Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

sospensione del procedimento

  • Elena Pompeo

    Salerno
    04/09/2020 17:04

    sospensione del procedimento

    salve. il ge, visto che l'immobile pignorato rappresenta la casa dove vive l'esecutato, ha sospeso una procedura esecutiva fino al 30 ottobre 2020 con onere per il creditore procedente, se vi ha interesse, di riassumere. Io sono il custode giudiziario. Devo redigere il rendiconto oppure è sospesa anche questa attività?
    • Zucchetti SG

      07/09/2020 12:17

      RE: sospensione del procedimento

      A nostro avviso il conto della gestione va comunque redatto.
      L'art. 560, primo comma, c.p.c. prevede che il custode debba rendere il conto della gestione a norma dell'art. 593 c.p.c., e dunque "nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione ed in ogni caso alla fine di ciascun trimestre (pervero, il rendiconto con cadenza trimestrale è adempimento probabilmente ultroneo nelle ipotesi in cui l'immobile pignorato non sia produttivo di frutti e non risultino movimentazioni) … nei modi stabiliti dal giudice". Ai sensi dell'art. 263 c.p.c., unitamente al conto di gestione il custode dovrà provvedere a depositare anche i documenti giustificativi.
      Al termine della gestione deve poi essere presentato il rendiconto finale.
      In ordine al contenuto della rendicontazione in dottrina si è osservato che se non sono state incassate somme il rendiconto si risolverà in una in una relazione di aggiornamento circa l'attività svolta e le spese sostenute.
      Orbene, se la custodia ha lo scopo precipuo di consentire la conservazione e l'amministrazione del compendio pignorato, così come prescritto in linea generale dall'art. 65 c.p.c., e se la sospensione dell'esecuzione determina un arresto del divenire della procedura senza che venga meno il vincolo pignoratizio, è evidente che le funzioni custodiali permangono, poiché permane l'interesse (dei creditori ma anche pubblicistico) alla conservazione ed amministrazione del cespite in vista della eventuale ripresa del procedimento di vendita.
      Del resto, lo stesso art. 626 c.p.c. enuncia, seppure implicitamente, il principio per cui la sospensione della procedura non ne determina uno stallo totale, tanto che, ad esempio, anche durante la sospensione dell'esecuzione il giudice può procedere alla sostituzione del custode (Cass. civ., 24.11.1962, n. 3179), né si è mai discusso del fatto che durante la sospensione dell'esecuzione il custode non debba continuare a percepire i frutti prodotti dal compendio pignorato, al quale gli effetti del pignoramento si estendono a norma dell'art. 2912 c.c..
      • Maria Luisa Baroni

        Perugia
        14/09/2020 13:30

        RE: RE: sospensione del procedimento

        Mi inserisco chiedendo: essendo nominato custode di un immobile pignorato dove vive l'esecutato con la sua famiglia e con la sospensione della procedura esecutiva fino al 30/10/2020, le relazioni semestrali del custode nel corso della custodia vanno comunque redatte .E se la risposta è affermativa l'indicazione dello stato dell'immobile sono fornite semplicemente mediante contatti telefonici con l'esecutato. Ringrazio per l'attenzione.
        • Zucchetti SG

