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Obbligazione solidale del custode giudiziario in proprio per imposta di registro su sentenza

  • Carlo Giuliani

    Tivoli (RM)
    07/04/2025 16:34

    Obbligazione solidale del custode giudiziario in proprio per imposta di registro su sentenza

    In qualità di custode giudiziario, autorizzato dal G.E., ho attivato un giudizio in materia locatizia, pertinente l'immobile pignorato, conclusosi con sentenza. Ora l'Agenzia delle Entrate mi ha notificato cartella di pagamento, in proprio, per il pagamento dell'imposta di registro. Ho richiesto l'annullamento in autotutela, non ritenendo di essere obbligato in proprio, peraltro a procedura estinta. Detta istanza è stata respinta.
    Mi è nota la normativa che prevede l'obbligazione solidale delle parti del processo, ma il quesito è se il Custode giudiziario debba rispondere in proprio. Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      09/04/2025 20:19

      RE: Obbligazione solidale del custode giudiziario in proprio per imposta di registro su sentenza

      Certamente il custode giudiziario non è obbligato in proprio, per la semplice ragione per cui egli agisce nella qualità di ausiliario del Giudice. Egli dovrà procedere con i fondi della procedura.
      • Carlo Giuliani

        Tivoli (RM)
        14/04/2025 16:15

        RE: RE: Obbligazione solidale del custode giudiziario in proprio per imposta di registro su sentenza

        Purtroppo l'agenzia delle entrate di Tivoli conferma una lettura assai singolare ed insiste per il pagamento in proprio:

        "Con la presente si conferma il diniego totale dell'autotutela già espresso con il prot. num. 00xxxx.
        Il D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, art.57, comma 1, prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa.
        La Corte di Cassazione (sent. 29158 del 2018, sent. 1925 del 2008) ha evidenziato che questo art. deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio nei cui confronti la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti della pronuncia.
        Pertanto, considerando l'assenza di esenzioni o agevolazioni fiscali applicabili ai "custodi giudiziari", si ritiene che ogniqualvolta questi siano parte in giudizio (come attore, convenuto o comunque soggetto processuale), essi siano tenuti in via solidale con le altri parti in causa al pagamento dell'imposta di registro, in piena conformità a quanto disposto dall'art. 57 del Tur."
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          18/04/2025 08:28

          RE: RE: RE: Obbligazione solidale del custode giudiziario in proprio per imposta di registro su sentenza

          La tesi dell'Agenzia delle entrate non ci sembra affatto condivisibile.
          Il custode giudiziario non ha agito in proprio ma "nella qualità" di legale rappresentante di un patrimonio separato, rappresentato appunto dai beni oggetto di custodia. Non resta che impugnare il provvedimento.
          Anche recentemente la Corte di cassazione ha affermato che "Nell'ipotesi di espropriazione forzata di immobile locato con contratto opponibile alla procedura, il custode giudiziario - quale titolare di un ufficio di diritto pubblico sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria e destinato a sostituirsi al titolare nella gestione e amministrazione del compendio in custodia, che costituisce un patrimonio autonomo o separato e, dunque, un distinto centro di imputazione di rapporti patrimoniali - è legittimato alla riscossione dei canoni di locazione e, in caso di morosità del conduttore, all'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto"(Cass. 24/09/2024, n. 25584).