Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Custodia

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    01/10/2020 07:44

    Custodia

    Buongiorno,
    su una procedura esecutiva immobiliare il soggetto esecutato è una società "s.n.c."
    Come custode devo stipulare un accordo di indenità di occupazione nei confornti di altra società che occupa l'immobile senza titolo.
    Trattandosi di un bene strumentale verrà indicato il regime di esenzione IVA ex art. 10, n. 8).
    Come custode dovrò emettere fattura elettronica per conto della società esecutata senza l'esposizione dell'IVA?
    Nel caso in cui il contratto di indennità di occupazione venga stipulato tra la società esecutata ed un privato, la fattura dovrà sempre essere emessa dal custode per conto della società?
    In caso di risposta affermativa, posso predisporre io la fattura e farla inviare dal commercialista della società esecutata quale intermediario?
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti SG

      03/10/2020 11:58

      RE: Custodia

      L'interrogativo formulato richiede necessariamente una risposta articolata.
      Preliminarmente occorre chiedersi se davvero l'indennità di occupazione sia rilevante ai fini IVA. Infatti, con circolare N. 43/E del 09 luglio 2007, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che l'indennità di occupazione sconta un diverso regime fiscale a seconda della natura, risarcitoria o corrispettiva, che, in base alle circostanze del caso concreto, è possibile assegnarle. In questi termini si è espressa, a proposito della indennità di occupazione ex art. 34 della l. n. 392 del 1978, la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 29180 de 12.11.2019 ha affermato che essa "è esclusa dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo per essa ravvisabile il "nesso diretto" richiesto dalla giurisprudenza unionale, tra prestazione (del conduttore) e corrispettivo (del locatore), atteso che l'obbligazione di corrispondere tale indennità non si colloca sul piano del sinallagma contrattuale perché sorge quando il rapporto è già cessato e assolve, quale obbligazione "ex lege" attinente allo scioglimento del contratto, la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell'avviamento, dall'altro, di distribuire equitativamente alcune delle esternalità positive rimaste in capo al locatore - in termini di incremento del valore locatizio ricollegabile all'avviamento indotto dall'attività imprenditoriale svolta dal conduttore - su chi ha concorso a incrementarle, ripristinando, così, l'equilibrio degli effetti dello scioglimento contrattuale".
      Ciò premesso, e ipotizzando l'applicazione della disciplina IVA, va detto che il tema degli adempimenti fiscali connessi alle attività custodiali è tradizionalmente fonte di incertezze in quanto, nonostante la pluralità di interventi, le riforme del processo esecutivo intervenute nel 2005, nel 2006, nel 2014, nel 2015 e nel 2016 non lo hanno disciplinato.
      Fra questi si segnala, in particolare, quello relativo all'assolvimento degli obblighi IVA.
      La dottrina che si è occupata di questa tematica, con specifico riferimento all'ipotesi di delega al notaio delle operazioni di vendita, ha evidenziato l'esistenza di un vuoto normativo, anche attraverso il raffronto con il fallimento, ove il problema non si pone in quanto, per espressa disposizione dell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare, il quale deve emettere la fattura entro trenta giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. Parimenti, ha constatato l'impossibilità di colmare tale vuoto normativo ricorrendo alla disciplina fallimentare, attesa la diversità fra la figura del curatore e quella del delegato, ove si consideri come il primo è organo della procedura (che continua l'attività dell'imprenditore assumendo la gestione del suo patrimonio), laddove il professionista delegato (e, aggiungiamo noi, il custode) interviene esclusivamente nel compimento di uno o più atti del subprocedimento di vendita, che costituisce solo uno dei momenti in cui si articola il procedimento. Infine, ha delimitato l'area di maggiore problematicità del tema, ossia quella legata all'ipotesi in cui l'aggiudicatario non sia un soggetto IVA, posto che invece allorquando l'aggiudicatario sia un soggetto IVA, sullo stesso grava l'obbligo di c.d. autofatturazione ove il debitore non provveda, ex art. 6, commi 8 e 9, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
      Con riferimento al decreto di trasferimento l'assenza di disciplina ha prodotto l'instaurarsi di prassi disomogenee presso i Tribunali, tendenti fondamentalmente a spostare l'obbligo di emissione della fattura o in capo al professionista delegato o in capo all'aggiudicatario.
      A titolo esemplificativo, possono ricordarsi i seguenti diversi orientamenti:
      • fatturazione da parte del professionista delegato, facendo rientrare questa "operazione" nell'ambito della contabilità di quest'ultimo;
      • fatturazione da parte del professionista delegato ma utilizzando la partita IVA del tribunale, indicando quale "numero" della fattura il numero di ruolo del procedimento cui la fattura si riferisce;
      • onere dell'aggiudicatario di versare direttamente all'erario l'IVA dovuta in nome e per conto dell'esecutato.
      Al fine di indirizzare gli operatori sono intervenuti sia l'Agenzia delle Entrate che il Ministero della Giustizia.
      La prima ha provveduto con la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009.
      La scelta di fondo seguita dall'Agenzia è stata quella di ritenere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.
      L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte "limitata" sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La procedura espropriativa del resto rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il profilo della tutela degli interessi dell'erario, gli obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente ma, in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa.