          15/09/2020 16:57

          RE: RE: RE: sospensione del procedimento

          L'art. 4, comma 2 lett. a) del d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito, con modificazioni, con l n. 119/2016 ha riscritto il comma 9-sexies dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).
          La norma prevede che Il professionista delegato entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita depositi un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del primo rapporto riepilogativo, e con cadenza semestrale, lo stesso deve depositare un rapporto riepilogativo periodico delle attività compiute ed infine, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione lo stesso deve depositare un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
          Dunque viene disciplinato, sotto questo profilo, un triplice onere:
          uno iniziale, da adempiersi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla notifica dell'ordinanza di vendita;
          uno periodico semestrale, decorrente dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale;
          uno finale, decorrente dalla comunicazione di approvazione del progetto di distribuzione. A quest'ultimo proposito, è bene precisare che il progetto di distribuzione cui la norma si riferisce è quello finale.
          Si osservi che ai sensi dell'art. art. 179-ter disp. att. c.p.c. ai rapporti riepilogativi suddetti avrà accesso la commissione, istituita presso la corte di appello, incaricata della alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
          Quanto al contenuto, deve ritenersi che nei rapporti il professionista delegato avrà cura di dar conto dell'intervenuta (o non intervenuta) esecuzione dei compiti delegati, sia che derivino direttamente dalla legge, sia che costituiscano l'oggetto di specifiche direttive contenute nell'ordinanza di vendita e di delega delle relative operazioni.
          Il regime applicativo di queste disposizioni alle procedure esecutive pendenti è disciplinato dal comma quinto del citato art. 20 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, il quale prevede che l'obbligo di deposito dei rapporti riepilogativi si applichi anche alle procedure esecutive pendenti, "a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012", il quale a suo volta prevede che il responsabile del DIGISIA debba adottare specifiche tecniche concernenti la sottoscrizione, trasmissione, e la ricezione dei citati rapporti riepilogativi periodici.
          Dal contenuto della disposizione ricaviamo il convincimento per cui questa attività vada compiuta anche se la procedura esecutiva è sospesa, poiché non è detto che durante la sospensione non sia compiuta alcuna attività, come si ricava chiaramente dall'art. 626 c.p.c.
          Del resto, la sospensione della procedura è cosa diversa dal "congelamento" della investitura del professionista delegato, che comunque permane nell'esercizio delle sue funzioni.
          Aggiungiamo, infine, che il tenore della domanda sembra riferirsi ad un dato (lo stato di occupazione) che pertiene al custode, che certamente non è sospesa durante la sospensione dell'esecuzione.
      • Alessia Marchi

        Roma
        01/08/2023 20:05

        RE: RE: sospensione del procedimento

        Salve, chiedo una precisazione: una volta disposta la sospensione ex art 624 bis cpc, il Custode continua ad incassare i canoni? Non ho ancora trovato giurisprudenza in tal senso. Grazie
        • Zucchetti SG

          03/08/2023 12:35

          RE: RE: RE: sospensione del procedimento

          Ai sensi dell'art. artt. 2912 c.c. il si estende anche ai frutti della cosa pignorata, e tali sono, per espressa previsione dell'art. 820, comma terzo, c.c. i canoni di locazione. Dunque, i canoni di locazione devono ritenersi anch'essi sottoposti a pignoramento, in applicazione dell'art. 2912 c.c., quante volte sia stato pignorato un immobile oggetto di un contratto di locazione.
          Questo concetto ha ricevuto in giurisprudenza, plurime conferme, sin da tempi risalenti. Cass., sez. III, 16 febbraio 1996, n. 1193 ha ad esempio ritenuto che dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del bene pignorato non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 c.c., 65 e 560 c.p.c., ed è legittimato ad agire per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Egli è invece legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario locatore, essendo il bene a lui sottratto per tutelare le ragioni del terzo creditore; conseguentemente, se nell'atto introduttivo del giudizio il proprietario locatore non abbia speso la suddetta qualità, la domanda va dichiarata inammissibile (Cass. 21/06/2011, n. 13587; Cass. 03/06/2021, n. 23883).
          Sulla premessa per cui, a norma dell'art. 2912 c.c., il pignoramento si estende agli accessori, alle pertinenze ed ai frutti della cosa pignorata, l'art. 559 specifica che ad essi si propagano tutte le funzioni custodiali, sicché il custode è onerato della conservazione ed amministrazione non solo della cosa principale, ma anche degli accessori, delle pertinenze e dei frutti di questa.
          Orbene, poiché la sospensione della procedura, non determinando la caducazione del vincolo impresso con il pignoramento, non fa venire meno il conseguente obbligo di conservazione in capo al custode, se ne deve trarre il convincimento, pacifico in dottrina, per cui il custode continua a mantenere la legittimazione a ricevere il pagamento dei canoni di locazione.
          In questi termini si esprime anche la giurisprudenza, la quale ha affermato che "La norma dell'art. 626 c.p.c. la quale vieta che in pendenza della sospensione del processo sia compiuto alcun atto esecutivo, ad eccezione del caso in cui il giudice dell'esecuzione disponga diversamente, ha inteso riferirsi nel dettare la predetta eccezione, non a tutti gli atti in genere ma soltanto a quelli per i quali si ravvisa la necessità o l'opportunità del compimento durante la sospensione e che di solito tendono alla conservazione o all'amministrazione dei beni pignorati" (Cass. civ., 3luglio 1954, n. 2318), ritenendosi altresì che "Sospeso il processo esecutivo a causa della pendenza di procedimento penale a carico del creditore procedente incidente sulla validità del titolo esecutivo, il giudice può provvedere sulla istanza del creditore medesimo alla sostituzione del custode dei beni pignorati, dato che l'art. 626 cod. proc. civ. vieta gli atti esecutivi durante il periodo della sospensione del processo ma non gli atti amministrativi e conservativi" (Cass. civ., 24 novembre 1962, n. 3179).
    • Elena Pompeo

