Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

locazione lastrico solare per collocazione impianto di telecomunicazione

  • Rosolino Fabrizio Giambona

    Palermo
    29/01/2018 10:29

    locazione lastrico solare per collocazione impianto di telecomunicazione

    Buongiorno,
    Vorrei dei chiarimenti in ordine al seguente caso:
    Nell'ambito di una procedura esecutiva sono stato nominato custode giudiziario di un immobile intestato ad una società dichiarata fallita in pendenza dell'espropriazione.
    Tenuto conto che il creditore procedente ha inziato l'esecuzione in forza di un credito fondiario la procedura è comunque proseguita, anche con l'intervento della curatela fallimentare.
    Oggi il curatore, stante la pendenza della procedura esecutiva, mi chiede l'autorizzazione del G.E. a stipulare, a nome della procedura fallimentare, un contratto di locazione del lastrico solare (dell'immobile pignorato).
    Io credo che la legittimazione a stipulare il contratto di locazione spetti al custode giudiziario dell'immobile pignorato (sebbene di proprietà della società fallita) ed anche il diritto ad incassare il relativo canone di locazione, mentre la curatela dovrà soltanto collaborare per l'emissione delle fatture (quale soggetto fiscale).
    A contraro, il curatore sostiene che, sia il contratto che i canoni sono di competenza della procedura fallimentare.
    Prima di riscontrare la richieste del curatore e di relazionare al mio Giudice per l'eventuale autorizzazione, vorrei verificare con Voi se la mia lettura sia corretta.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/01/2018 20:11

      RE: locazione lastrico solare per collocazione impianto di telecomunicazione

      Il quinto comma dell'art. 560 cpc stabilisce, tra l'altro, che "Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità". In sostanza, è il custode del bene pignorato dal creditore fondiario- che è soggetto diverso dal curatore del fallimento del debitore- che, in virtù dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del giudice, ha la legittimazione alla stipula dei contratti che riguardano l'immobile e la legittimazione processuale all'esercizio delle azioni relative.
      Quanto poi all'introito dei canoni, questi sicuramente competono al creditore fondiario, dato che il terzo comma dell'art. 41 TUB stabilisce che "Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato". per quanto detto in precedenza è il custode, nel caso, che è legittimato ad incassare i canoni ed a versarli al creditore.
      Zucchetti Sg srl