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Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA
azione di sfratto iniziata dal debitore
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Martina Zantedeschi
villafranca di Verona (VR)02/04/2026 10:36azione di sfratto iniziata dal debitore
Buongiorno,
scrivo la presente per conoscere il Vostro parere in merito alla seguente questione.
In relazione ad un immobile di cui sono Custode mi è stato riferito che il debitore (che non collabora in nessun modo) ha radicato un'azione di sfratto per morosità nei confronti di un conduttore. Fatte le verifiche in cancelleria scopro che lo sfratto è stato convalidato.
A mio avviso, a seguito della nomina del Custode il giudizio di sfratto non poteva proseguire in quanto il Custode avrebbe dovuto subentrare nella posizione del locatore.Tuttavia, a ben vedere, il provvedimento di sfratto è oggi utile per la Procedura. Mi chiedo quindi se il Custode può utilizzare il titolo ottenuto, seppur illegittimamente, dal debitore per ottenere la liberazione dell'immobile.
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
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Zucchetti Software Giuridico srl
02/04/2026 16:01RE: azione di sfratto iniziata dal debitore
A nostro avviso certamente si. Il titolo ormai si è formato, per cui la circostanza che mancassero i presupposti, non essendo stata eccepita nel processo, è preclusa dal sopravvenuto passaggio in giudicato.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'unico soggetto legittimato ad agire con l'azione di sfratto per morosità sia il custode (Cfr. Cass., 13/12/2007, n. 26238; T. Reggio Emilia, Sez. Agr., sentenza 10/10/2012, n. 1644; T. Reggio Emilia, Sez. Agr., ord. 8/11/2011).
In particolare, secondo il citato arresto di legittimità, "anche se la locazione dell'immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in forza dell'art. 560, secondo comma, c.p.c.; peraltro, il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sicché è legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione. La norma citata, rettamente interpretata nel senso esposto, non suscita dubbi di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la peculiare funzione del pignoramento nell'ambito del processo di esecuzione giustifica la particolarità della sua disciplina in cui si inquadra in modo armonico e coerente il suddetto secondo comma dell'art. 560 cod. proc. civ. (Cass. civ., 13.12.2007, n. 26238).
È ben vero che il precedente citato attiene alla rinnovazione del contratto, ma è bene vero che, proprio in ragione del fatto che "il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione", gli si deve riconoscere la legittimazione processuale anche ad intimare lo sfratto per morosità o ad agire giudizialmente per la riscossione dei canoni insoluti, ai quali a norma dell'art. 2912 c.c. si estende il pignoramento, trattandosi di frutti civili, ex art. 820 c.c.
La giurisprudenza ha altresì affrontato e risolto, positivamente, il tema della legittimazione del custode ad agire per la riscossione dei canoni di locazione dovuti in forza di contratto di locazione stipulato dall'esecutato dopo il pignoramento, ma senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 560, comma secondo, c.p.c.
Nella medesima direzione deve segnalarsi Cass., sez. III, 29/04/2015 n. 8695, secondo la quale "gli artt. 65, comma secondo ("la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati ... sono affidati a un custode..."), 559 comma primo ("col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza titolo a compenso"), 560, commi primo e secondo ("il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto" della gestione, risultando agli stessi "fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione"),del codice di rito, nonché gli artt. 2912 ("il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata") e 820 c.c. (in ragione del quale sono compresi nel pignoramento anche i frutti civili, tra i quali rientra "il corrispettivo delle locazioni") inducono ad escludere che il titolare del bene pignorato possa, pur dopo il pignoramento, continuare a riscuotere, come tale, i canoni della locazione del bene pignorato, indipendentemente dalla circostanza che la locazione sia o meno opponibile alla procedura". In particolare, afferma la sentenza, il potere di amministrazione, conferito al custode dall'art. 65 c.p.c., il divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (art. 560 c.p.c.), nonché l'interesse del creditore procedente, che potrebbe essere seriamente compromesso dalla locazione del bene pignorato (donde la necessità che la locazione sia autorizzata dal giudice dell'esecuzione) convergono, tutti, nell'attribuire al solo custode la legittimazione sostanziale a richiedere tanto il pagamento dei canoni, quanto ogni altra azione che scaturisce dai poteri di amministrazione e gestione del bene (argomenti convergenti in tal senso si ricavano anche da (Cass., 27/06/2016, n. 13216; Cass., 27/09/2018, n. 23320).
Dunque, intervenuto lo sfratto, il custode può metterlo in esecuzione anche se ad agire sia stato il debitore-locatore.
Più in generale, la possibilità che il titolo esecutivo possa essere speso anche dal successore, è stato affermato da (Cass. Sez. 3, 11/12/2020, n. 28303, secondo la quale, In caso di successione nel titolo esecutivo "ex latere creditoris" - da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto "inter vivos" o "mortis causa" - verificatasi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile la spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita (art. 475, comma 2, c.p.c.) e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (art. 476, comma 1, c.p.c.). (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto delle doglianze dell'opponente, il quale aveva contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del proprietario - succeduto "ex lege" all'usufruttuario-locatore al momento della cessazione dell'usufrutto ex art. 999 c.c. - sulla scorta di un titolo esecutivo emesso a favore del dante causa e spedito in forma esecutiva a favore di quest'ultimo)".
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