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Credito iva ante fallimento

  • Nicola Brancorsini

    Pesaro (PU)
    05/04/2021 12:52

    Credito iva ante fallimento

    Buongiorno nel periodo ante fallimento la fallita ha maturato un ingente credito iva che il curatore ha riportato nel modello iva 74 bis e nella dichiarazione iva. Successivamente AdE Riscossione è stata ammessa al passivo per l'intero importo insinuato. Come è possibile utilizzare il credito iva? Cedendolo? Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/04/2021 02:14

      RE: Credito iva ante fallimento

      Non ci è chiara la situazione, quindi intanto ricordiamo le regole generali, e chiediamo di precisare meglio la situazione per poter fornire una risposta più specifica, se quella data qui di seguito non fosse sufficiente.

      Il credito IVA maturato nel periodo ante fallimento si compensa automaticamente, ex art. 56 l.fall., con ogni eventuale credito dell'Agenzie delle Entrate, ammesso o non ammesso al passivo, richiesto da Agenzia delle Entrate o da Agenzia delle Entrate Riscossione, anche se emerso successivamente al fallimento.

      Di conseguenza:
      - se il credito dell'Erario ammesso al passivo è superiore al credito IVA della fallita, quest'ultimo è di fatto inesistente
      - se il credito dell'Erario ammesso al passivo è inferiore al credito IVA della fallita, quest'ultimo è in parte azzerato per compensazione, e per la parte residua potrebbe comunque essere compensato con eventuali ulteriori crediti dell'Erario che dovessero emergere in futuro.

      Per tale motivo prima di chiederlo a rimborso o utilizzarlo in compensazione di norma si attende che spirino i termini per ogni accertamento o atto di liquidazione di tributi relativi al periodo ante procedura.
      • Nicola Brancorsini

        Pesaro (PU)
        06/04/2021 15:54

        RE: RE: Credito iva ante fallimento

        Il credito iva è inferiore all' importo insinuato da Agenzia Entrate Riscossione ed ammesso al passivo. Per utilizzare il credito devo quindi operare una compensazione apportando una modifica allo stato passivo? grazie
        • Giancarlo Corsi

          Ancona
          08/04/2021 00:41

          RE: RE: RE: Credito iva ante fallimento

          Gentile Collega,
          la risposta di Zucchetti è corretta; tuttavia quanto Lei precisa è ugualmente pertinente ma tale operazione sarà possibile solo alla condizione che il credito IVA sia esigibile e quindi richiesto a rimborso (sussistendone le condizioni) e vedrà che sarà lo stesso Ufficio a richiedere la compensazione ex Articolo 56 LF che poi necessariamente Ti imporrà, anche solo per correttezza, di rendere operante anche per il Fallimento con una variazione allo stato passivo. Concludo precisando che tale variazione allo Stato Passivo potrebbe anche essere di interesse della Curatela nel caso la stessa sia in grado di presumersi di poter provvedere in futuro a soddisfare i crediti erariali, evitando, in tale modo, di pagare ciò che, invece, avrebbe dovuto essere estinto per compensazione, facendo, comunque, attenzione alla previsione del 2° comma dell'Articolo 1193 C.C., resa applicabile dal richiamo disposto dall'Articolo 1249 C.C., che impone l'estinzione del reciproco credito ammesso, partendo da quelli meno garantiti e quindi, visto che oramai sono estremamente limitate le ammissioni in chirografo per i crediti erariali, partendo da quelli ammessi con il grado minore dei privilegi mobiliari. Saluti
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            14/04/2021 18:15

            RE: RE: RE: RE: Credito iva ante fallimento

            Volendo "allineare" le due posizioni creditoria e debitoria nei confronti dell'Erario, evitando di trascinare in avanti un credito di fatto inesistente e portando il debito da soddisfare in sede di riparto all'importo effettivamente dovuto, la richiesta di rimborso è sicuramente la strada migliore:

            - il credito scompare dalla consecutio delle dichiarazioni IVA

            - l'Agenzia certamente proporrà la compensazione.

            A questo punto riteniamo però che, in mancanza di una formale rinuncia parziale al suo credito ammesso al passivo, che l'Agenzia ci risulta abitualmente non faccia, tecnicamente non si possa modificare lo stato passivo ma si debba attendere quando si predisporrà l'eventuale piano di riparto che preveda il pagamento dell'Erario: solo in quella sede di potrà detrarre, da quanto ammesso, l'importo estinto per compensazione.