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tributi locali post fallimento per il fallito persona fisica

  • STEFANO CARLI

    RIMINI
    17/01/2024 12:39

    tributi locali post fallimento per il fallito persona fisica

    Buon giorno i fallito persona fisica ha continuato ad abitare presso la propria abitazione fino alla sua vendita all'asta ma non ha saldato la Tari. Il comune ha quindi emesso un atto di recupero nei confronti della procedura per queste annualita .Si chiede se tale richiesta sia leggitima e quindi se il curatore sia obbligato a farsi carico di tali somme mettendole a carico della procedura o in difetto quali siano le contestazioni da eccepire al Comune.
    Distinti saluti
    Dott Carli Stefano
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/01/2024 08:54

      RE: tributi locali post fallimento per il fallito persona fisica

      Si pongono una questione sostanziale e una questione procedurale.


      La questione sostanziale è la debenza del tributo, che ci pare di soluzione non controversa:

      - l'art. 1, comma 642, della legge 147/2013, stabilisce che "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani", quindi il fallito, continuando a occuparlo, ne è certamente detentore, quindi è lui a essere soggetto al tributo

      - tale comma prosegue poi stabilendo che "In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria", ma in questo caso il fallito è unico detentore, quindi non vi è obbligazione solidale della procedura.


      Più delicata è la questione procedurale, perché tale situazione non è specificatamente prevista dai regolamenti comunali quindi volendo contestare la pretesa del Comune non si può che fare riferimento al comma citato qui sopra, e se il Comune (che sa benissimo che ben difficilmente potrà recuperare qualcosa dal fallito) insiste nella sua pretesa sostenendo che lo spossessamento fallimentare comporta il trasferimento dell'onere in capo alla procedura, l'unica strada diventa quella del contenzioso, con i tempi e i costi che ben conosciamo.

      Né riteniamo "protegga", sotto questo profilo, ogni eventuale accordo o provvedimento che ponga tale debito a carico del fallito: se il Comune sostiene che è il fallimento il soggetto tenuto al pagamento, è su di esso che si attiverà, e la diversa disposizione legittimerà solo il Curatore a rivalersi sul fallito.