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prededuzione tributi locali

  • Nicola Fiameni

    Crema (CR)
    28/05/2019 12:39

    prededuzione tributi locali

    Buon Giorno,
    si verifica questa fattispecie in una domanda di ammissione allo stato passivo:
    l'ENTE pubblico (Comune) chiede l'ammissione al privilegio di imposte non versate (IMU e TASI) , oltre sanzioni e interessi, scadute a dicembre 2018, senza specificare a quale privilegio si fa riferimento.
    Si precisa che il fallimento è stato dichiarato nel mese di ottobre 2018, in consecuzione di un concordato preventivo risolto per inadempimento, tale concordato aveva avuto inizio nel mese di agosto del 2014, in coincidenza del deposito della domanda di ammissione alla procedura.
    Preciso ulteriormente che le somme scadute a dicembre 2018 per IMU e TASI, si riferiscono in parte ad immobili già venduti dal concordato preventivo e in parte ad immobili ancora non venduti ed immessi nel fallimento.
    Si chiede se sia corretta la richiesta del privilegio da parte dell'ENTE, anche senza specifica di quale privilegio, e se invece non sarebbe stata corretta la collocazione nelle prededuzioni in quanto somme relative ad immobili venduti in corso di procedura e quindi da versare dopo la vendita dei beni.
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/06/2019 22:30

      RE: prededuzione tributi locali

      Trattandosi di debiti maturati nel corso della precedente procedura concordataria, sono dovuti in prededuzione, di conseguenza si applica l'art. 111-bis l.fall.: non essendo contestati nè per collocazione nè per ammontare non è necessaria l'ammissione al passivo, e "possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".

      Se non si verificano tali condizioni, verranno pagati in sede di riparto.
      • Rolando Santagata

        Termoli (CB)
        07/03/2025 08:45

        RE: RE: prededuzione tributi locali

        buongiorno, mi riallaccio a questa discussione per chiedere se, in tema di crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare (nella fattispecie, IMU, Tari ed oneri consortili), le spese dovute a titolo di sanzioni applicate alle cartelle che venivano notificate alla procedura nel corso degli anni prima che venisse venduto il compendio immobiliare fallimentare, vanno pagate anch'esse in prededuzione, oppure in qualche modo seguono la disciplina di cui all'art.2752 cc in materia di tributi ante fallimento, secondo l'interpretazione del quale le sanzioni andrebbero collocate al chirografo? Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          11/03/2025 12:31

          RE: RE: RE: prededuzione tributi locali

          Non ci è chiara la situazione.

          Parrebbe che siano state in corso di procedura notificate cartelle per tributi locali relativi al periodo endofallimentare.

          Se così è, perché tali tributi non sono stati pagati in corso di procedura?


          Per quanto riguarda l'IMU, semplicemente non era dovuta perché l'art. 1, comma 768, dalla legge 160/2019 stabilisce chiaramente che è dovuta solo dopo la vendita dell'immobile, quindi le cartelle sono state emesse illegittimamente e, onde evitarne il consolidamento, ne andava chiesto l'annullamento in autotutela e in caso di rifiuto andava instaurato il contenzioso.


          Per quanto riguarda gli altri tributi, si applica l'art. 111-bis l.fall.: "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato", pertanto:

          - se era presumibile che vi fosse la disponibilità per farlo (tenendo conto sia della liquidità esistente che delle spese future da sostenere) andavano pagati nei termini, e averlo omesso effettivamente può forse legittimare la richiesta di interessi e sanzioni (questo, secondo la linea di pensiero estremamente rigorosa secondo la quale, tenendo conto dei doveri del Curatore e il suo ruolo di pubblico ufficiale, sia doveroso leggere il termine "possono" come "debbono", quantomeno se tali debiti possono essere fonte di sanzioni)

          - se a giudizio del Curatore non vi era quella "tranquillità", tali importi semplicemente non dovevano essere pagati fuori del riparto, pertanto le sanzioni non sono dovute perché il ritardo dipende da una precisa disposizione di legge (e andava seguita le medesima procedura descritta sopra per le cartelle IMU).