Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Detrazione Iva su fatture professionisti emesse post riparto e delle note di credito ricevute.

  • Stefano Baroncelli

    Agliana (PT)
    26/10/2016 18:28

    Detrazione Iva su fatture professionisti emesse post riparto e delle note di credito ricevute.

    Buongiorno,
    per una procedura di fallimento, successivamente ai pagamenti effettuati in fase di riparto finale a favore di professionisti (imponibile onorari meno ritenuta di Legge), sono state emesse dagli stessi le parcelle recanti l'aggiunta della cassa previdenza e dell'I.v.a. di Legge. Tali fatture ricevute, ai fini I.V.A., andranno registrate detraendo l'imposta esposta anche se non corrisposta oppure la stessa è da considerarsi oggettivamente indetraibile? Riguardo, invece, alle note di credito emesse dai creditori rimasti insoddisfatti a seguito del riparto finale e concernenti il recupero dell'I.v.a. da loro a suo tempo non incassata, vige l'obbligo di registrazione nel registro delle vendite, a carico del Curatore? Tali operazioni dovranno affluire nella dichiarazione annuale? E questo debito scaturente determina la necessità di liquidazione periodica dell'Iva con utilizzo del credito derivante dalla registrazione delle fatture "passive"? Tali regole sussistono anche in caso di procedura di concordato preventivo? Grazie per la cortese risposta.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/12/2016 09:19

      RE: Detrazione Iva su fatture professionisti emesse post riparto e delle note di credito ricevute.

      Relativamente alla prima parte del quesito, in primo luogo va inquadrata la rilevanza e collocazione temporale dell'IVA sulle fatture ricevute dai professionisti a seguito di riparto:
      - sotto il profilo IVA, la relativa imposta è indubbiamente deducibile, ancorchè non pagata
      - sotto il profilo civilistico/concorsuale, seguendo i principi stabiliti dalle sentenze di Cassazione più volte citate e analizzate in questo Forum, va considerato un credito relativo al periodo ante procedura.

      Ciò premesso, esse andranno registrate con IVA detraibile e rileveranno ai fini della relativa liquidazione periodica ma, essendo "IVA ante":
      - se l'Erario non è stato integralmente soddisfatto in sede di riparto, essa si compenserà con il debito residuo
      - se invece non esistevano debiti concorsuali verso l'Erario, oppure esso è stato integralmente soddisfatto in sede di riparto, si tratta di un credito "buono", utilizzabile in compensazione (secondo le regole e con le limitazioni ordinarie) per il versamento delle ritenute, ovvero richiedibile a rimborso.


      Quanto esposto nella seconda parte del quesito è stato invece chiaramente trattato dalle Risoluzioni 155 del 12/10/2001 per quanto riguarda il fallimento, e 161 del 17/10/2001 per quanto riguarda il concordato preventivo, talmente chiare che ci limitiamo a riportarne il dettato, che rispettivamente recitano:

      - "... la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione ... determinerà in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.
      Gli adempimenti previsti dalla norma in commento non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis.
      Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali".

      - " ... dato che la nota di variazione è afferente all'IVA non riscossa dal creditore, per un debito sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale, la registrazione della predetta nota non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di rispondere verso l'Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo.
      Diversamente, si avrebbe una deroga all'efficacia liberatoria della procedura, ......
      Pertanto, la medesima società non è obbligata a riversare l'IVA a debito indicata nelle note di variazione che dovesse eventualmente ricevere".
      • Marina Bottazzi

        Piacenza
        13/02/2017 10:46

        RE: RE: Detrazione Iva su fatture professionisti emesse post riparto e delle note di credito ricevute.

        Se il credito Iva che si forma a seguito dell'emissione delle fatture dei professionisti a cui sono state corrisposte somme in sede di ripartizione dell'attivo è fiscalmente un credito generato dalla procedura in quanto il momento impositivo si verifica quando avviene il pagamento del corrispettivo (art. 6 DPR 633/1972), sebbene l'imposta non venga pagata e non costituendo un indebito arricchimento come precisato dalla S.C., il credito fiscale che si forma può allora essere utilizzato dalla stessa procedura per compensare altri tributi maturati e da versare in corso di procedura ovvero costituirà un ulteriore attivo una volta realizzato lo stesso credito (anche mediante cessione).
        Tale impostazione mi pare sia stata più volte riportata su questo forum (ricercare "contabilizzazione iva riparto" oppure "credito e debito iva dopo il riparto" oppure "contabilizzazione Iva riparto").
        Ora invece mi sembra di capire che l'Iva in questione sia da considerare come "anteprocedura" e può essere utilizzata solo se pagato interamente il credito erariale ammesso al passivo )o nel caso in cui vi siano debiti verso l'Erario), mentre diversamente si compenserà con il residuo debito verso l'Erario.
        Temo di non avere capito.
        Grazie in anticipo per la cortese risposta.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/03/2017 00:07

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/03/2017 00:09

          RE: RE: RE: Detrazione Iva su fatture professionisti emesse post riparto e delle note di credito ricevute.

          Lei ha invece capito benissimo: in passato abbiamo seguito la prima delle impostazioni descritta nel quesito, ma successivamente, continuando a riproporsi la questione nelle sue mille sfaccettature (più riparti, fatture emesse in base alla Risoluzione 127/2008, successivo pagamento integrale o parziale dell'IVA unitamente agli altri debiti chirografari, ecc.) abbiamo modificato le nostra posizione, assumendo quella descritta nella seconda parte del quesito.

          Il tutto, nell'assoluto disinteresse di qualsiasi fonte ufficiale per la questione nonchè, per quanto ci risulta, senza che l'uno o l'altro comportamento siano mai stati contestati dai verificatori dell'Agenzia.
      • Ermanno Sgaravato

        Verona
        17/12/2019 18:05

        RE: RE: Detrazione Iva su fatture professionisti emesse post riparto e delle note di credito ricevute.

        Riprendo la vostra risposta del 9/12/2016, seppure di tempo fa, per una richiesta di precisazione in ordine alla prima parte del quesito oggetto della risposta.
        Assumendo di trattare l'Iva di rivalsa addebitata al fallimento mediante parcelle emesse da professionisti beneficiari di ripartizioni come "Iva ante", la prospettata compensabilità del corrispondente credito che risulta dalla liquidazione Iva con debiti residui della procedura verso l'Erario (non integralmente soddisfatto), è con debiti per "Iva ante" o con qualsiasi debito verso l'Erario ammesso al passivo?
        Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          04/01/2020 22:22

          RE: RE: RE: Detrazione Iva su fatture professionisti emesse post riparto e delle note di credito ricevute.

          Assumendo che sia "credito ante", si compensa con qualsiasi debito erariale parimenti ante, non solo per IVA e non solo se ammesso al passivo.