Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Canoni affitto arretrati - precedenti a pignoramento

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    01/04/2023 10:36

    Canoni affitto arretrati - precedenti a pignoramento

    In qualità di custode giudiziario devo incassare i canoni relativi ad un affitto ultranovennale trascritto prima del pignoramento.
    Mi domando se in caso di canoni maturati ante pignoramento ma non ancora pagati al momento del pignoramento stesso, il custode abbia titolo per incassare anche tali somme quali crediti originati dall'immobile pignorato.
    • Zucchetti SG

      02/04/2023 18:33

      RE: Canoni affitto arretrati - precedenti a pignoramento

      Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci accingiamo a svolgere, osserviamo che il custode non è legittimato ad agire per la riscossione del canoni maturati e non versati al locatore prima del pignoramento.
      È noto che a mente del terzo comma dell'art. 820 c.c. i frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. Essi pertanto costituiscono l'oggetto di diritti di credito in capo al debitore esecutato, e si ritengono anch'essi sottoposti all'ambito di applicazione dell'art. 2912 c.c.

      In relazione ai canoni di locazione, Cass., sez. III, 16 febbraio 1996, n. 1193 ha ritenuto che, dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del bene pignorato, il quale non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 c.c., 65 e 560 c.p.c., è legittimato ad agire per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Infatti, a tali canoni - che, ancorché afferenti al bene, non costituiscono frutti del bene, bensì crediti del locatore pignorato - non può applicarsi il disposto dell'art. 2912 c.c. sull'estensione del pignoramento.
      Successivamente, si è precisato che il proprietario-locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario locatore, essendo il bene a lui sottratto per tutelare le ragioni del terzo creditore; conseguentemente, se nell'atto introduttivo del giudizio il proprietario locatore non abbia speso la suddetta qualità, la domanda va dichiarata inammissibile (Cass. 21/06/2011, n. 13587; Cass. 03/06/2021, n. 23883).
      Sulla scorta di questi precedenti siamo dell'avviso per cui il custode non è legittimato ad agire per il pagamento dei canoni di locazione maturati prima della data del pignoramento e non versati, poiché su di essi il vincolo del pignoramento non spiega effetti.