Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Primo accesso compendio pignorato

  • Andrea Zavatta

    Forlì (FC)
    25/09/2025 11:38

    Primo accesso compendio pignorato

    Gentili,
    sottopongo la seguente questione.
    A seguito di nomina come custodia giudiziario, si è fissato, in accordo con il CTU, la data del primo accesso al compendio pignorato. Essendo il debitore irreperibile presso l'ultima residenza dichiarata all'anagrafe (il pignoramento è stato notificato ai sensi dell'art. 143 cpc), ho provveduto a notificare la "comunicazione di primo accesso" ai sensi dell'art. 143 cpc (per scrupolo avevo inviato anche una raccomandata ma tornata al mittente per destinatario sconosciuto).
    Ora il CTU mi comunica che per impedimenti personali non potrà presenziare al primo accesso, dovendo forse rinunciare all'incarico.
    Chiedo quindi:
    - posso procedere al primo accesso anche senza CTU essendosi perfezionata la notifica della "comunicazione di primo accesso" oppure devo rinviarlo?
    - se, come credo, il debitore non si presenterà al primo accesso, posso già procedere ad accedere con un fabbro, sostituendo la serratura ? (preciso che nel decreto di nomina ho già l'autorizzazione ad accedere al compendio pignorato avvalendomi ove necessario dell'ausilio della Forza Pubblica e di un fabbro per la sostituzione della serratura)
    - se l'immobile (una cantina), come penso, risulta disabitato e vi sono all'interno relitti beni e mobilia di vario genere, sarebbe opportuno richiedere al giudice già il rilascio ex art. 560 cpc? In caso di risposta affermativa, tale istanza sarebbe opportuno farla già nella prima relazione (che il giudice ha richiesto di depositare entro 30 giorni dall'incarico) oppure posso presentarla nella relazione che si andrà a depositare in previsione dell' udienza 569 cpc?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/09/2025 08:16

      RE: Primo accesso compendio pignorato

      A nostro avviso si può senz'altro procedere.
      Aggiungiamo che nel caso di specie, ove il pignoramento avesse contenuto l'invito, previsto dall'art. 492 c.p.c. ad eleggere domicilio ed il debitore non ha provveduto (e sempre che la notifica del pignoramento si sia perfezionata), l'avviso di accesso avrebbe anche potuto essere eseguito mediante deposito in cancelleria (salvo che il custode non abbia ricevuto indicazioni diverse dal giudice dell'esecuzione), come previsto dalla citata disposizione, e sempre che il debitore non sia titolare di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.
      In questi termini, peraltro, si è espressa la giurisprudenza, osservando che In tema di procedura esecutiva per consegna o rilascio, il preavviso prescritto dall'art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente all'immissione in possesso del creditore procedente, sicché non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata con un primo accesso e successivamente ripresa. (Principio ribadito dalla S.C. in un caso in cui erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la presenza dell'istante e della forza pubblica costituissero condizione necessaria per ritenere regolare l'accesso dell'ufficiale giudiziario, mentre, al contrario, l'accesso del solo ufficiale giudiziario era già di per sé sufficiente a dare inizio all'azione esecutiva e consentire all'occupante di rilasciare spontaneamente l'immobile al fine di evitare l'intervento della forza pubblica). (Cass. Sez. 3, 02/07/2019, n. 17674).
      Anche in tema di accesso del ctu, è stato osservato che "In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art.194, secondo comma, cod.proc.civ. e art.90, primo comma, disp.att.cod.proc.civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa. (Cass. Sez. 1, 07/07/2008, n. 18598).
      • Andrea Zavatta

        Forlì (FC)
        26/09/2025 11:45

        RE: RE: Primo accesso compendio pignorato


        Ringrazio per l'esaustiva risposta.
        Per scrupolo ho provveduto a fare la notifica anche in Cancelleria.
        Posso quindi procedere già alla sostituzione della serratura (essendo stata autorizzata nel decreto di nomina)?
        Chiedo infine: se l'immobile (una cantina), come penso, risulta disabitato e vi sono all'interno relitti beni e mobilia di vario genere, sarebbe opportuno richiedere al giudice già il rilascio ex art. 560 cpc?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          29/09/2025 09:50

