Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Accesso in immobile con comproprietario non esecutato

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    03/10/2024 10:11

    Accesso in immobile con comproprietario non esecutato

    Nel caso in cui l'immobile oggetto di esecuzione costituisca la residenza del comproprietario non esecutato, dove il ctu abbia provveduto ad inviare l' avviso di primo accesso con raccomandata sia al debitore che al comproprietario, ma entrambi non abbiano ritirato raccomandata (in quanto destinatario sconosciuto) chiedo se il mio accesso in qualita di custode possa avvenire solo con ausilio del fabbro o necessariamente con la forza pubblica (entrambe autorizzate in fase di nomina).
    Chiedo inoltre se una volta sostituita la serratura, avvenuta in assenza di debitore e comproprietario, quale sia la modalità corretta per consentire l' accesso all' immobile da parte del comproprietario.
    • Zucchetti SG

      03/10/2024 12:33

      RE: Accesso in immobile con comproprietario non esecutato

      Il tema posto è spinoso, e costituisce il precipitato di un attuale dibattito che ruota intorno alla individuazione dell'oggetto della custodia in caso di pignoramento di quota indivisa, individuazione che l'art. 599 c.p.c. non compie, essendo all'evidenza costruito intorno all'idea di un pignoramento che abbia colpito l'intero. In particolare, ci si chiede se, in caso di pignoramento di quota indivisa di un bene comune, la custodia debba limitarsi alla quota o debba interessare il cespite nella sua interezza.
      Osserviamo a questo proposito che in dottrina sono state sostenute entrambe le tesi.
      A favore della tesi per cui la custodia debba riguardare l'intero si è detto che la quota ideale è inafferrabile, per cui il custode non può che occuparsi dell'intero, aggiungendosi, sul versante della operatività pratica, che la limitazione della custodia giudiziale alla quota pignorata del bene costringerebbe il custode a ricorrere all'autorità giudiziaria, ex art. 1105, comma quarto, c.c., ogni qualvolta dovesse assumere iniziative per la conservazione del bene, anche in mancanza dei presupposti di applicazione di questa norma, rappresentati dall'inerzia dei comunisti o dall'impossibilità di formare una maggioranza.
      Viceversa (secondo più risalente opinione), a sostegno dell'idea per cui oggetto della custodia sarebbe solo la quota ideale, si è osservato che oggetto della custodia è il compendio pignorato, per cui se è stata pignorata la quota la custodia non può che involgere solo quest'ultima.
      A noi pare, fermo restando l'indubbia robustezza dell'argomento sistematico della tesi da ultimo richiamata, che la custodia, con i limiti che tra un attimo indicheremo, non può che avere ad oggetto l'intero bene, nel momento in cui si dovesse giungere (nell'eventuale giudizio di divisione) alla vendita dell'intero.
      Invero, se in quel momento anche i comproprietari non esecutati sono giocoforza chiamati a subire le conseguenze del pignoramento, il sacrificio loro richiesto in punto di custodia è compensato dal fatto che la custodia dell'intero: meglio consente la conservazione del bene; accelera le operazioni di vendita; lascia prefigurare una migliore collocazione del cespite sul mercato. Il tutto a vantaggio anche dei comproprietari non esecutati.
      Ovviamente, la custodia materiale dell'intero dovrà avvenire con il minimo sacrificio possibile per gli interessi dei comproprietari, che ad esempio conservano il diritto ad utilizzare la cosa comune (ovviamente nei limiti consentiti dall'art. 1102, comma primo, c.c. ed a condizione che il godimento della stessa non sia di ostacolo allo svolgimento della funzione custodiale, ad esempio impedendo agli interessati all'acquisto la visita del bene) ed a percepirne i frutti nella misura corrispondente alla quota di ciascuno.
      Detto questo, venendo al caso di specie siamo dell'avviso per cui allo stato la custodia (salvo che il giudice dell'esecuzione non abbia disposto diversamente) non potrà che avere ad oggetto la quota, con la conseguenza che il comproprietario non potrà subire il cambio della serratura.
      Riteniamo che costui va previamente avvertito in qualche modo, per cui bene che il custode tenti di rintracciarlo, verificando ad esempio dove sia stato notificato l'avviso di cui all'art. 599 c.p.c, comma secondo, c.p.c. Solo ove i tentativi compiuti in tal senso non dovessero produrre alcun risultato, il custode procedere con la sostituzione della serratura, ed a tal fine non ci pare necessaria la presenza della forza pubblica, la quale ha il solo scopo di vincere eventuali resistenze.