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Imposta di registro su decreto ingiuntivo ottenuto dai custodi.

  • Enrico Maria Meco

    Teramo
    17/10/2023 14:38

    Imposta di registro su decreto ingiuntivo ottenuto dai custodi.

    Dopo la nomina del sottoscritto a custode, il conduttore ha rilasciato l'immobile in favore della procedura, omettendo di corrispondere in favore della stessa gli ultimi canoni di locazione (tutti ovviamente maturati dopo la notifica/trascrizione del pignoramento).. A seguito di diffide stragiudiziali, ho provveduto a nominare un legale della custodia al fine di recuperare detti canoni di locazione, previa autorizzazione del G.E. Su chi graverà l'imposta di registro dovuta sul detto decreto ingiuntivo? Grazie
    • Zucchetti SG

      19/10/2023 09:28

      RE: Imposta di registro su decreto ingiuntivo ottenuto dai custodi.

      A norma dell'art. 37 D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato".
      Quanto al soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta, l'art. 54 comma 3 prevede che "il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al quinto comma, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione".
      Analogamente, l'art. 57 prevede che "Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti", tra gli altri, "le parti in causa".
      Dunque, l'obbligazione tributaria avente ad oggetto l'imposta di registro è una obbligazione solidale passiva nei confronti dell'erario, nei confronti del quale entrambe le parti sono tenute per l'intero.
      Ovviamente, nei rapporti interni si seguiranno le regole generali, con la conseguenza che in sede di distribuzione del ricavato il creditore procedente potrà chiedere anche il rimborso dell'imposta di registro versata. Invero, second ola consolidata giurisprudenza, "il debito per imposta di registro sul decreto ingiuntivo, avendo natura accessoria rispetto alla somma oggetto dell'ingiunzione, prescinde dalle successive vicende del provvedimento monitorio, con la conseguenza che al creditore, in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo, spetta, nei confronti del debitore, il rimborso della intera somma pagata per la registrazione, anche qualora il decreto ingiuntivo sia successivamente revocato in seguito al parziale accoglimento dell'opposizione" (così, da ultimo, Cass n. 23162 del 25/07/2022).