          RE: RE: RE: Primo accesso compendio pignorato

          A nostro avviso non vi sono ostacoli a procedere alla sostituzione della serratura, dovendo il custode acquisire materialmente la disponibilità del cespite.
          Va ricordato, sul punto, che il custode ha un dovere di conservazione ed amministratore del bene, a norma degli artt. 65 e 560, comma 5 c.p.c..
          Questi compiti presuppongono, implicitamente, la materiale disponibilità del cespite da conservare ed amministrare.
          La disponibilità materiale dell'immobile, inoltre, è necessaria anche per assicurare l'accesso agli ausiliari del giudice ed ai potenziali offerenti l'esercizio del diritto di visita, pure contemplato dall'art. 560 or ora citato.
          Infine, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza la consegna di un bene immobile può essere validamente eseguita mediante la consegna delle chiavi (cfr Cass. 17 gennaio 2012, n. 550; Cass. 24 marzo 2004, n. 5841) a condizione che essa testimoni l'incondizionata messa a disposizione del bene (Cass. 12 aprile 2006, n. 8616).
          Quanto alla liberazione dell'immobile dai mobili, suggeriamo di attendere l'ordinanza di vendita (o comunque la pronuncia dell'ordine di liberazione che contestualmente ad essa viene normalmente pronunciato a norma dell'art. 560 comma 7 c.p.c.) poiché se per un motivo qualunque questa non venisse pronunciata, la procedura esecutiva si ritroverebbe inutilmente gravata degli eventuali costi necessari per attuare la liberazione.
          • Andrea Zavatta

            Forlì (FC)
            30/09/2025 15:39

            RE: RE: RE: RE: Primo accesso compendio pignorato

            Perfetto, grazie.
            Visto che le spese di sostituzione della serratura verranno pagate con il fondo spese versato dal creditore procedente, la fattura del fabbro a chi dovrà essere intestata?
            Grazie ancora
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              02/10/2025 08:14

              RE: RE: RE: RE: RE: Primo accesso compendio pignorato

              Spese della procedura fatturazione intestatario.
              La questione è controversa.
              Secondo una prima opzione la fattura va emessa in favore dell'esecutato, con la specificazione che la relativa provvista viene anticipata dal creditore.
              Per spiegare le ragioni di questa scelta si richiamano le norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.
              Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
              - alle spese degli atti processuali che compie;
              - alle spese degli atti processuali che chiede;
              - ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
              Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
              Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
              La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., (il quale prevede che il giudice, con il provvedimento con cui chiude il processo, pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte) e soprattutto all'art. 95 c.p.c., il quale a proposito del processo di esecuzione dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
              Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.
              Sul piano fiscale, il creditore che anticipa questi costi non è il cessionario della prestazione ai sensi dell'art. 21, coma 2 let. e) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né colui che esegue il pagamento del corrispettivo, limitandosi ad anticiparne temporaneamente i costi.
              Invero, l'attività per la quale i costi sono sostenuti è svolta in favore della procedura, ed è sempre sul conto della procedura che il creditore versa le somme necessarie ad eseguirli.
              Questa opinione non è tuttavia unanimemente condivisa.
              Il suo punto debole è quello per cui il creditore che ha anticipato i costi della procedura non può indicarli nella dichiarazione IVA e quindi non può operare la relativa detrazione. Quindi, secondo altra opinione sarebbe più corretto intestare la fattura al creditore procedente, il quale materialmente sostiene il costo.
              Si tratta di una obiezione certamente pertinente, la quale tuttavia non si confronta con il fatto per cui in occasione della distribuzione del ricavato quel creditore ottiene il rimborso di quelle somme.