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PAGAMENTI OPPONIBILI AL CUSTODE GIUDIZIARIO

  • Gaetano Ricci

    brescia
    03/10/2023 16:11

    PAGAMENTI OPPONIBILI AL CUSTODE GIUDIZIARIO

    Buongiorno,
    sono custode giudiziario di un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva.
    L'immobile è condotto in locazione in forza di contratto registrato in data antecedente al pignoramento e opponibile alla procedura.
    Alla richiesta del pagamento dei canoni di locazione per le annualità 2020 sino ad oggi, il conduttore produce ricevute di pagamento scritte a computer e asseritamente sottoscritte dal locatore (oggi esecutato) nel quale viene data liberatoria di volta in volta (mensilmente) per i pagamenti dei canoni di locazione per tutti gli anni 2020 - 2021. Il canone di locazione è di € 300,00 e quindi il pagamento in contanti è ammissibile.
    La conduttrice è una srl mentre il conduttore è persona fisica.
    Trattandosi di documentazione senza data certa, tali liberatorie sono opponibili alla procedura?
    Sarei portato a dire di si e scomputare tali importi dalla morosità, dal momento che si tratta di un canone di locazione per il quale può essere ammesso pagamento in contanti e dal momento che non ho elementi che mi consentano il disconoscimento della sottoscrizione del proprietario dell'immobile.
    Preciso che il pignoramento risale al 2020, mentre la comunicazione del custode giudiziario, nella quale intimavo la richiesta dei pagamenti in favore della procedura risale al 2022.
    Chiedo un Vostro parere.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      05/10/2023 08:05

      RE: PAGAMENTI OPPONIBILI AL CUSTODE GIUDIZIARIO

      La risposta all'interrogativo formulato richiede lo svolgimento alcune premesse.
      Va infatti detto, in primo luogo, che la stipula di un contratto di locazione in data certa antecedente al pignoramento non ne assicura ex se la opponibilità alla procedura.
      Il terzo comma dell'art. 2923 dispone che sono inopponibili all'aggiudicatario le locazioni in cui "il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni".
      La norma sottopone all'esame degli interpreti una serie di questioni, sia sul versante sostanziale che su quello più squisitamente processuale, per risolvere le quali occorre procedere muovendo dal rilievo per cui l'obiettivo del legislatore è stato quello di scongiurare eventuali collusioni tra debitore esecutato e conduttore in danno del futuro aggiudicatario (è questa, del resto, la ragione per cui una simile disposizione non si rinviene nella disciplina della opponibilità della locazione nelle alienazioni volontarie). L'esigenza era già avvertita dal codice del 1865, il quale all'art. 687, comma secondo, poneva una presunzione di frode se il fitto era inferiore di un terzo a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti.
      L'attuale comma terzo dell'articolo 2923 costituisce quindi un ammodernamento della previgente disposizione, e nel parlare semplicemente di inopponibilità della locazione (senza peraltro richiedere che la locazione sia stata stipulata proprio dal debitore pignorato, piuttosto che da un suo dante causa o dall'usufruttuario deceduto), senza fare riferimento ad una presunzione di frode, ha indotto la dottrina a ritenere che, rispetto al passato, non è più possibile che il conduttore sia ammesso alla prova del contrario, con la conseguenza che locazioni il cui canone sia di importo inferiore a quello giusto sono inopponibili senza alcuna indagine relativa ad eventuali accordi collusivi tra locatore e conduttore.
      Come si diceva, gli interrogativi posti dalla previsione sono molteplici: essi attengono: al modo di operare dei due criteri di valutazione della viltà del canone (quello del giusto prezzo e quello del canone risultante dalle precedenti locazioni) posto che l'applicazione dell'uno piuttosto che dell'altro potrebbe condurre ad ottenere importi diversi; alla nozione di giusto prezzo e prezzo risultante dalle precedenti locazioni (con verifica della incidenza, o meno, della disciplina vincolistica); al momento in cui rileva la viltà del canone (se quello della stipula del contratto, quello del pignoramento o quello dell'aggiudicazione); alla legittimazione del custode ad eccepire la viltà del canone.
      Ad ogni buon conto, e dato per assodato che la locazione sia, come prospettato nella domanda, opponibile, a proposito dei pagamenti eseguiti dal conduttore all'esecutato dopo la notifica del pignoramento, osserviamo quanto segue.
      In linea generale gli art. 820 e 2912 dovrebbero condurre a ritenere che il pagamento eseguito nelle mani dell'esecutato dopo la nomina di un custode giudiziario dovrebbero considerarsi eseguiti in favore del non legittimato, con diritto della procedura a richiederli comunque.
      Deve essere tuttavia considerata la eventuale buona fede del conduttore.
      La questione è stata affrontata da Cass., Sez. III, 14 novembre 2019, n. 29491, chiamata a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria per occupazione sine titulo avanzata dal custode giudiziario nei confronti della conduttrice di un immobile pignorato in forza di contratto di locazione stipulato dopo la trascrizione del pignoramento. La pronuncia dopo aver affermato che la legge non prevede una forma di conoscenza legale o presuntiva della sussistenza del pignoramento e di verifica preliminare della opponibilità del contratto rispetto ai creditori, ha ritenuto che il conduttore, anche dopo la trascrizione, può considerarsi in buona fede, ed il pagamento effettuato al locatore è liberatorio ai sensi dell'art. 1189 c.c., con conseguente possibilità, per il custode, di agire: nei confronti del locatore apparente, per la restituzione dei canoni ex art. 2933 c.c.; nei confronti del conduttore, per la condanna al pagamento della differenza fra indennità di occupazione e canone di locazione corrisposto in buona fede.
      Negli stessi termini, in precedenza, si era espressa Cass. sez. III, 17 luglio 2017, n. 17044, dove si era affermato che una situazione di oggettiva apparenza di legittimazione (che nel caso di specie era determinata dal fatto che il debitore, pur dopo il pignoramento, era rimasto nella disponibilità dell'immobile) dispensa il conduttore da una verifica in tal senso, poiché occorre "contenere l'accertamento della legittimazione del ricevente entro i limiti della normale diligenza, giacché far ricadere sul debitore il rischio di un adempimento soggettivamente inesatto, pur quando egli abbia normalmente controllato l'identità e il titolo della legittimazione del ricorrente, avrebbe il significato di imporre al debitore 11 l'onere di un controllo massimo, estraneo alla pratica degli affari".
      Detto questo, se il conduttore esibisce quietanza di pagamento, al custode non resterà che prenderne atto, a meno che non ritenga che quelle quietanze siano false o frutto di un accordo fraudolento tra proprietario (esecutato) ed inquilino. Invero, Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte (da ultimo Cass. n. 5945 del 28/02/2023)
      Riteniamo infatti che la quietanza non richieda la data certa. Infatti, se si leggono gli artt. 1605, 2812, 2918, 2924 c.c. (il primo dei quali dedicato alla opponibilità delle cessioni di canoni o dei pagamenti anticipati all'acquirente, in caso di vendita dell'immobile) ci si avvede del fatto che il requisito della data certa o della trascrizione è richiesto solo ai fini della prova dei pagamenti anticipati.
      • Gaetano Ricci

        brescia
        05/10/2023 10:46

        RE: RE: PAGAMENTI OPPONIBILI AL CUSTODE GIUDIZIARIO

        Ringrazio molto per la disamina esaustiva.
        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          05/10/2023 13:12

          RE: RE: RE: PAGAMENTI OPPONIBILI AL CUSTODE GIUDIZIARIO

          Grazie a lei!