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TASSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

  • Pietro Boraschi

    FORNOVO DI TARO (PR)
    29/07/2016 14:02

    TASSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

    SI CHIEDE IL TRATTAMENTO FISCALE NELL'AMBITO DI CONCORCORDATO PREVENTIVO DEI CANONI

    PER AFFITTO DI AZIENDA:COSTITUISCONO REDDITO IMPONIBILE O SONO DA CONSIDERARSI ESCLUSE EX ART 86 TESTO UNICO IMP.DIRETTE?
    GRAZIE
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/08/2016 19:58

      RE: TASSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

      L'art. 86, V comma, del T.U.I.R. esclude la rilevanza fiscale di una sola specifica fattispecie, ovvero "La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo", agevolazione estesa dalla Corte di Cassazione (sentenze 22168/20026 e 5112/1996) e dalla stessa Agenzia delle Entrate (Risoluzione 29/2004) a tutte le cessioni di beni in esecuzione del piano concordatario. Tutte le altre componenti positive (e negative) di reddito che sorgono in corso di concordato o nell'esecuzione dello stesso (compresi quindi i canoni di affitto o locazione) concorrono ordinariamente alla determinazione del reddito imponibile dei singoli periodi d'imposta.
      • Alessandro Terenziani

        Reggio Emilia (RE)
        23/04/2018 19:57

        RE: RE: TASSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

        Ritenete che siano soggetti a tassazione anche i canoni di affitto d'azienda e i canoni di locazione di beni immobili pwer i quali la proposta del concordato preventivo (misto ma di fatto liquidatorio) prevede la cessione sia del ramo d'azienda che degli immobili?
        grazie in anticipo per la cortese risposta
        Alessandro Terenziani
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          29/04/2018 12:41

          RE: RE: RE: TASSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

          Non vediamo il motivo per cui dovrebbero essere esclusi dalla determinazione del reddito imponibile.
          • Carmela Russo

            Parma
            10/08/2018 10:28

            RE: RE: RE: RE: TASSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

            Trattandosi di SNC i soci devono provvedere alla tassazione anche ai fini irpef? (Reddito ovviamente non percepito in quanto trattenuto dal commissario per la procedura)
            O viene tassato solo ai fini IRAP dalla società?
            Grazie
            Carmela Russo
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              22/08/2018 16:54

              RE: RE: RE: RE: RE: TASSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

              Ribadiamo: in assenza sia di regole che escludano l'imponibilità di tale reddito, che di regole che escludano nel caso di concordato preventivo il ribaltamento dell'utile sui soci di società di persone indipendentemente dalla distribuzione dello stesso, non vediamo perché non dovrebbero.
    • Monica Pazzini

      Rimini
      19/07/2024 16:10

      RE: TASSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

      Buonasera,
      si chiede se la plusvalenza determinatasi nell'ambito del CPo in continutà indiretta (cessione d'azienda) determini un utile imponibile ai fini IRES ed IRAP.
      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        06/08/2024 16:33

        RE: RE: TASSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

        Fra le previsioni speciali per il concordato preventivo non vi è la non imponibilità delle eventuali plusvalenze realizzate, che quindi sono ordinariamente imponibili (e il relativo carico fiscale dovrebbe essere stato inserito fra gli oneri della procedura nel piano concordatario).
        • Pietro Boraschi