      Quanto affermato dalla risoluzione n. 158/E costituisce esplicazione di un orientamento già espresso in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974, in cui con riferimento alla figura dell'incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto vendite giudiziarie) si era sottolineato come quest'ultimo ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa IVA, precisandosi che l'IVA riscossa deve essere versata in tutti i casi in cui non sia possibile girare l'importo all'impresa esecutata, come ad esempio nel caso di irreperibilità di quest'ultima.
      È evidente che rispetto a questi precedenti la novità dell'intervento ultimo dell'Agenzia si incentrano sulla ritenuta natura "limitata" della soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato, dalla quale l'Agenzia fa discendere la generalizzazione della soluzione secondo cui gli obblighi di fatturazione e versamento gravano sul professionista delegato in tutti i casi, e non solo nelle ipotesi di irreperibilità dell'esecutato.
      La posizione dell'Agenzia delle Entrate appena illustrata è radicalmente diversa da quella contenuta nella circolare del Ministero della Giustizia (Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I) n. 44/2006 del 5 dicembre 2006, ove si precisa che "tra gli adempimenti del delegato, rientrano tutti quelli connessi al perfezionamento del decreto, compresi quelli relativi al profilo fiscale e tributario, tra cui l'individuazione del regime fiscale a cui è assoggettato il bene, l'esatta liquidazione dell'imposta dovuta e, nel caso di immobile soggetto ad IVA, la comunicazione alle parti (aggiudicatario ed esecutato) dei rispettivi doveri connessi al versamento dell'IVA: per l'aggiudicatario, quello di versare l'importo alla ditta esecutata, per quest'ultima, quello di emettere fattura e di consegnarla all'aggiudicatario per la trasmissione alla Agenzia delle Entrate".
      Rispetto alla discrasia delle posizioni espresse dai due dicasteri (e con la precisazione che quello che si è affermato è l'orientamento del MEF) è lecito domandarsi se esista la possibilità per l'esecutato di procedere personalmente agli adempimenti IVA.
      A questo proposito occorre affrontare e risolvere dapprima il caso in cui il debitore esecutato manifesti tempestivamente al delegato la volontà di procedere personalmente all'emissione della fattura ed al versamento di quanto dovuto a titolo di IVA.
      Sembra difficile negare in siffatta evenienza un "diritto" del debitore esecutato a poter procedere in tal senso, per due ragioni: in primo luogo perché manca una norma espressa che ponga esclusivamente in capo al professionista delegato l'obbligo di procedere in ogni caso alla emissione della fattura ed al versamento del tributo in nome e per conto del debitore; in secondo luogo, perché diversamente opinando sarebbe impedito al debitore di poter effettuare immediatamente compensazioni o detrazioni di IVA.
      Concretamente più articolato è invece il caso in cui il debitore esecutato affermi di dover operare delle compensazioni adducendo un credito di imposta. In questa circostanza, al fine di evitare che la somma destinata al versamento dell'IVA sia distratta per essere destinata ad altro scopo, il professionista delegato ben potrà richiedere la produzione di una attestazione dell'Agenzia delle Entrate che certifichi il credito d'imposta del debitore.
      Venendo alla fatturazione, osserviamo quanto segue.
      Come detto, l'Agenzia delle entrate afferma che il professionista delegato deve emettere la fattura in nome e per conto del debitore esecutato, determinando così uno spostamento dell'adempimento dell'obbligo di emissione della fattura – che normalmente spetta al soggetto passivo dell'imposta - in capo ad un terzo.
      Quanto ai termini di emissione della fattura, ricordiamo che ai sensi dell'art. 21, comma 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6", il quale a sua volta prevede al comma 2 let. a) che le cessioni di beni eseguite per atto della pubblica autorità (ed è il caso delle vendite giudiziarie) la prestazione si intende eseguita all'atto del pagamento del corrispettivo. Dunque la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dal versamento del saldo del prezzo.
      A proposito delle modalità di emissione del documento fiscale, deve ricorrersi all'istituto della fatturazione in nome e per conto.
      La possibilità per soggetti diversi dal soggetto passivo di emettere fattura per conto di quest'ultimo è prevista dall'art. 21, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale "per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura o … ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa … per suo conto, da un terzo ….".
      Sul piano operativo la fatturazione in nome e per conto si esegue ricorrendo alla cd. fatturazione in numerazione progressiva per serie distinte, tendenzialmente ammessa nel nostro ordinamento e, dunque, numerando la fattura emessa in nome e per conto dal professionista delegato con il n. 1/serie,.
      In alternativa potrebbe pensarsi di chiedere il numero della fattura allo stesso debitore esecutato, ove costui si mostri collaborativo.
      L'introduzione della fattura elettronica (art. 1, commi 909, 915-917 e 928, l. 27 dicembre 2017, n. 205) ha aggiunto una evidente ulteriore criticità. Ad esse ha cercato di far fronte l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. In essa è stato affermato che il custode agisce comunque in nome e per conto del soggetto tenuto alla fatturazione, e quindi le modalità di assolvimento – e dunque anche i casi di eventuale esclusione dagli obblighi di fatturazione elettronica – saranno quelle proprie di tale soggetto. Resta fermo che nel caso di fatturazione elettronica via SdI (Sistema di Interscambio), il documento (ossia il relativo tracciato xml) andrà compilato tenendo conto della specificità della situazione sottesa. Così, ad esempio, il professionista delegato, deputato ad emettere fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, dovrà: • inserire nel campo "cedente/prestatore" i dati del soggetto esecutato; • valorizzare il campo "Soggetto emittente" con "TZ (Terzo)" senza compilare la sezione "Terzo intermediario o Soggetto emittente" (il professionista delegato 43 agisce, come detto, per conto di un altro soggetto); • inviare una copia (analogica o informatica) della fattura all'esecutato.
      È chiaro, infine, che è ben possibile predisporre io la fattura e farla inviare dal commercialista della società esecutata quale intermediario