta consumando un reato.
        L'ultimo degli elementi che abbiamo indicato è quello per cui il reato rispetto al quale sorge l'obbligo di denuncia deve essere perseguibile d'ufficio.
        Questo elemento, inevitabilmente, implica una valutazione caso per caso, ma nel dubbio il suggerimento che ci sentiamo di esprimere è quello di procedere comunque, atteso che l'ignoranza non scusa, così come non scusa l'errore di ritenere perseguibile a querela un reato che invece è perseguibile d'ufficio.
        Ora, nel caso di specie, osserviamo che il reato di furto, previsto e punito dagli artt. 624 e ss c.p. è normalmente punibile a querela della persona offesa.
        Lo si ricava dall'ultimo comma dell'art. 624 c.p., a mente del quale "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)".
        Orbene, il reato di furto è perseguibile d'ufficio (tranne che la cosa sottratta non sia esposta alla pubblica fede) nel caso di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p., il quale punisce il furto di "cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza".
        Parimenti, il furto è perseguibile d'ufficio (ai sensi del n. 7-bis dell'art. 625 c.p.) nel caso in cui abbia ad oggetto "componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica" (si pensi al furto di cavi elettrici della rete pubblica).
        Ora, traslando questi concetti al caso di specie non ci sembra sussista un obbligo di denuncia (che comunque il custode ha la facoltà di sporgere) perché il furto avvenuto non ha ad oggetto cose sottoposte a pignoramento, atteso che, come abbiamo detto precedentemente, i beni mobili presenti all'interno dell'immobile non sono da considerarsi pignorati a norma dell'art. 2912 c.c..