      Salerno
      13/04/2022 18:30

      RE: sospensione del procedimento

      Salve. In una procedura esecutiva sospesa sono stata liquidata come custode giudiziario. Successivamente la procedura è stata ripresa e quando ho chiesto il compenso parametrato non più al valore del bene determinato in ctu ma al valore del bene come aggiudicato (minore) il ge mi ha liquidato una somma minore con detrazione di quanto incassato come acconto. Se così dovesse essere io mi trovo a dover restituire al creditore procedente circa 500 euro nonostante le numerosissime visite successive e la stipula di un contratto di fitto. E' corretto oppure quando si sospende la procedura e poi si riprende il compenso viene calcolato ex novo? grazie
      • Zucchetti SG

        19/04/2022 07:56

        RE: RE: sospensione del procedimento

        A nostro avviso l'operato del giudice dell'esecuzione è corretto.
        A differenza del debitore, costituito custode ex lege con la notifica del pignoramento, che non ha diritto ad alcun compenso ai sensi dell'art. 559, comma primo, c.p.c., il custode di nomina giudiziale ha diritto, oltre al rimborso delle spese vive, anche al compenso per l'attività svolta.
        Il compenso è liquidato dal giudice dell'esecuzione con decreto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 65, comma secondo, c.p.c. e dell'art. 168, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
        Il compenso deve essere determinato in applicazione dei parametri di cui agli artt. 2 e 3 D.M. 15 maggio 2009 n. 80, emanato ai sensi dell'art. 21 della l. 24 febbraio 2006, n. 52. Essi quantificano i compensi spettanti al custode dei beni immobili nelle esecuzioni immobiliari con puntuale specificazione di tutte le attività del custode e con indicazione di quelle comprese nel compenso base e di quelle per cui sono previste voci integrative, disponendo che essi siano determinati complessivamente in percentuale rispetto al prezzo di aggiudicazione ovvero al valore di stima, con un meccanismo di percentuali decrescenti per scaglioni progressivi, specificandosi al comma primo dell'art. 2 che è comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00.
        Il meccanismo non è del tutto rigido, essendo riconosciuta al giudice dell'esecuzione la discrezionalità di ridurre il compenso sino alla metà quando l'immobile è libero o in altri casi di ridotta complessità dell'incarico, o di aumentarlo sino al 20% nei casi di eccezionali difficoltà nello svolgimento dell'incarico.
        In aggiunta al compenso unitario l'art. 3 d.m. 80/2009 prevede poi specifiche voci di compenso per lo svolgimento di determinate attività meramente eventuali: a) per la riscossione di canoni di locazione e per il rinnovo nonché per la disdetta e la stipula di contratti di godimento (compenso pari ad una percentuale compresa tra il 3 ed il 4% sull'ammontare delle somme incassate); b) per la convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosità e per la promozione di ogni altra azione (anche esecutiva) necessaria a conseguire la disponibilità del bene, per la partecipazione alle assemblee condominiali, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per la regolarizzazione catastale, urbanistica ed edilizia degli immobili, per la direzione e il controllo delle attività di asporto e trasferimento delle cose mobili appartenenti al debitore o a terzi rinvenute nell'immobile pignorato (è previsto un aumento variabile tra il 5% e il 20% del compenso base).
        Il regolamento contempla altresì l'ipotesi di chiusura anticipata o di estinzione della procedura prima della vendita stabilendo che il compenso, determinato avuto riguardo al valore del bene indicato nell'ordinanza di vendita o, in mancanza, nella perizia di stima, sia ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta.
        Sulla scorta del dato normativo appena ricostruito, siamo dell'avviso per cui il calcolo eseguito dal giudice dell'esecuzione sia corretto, atteso che ad una prima liquidazione (non spettante perché la procedura era ancora pendente, ma evidentemente effettuata dal GE sulla scorta della considerazione per cui la sospensione della procedura non poteva risolversi in danno del custode ed impedire la liquidazione del compenso dovutogli) il cui importo è stato determinato considerando il valore di stima, ne è seguita una seconda (che potremmo definire "a saldo"), correttamente calcolata sulla base del prezzo di aggiudicazione.
      • Francesco Maiello

