Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

accesso custode e perizia senza avviso ai comproprietari

  • Elena Pompeo

    Salerno
    26/04/2019 09:43

    accesso custode e perizia senza avviso ai comproprietari

    sono stata nominata custode giudiziario in una procedura dove devo procedere all'accesso insieme al ctu. mi sono accorta che manca l'avviso ai comproprietari da parte del creditore procedente. l'accesso si può fare lo stesso? inoltre durante la procedura l'esecutato è deceduto e gli eredi hanno rinunciato alla eredità. Ritengo di non dover comunicare a nessuno l'accesso (non sapendo chi ci vive e non esistendo eredi). è corretto?
    • Zucchetti SG

      28/04/2019 08:40

      RE: accesso custode e perizia senza avviso ai comproprietari

      A nostro avviso la comunicazione ai comproprietari va eseguita ed il proprietario del bene, anche se pro quota, ha diritto di ricevere dal perito la comunicazione relativa alla data di avvio delle operazioni peritali e ad assistere allo svolgimento delle medesime.
      Ciò in quanto il comproprietario del bene sottoposto ad esecuzione è parte processuale.
      Si dice a questo proposito che il comproprietario non esecutato subirebbe gli effetti di un pignoramento che ha colpito la quota dell'altro comproprietario.
      È invece molto discusso se nel pignoramento di quota la custodia debba avere ad oggetto l'intero immobile o soltanto la quota (ideale) sottoposta ad esecuzione, registrandosi in dottrina opinioni discordanti sul punto.
      Senza voler dettagliare i contorni della questione, non essendo questa la sede in cui approfondirla, noi riteniamo che, nel momento in cui il Giudice ordina lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 600 c.p.c., mediante la vendita dell'intero, anche il comproprietario subisce gli effetti del pignoramento, e dunque la perdita del bene.
      In questo caso, accade che il comproprietario non esecutato, così come il creditore e l'esecutato, ha diritto alla vendita del bene al prezzo più alto possibile.
      Ed allora, se la custodia è diretta alla conservazione ed amministrazione del bene in funzione della migliore collocazione sul mercato, nel superiore interesse della giustizia e di tutte le parti processuali, la custodia non può che avere ad oggetto l'intero bene.
      Sotto un profilo di operatività pratica, occorre peraltro considerare che la limitazione della custodia giudiziale alla quota pignorata del bene, costringerebbe il custode a ricorrere all'autorità giudiziaria, ex art. 1105, comma quarto, c.c., ogni qualvolta dovesse assumere iniziative per la conservazione del bene.
      Queste considerazioni sono temperate da una parte della dottrina mediante l'affermazione per cui l'estensione della custodia giudiziale all'intero bene esercitata da un organo appositamente nominato non deve pregiudicare i contitolari non debitori.
      In ragione di questo presupposto si ritiene, allora, che ai comproprietari non esecutati debba riconoscersi la possibilità di continuare ad usare e godere del bene indiviso, ovviamente nei limiti consentiti dall'art. 1102, comma primo, c.c., godimento che comunque non dovrà essere di ostacolo allo svolgimento dell'ufficio custodiale, ad esempio impedendo agli interessati all'acquisto la visita del bene.
      Parimenti, i contitolari non debitori possono continuare a riscuotere i frutti del bene indiviso, in proporzione alle quote di loro spettanza, frutti che saranno loro corrisposti dal custode giudiziario dell'intero.