          FORNOVO DI TARO (PR)
          06/08/2024 17:17

          RE: RE: RE: TASSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

          MI SEMBRA PERO' CHE DA UN RECENTE ARTICOLO APPARSO SU DIRITTO DELLA CRISI SI AFFERMI CHE:"In tale situazione di contrasto interpretativo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5112 del 3 aprile-4 giugno 1996. La decisione, con l'autorevolezza del collegio giudicante da cui proviene, dopo avere analizzato la portata retroattiva del comma 6 dell'art. 54 (D.P.R. n. 917/1986 nella versione vigente a tutto il 31 dicembre 2003), per effetto del disposto dell'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, ha affermato che la previsione della norma fiscale, relativamente al concordato preventivo con cessione dei beni, non può che riferirsi alle plusvalenze realizzate in sede di liquidazione, considerato che: "… Appare evidente che neppure quella sopra puntualizzata alla lettera (a) (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso) può essere realizzata dalla cessione dei beni ai creditori, dal momento che la cessione a titolo oneroso prevista dal legislatore come presupposto per la tassazione delle plusvalenze implica l'alienazione del bene e quindi un effetto che, per quanto si è detto, nel caso della cessione dei beni ai creditori non può in alcun modo determinarsi Pertanto la norma, per avere significato applicativo, secondo la Suprema Corte, non può che riferirsi alle cessioni dei beni attuate su impulso del liquidatore giudiziale nelle fasi successive all'omologazione del concordato preventivo, cessioni le cui plusvalenze non risultano assoggettabili a tassazione.
          Prosegue la Corte precisando che detta interpretazione scaturisce anche dal parere della Commissione dei Trenta sullo schema del T.U. (art. 127), da cui si desume "che l'obiettivo che si intendeva raggiungere con la disposizione in esame era proprio quello di ridurre l'onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della liquidazione concordataria.Conforme alla sentenza citata rilevano: in giurisprudenza, anche la Commissione Centrale, sez. XVIII, del 7 ottobre 1994, n. 3985; in dottrina, Leo Monacchi – Schiavo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, ed. Giuffrè, relativamente alla sola ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni ".AFFERMANDO IN FINE CHE "La conseguenza di tale importante sentenza è che la liquidazione dei beni, anche tramite cessione dell'azienda, nella fase post omologa, non determina plusvalenze tassabili"

          E' COSI'?

          NEL CASO DI UN CONCORDATO CON CESSIONE DI BENI ANCHE LA PLUSVALENZA CON CESSIONE DI AZIENDA SEMBRA NON DETERMINARE PLUSVALENZE TASSABILI CHE NEL MIO CASO SPECIFICO RIGUARDAVANO UNA SOCIETA' DI PERSONE QUINDI CON TASSAZIONE DELLA SOCIETA' SOLO AI FINI IRAP CHE NON ERANO PERO' IMPONIBILI EX ART. 5 BIS.

          GRAZIE

          PIETRO BORASCHI

          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            07/08/2024 07:11

            RE: RE: RE: RE: TASSAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO

            Siamo assolutamente d'accordo (ovviamente...) con quanto affermato dalla giurisprudenza e dottrina citate dal collega Boraschi, ma ciò che ci ha spinto a dare la precedente risposta (che ci rendiamo conto essere stata formulata in modo tutt'altro che chiaro e ben motivato) è che non siamo in presenza di un concordato con cessione di beni, ma di un concordato in continuità, ancorché indiretta.

            È vero che la norma (il vecchio art. 54, VI comma, e l'attuale art. 86, V comma, del TUIR) non parla espressamente di concordato con cessione dei beni, ma di concordato con cessione di beni parlano espressamente proprio la giurisprudenza e dottrina citate, senza considerare che all'epoca di emanazione di tale disposizione la figura del concordato in continuità ancora non esisteva.

            Nella figura del concordato in continuità indiretta la cessione dell'azienda non solo non è "cessione ai creditori" ma a nostro avviso non configura nemmeno "liquidazione" dei beni sociali, bensì solo una modalità di prosecuzione dell'attività, ed è proprio la prosecuzione dell'attività l'espetto qualificante il concordato come "in continuità", meritevole del trattamento di particolare favore rispetto all'alternativa liquidatoria.

            Che questo trattamento di favore comprenda anche l'estensione alla cessione dell'azienda dell'esonero dall'imponibilità dell'eventuale plusvalenza, non ci pare pacifico (anche se, ovviamente, non possiamo nemmeno essere certi del contrario). Questo voleva essere il significato (male espresso) della precedente risposta.

            E sul punto un chiarimento ufficiale, o ancor meglio una modifica del testo normativo che già prima dell'introduzione del concordato in continuità chiaro non era (tanto da aver richiesto un notevole sforzo interpretativo da parte della Suprema Corte), sarebbe estremamente utile.

            Non esiste invece alcun dubbio, sempre a nostro avviso a sulla base di quanto esposto sopra, sulla non imponibilità della plusvalenza in sede di cessione degli asset non strategici o comunque non facenti parte dell'azienda, che spesso affianca la prosecuzione, diretta o indiretta, dell'attività.