        Napoli
        28/10/2022 12:01

        RE: RE: sospensione del procedimento

        Ciao Elena, volevo chiederti un consiglio....io sono custode giudiziario in una procedura che si è chiusa con il pagamento da parte del debitore, che vive nell'immobile pignorato. Il mio lavoro quindi è stato solo di controllo....non incassavo alcun fitto ne o dovuto ricevere potenziali acquirenti perchè non si è mai arrivati alla vendita....il giudice mi ha appena invitato a redigere il rendiconto finale e fare istanza di liquidazione per i miei compensi.....mi sapresti per grandi linee consigliare che tipo di rendiconto devo preparare e dove posso trovare i parametri per quantificare i miei compensi in un caso del genere?
    • Elena Pompeo

      Salerno
      28/10/2022 12:54

      RE: sospensione del procedimento

      Il rendiconto finale lo trovi in qualunque formulario. Per la liquidazione come delegato ti consiglio di redigerlo sul sito dello Studio Andreani e per la custodia su internet dovresti trovare un formati in exell del Tribunale di Roma che Ti chiede i dati da inserire e Ti fa il calcolo secondo legge.
    • Marco Oliviero

      Salerno
      21/11/2023 11:21

      RE: sospensione del procedimento

      Salve
      a seguito del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva in qualità di Custode dopo aver redatto il rapporto riepilogativo finale e chiesto la liquidazione del compenso non ho più alcun obbligo di controllo?
      Le assemblee condonminiali (ordinarie e straordinarie) devono/possono dunque essere nuovamente partecipate dal debitore senza alcun onere a mio carico?
      Ringrazio per la consueta professionalità e disponibilità.
      • Zucchetti SG

        21/11/2023 12:39

        RE: RE: sospensione del procedimento

        Per rispondere alla domanda occorre osservare che la sospensione della procedura, non determinando la caducazione del vincolo impresso con il pignoramento, non fa venire meno il conseguente obbligo di conservazione in capo al custode, il quale continua a mantenere la legittimazione al compimento degli atti del suo ufficio.
        In questi termini si esprime anche la giurisprudenza, la quale ha affermato che "La norma dell'art. 626 c.p.c. la quale vieta che in pendenza della sospensione del processo sia compiuto alcun atto esecutivo, ad eccezione del caso in cui il giudice dell'esecuzione disponga diversamente, ha inteso riferirsi nel dettare la predetta eccezione, non a tutti gli atti in genere ma soltanto a quelli per i quali si ravvisa la necessità o l'opportunità del compimento durante la sospensione e che di solito tendono alla conservazione o all'amministrazione dei beni pignorati" (Cass. civ., 3luglio 1954, n. 2318), ritenendosi altresì che "Sospeso il processo esecutivo a causa della pendenza di procedimento penale a carico del creditore procedente incidente sulla validità del titolo esecutivo, il giudice può provvedere sulla istanza del creditore medesimo alla sostituzione del custode dei beni pignorati, dato che l'art. 626 cod. proc. civ. vieta gli atti esecutivi durante il periodo della sospensione del processo ma non gli atti amministrativi e conservativi" (Cass. civ., 24 novembre 1962, n. 3179).
        Quindi, a meno che il custode non sia stato revocato, egli permane nell'esercizio delle sue funzioni.