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PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLA GDF

  • Nicola Fiameni

    Crema (CR)
    02/06/2025 12:29

    PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLA GDF

    Buon giorno
    procedura di liquidazione giudiziale dichiarata il 6 maggio 2024.
    La GDF ha notificato un PVC per gli anni dal 2019 al 19 novembre 2024.
    La procedura puo' comunicare all'Ente impositore cioè all'ADE, entro 60 gg osservazioni e richieste.
    Per quanto riguarda il 2024 (POST sentenza) nel PVC la GDF riscontra le note di credito ricevute da fornitori già ammessi al passivo:
    30 settembre 2024 per Euro 212.203,12 oltre IVA
    30 settembre 2024 per Euro 105.053,55 oltre IVA
    30 settembre 2024 per Euro 212.561,03 oltre IVA
    22 maggio 2024 per Euro 67.227,51 oltre IVA
    Per la GDF tali documenti rappresentano SOPRAVVENIENZE ATTIVE.
    Quindi per il 2024 essendo ancora aperti i termini per la DR e per la DR IVA segnalano all'ADE, per le sue valutazioni, i seguenti componenti attivi di redditi ed IVA:
    Euro 595.045,21 per le imposte dirette
    Euro 130.909,55 per IVA
    Per il 2024 la GDF attribuisce ricavi non contabilizzati per Euro 636.385,21 e riconosce costi non contabilizzati a favore della fallita per di Euro 82.203,61
    I dubbi sono diversi:
    la procedura è obbligata a registrare e dichiarare le note di credito ricevute alla luce delle recenti novità legislative ?
    se le note di credito si considerassero redditi imponibili (sopravvenienze attive da note di credito) per il periodo POST sentenza, come fa la procedura a versare l'imposta corrispondente IRES IRAP in prededuzione, violando la par condicio, ed in ogni caso non avrebbe nemmeno la liquidità per farlo;
    Lo stesso discorso si pone per l'IVA da note di credito, per la quale comunque il sottoscritto per prassi operativa non importa mai eventuali crediti risultanti dal periodo ANTE sentenza e, quindi, in questo caso non avrebbe motivo di versare IVA mai nemmeno detratta dalla procedura.
    Inoltre chiedo se sia opportuno inviare all'Agenzia delle Entrate delle osservazioni al PVC entro 60 giorni, per evitare che nell'avviso di accertamento si espongano indebiti importi di imposte dovute relativamente al periodo POST sentenza.
    Grazie per la preziosa collaborazione, attendo cortese risposta.
    il Curatore
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/06/2025 22:57

      RE: PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLA GDF

      Partiamo dal presupposto che si tratti di note di credito emesse ex art. 26, comma 3-bis, lettera "a", ovvero a seguto dell'apertura della procedura, e non per altri motivi.

      Ci pare opportuno esaminare due possibili eventualità.


      Se sono state emesse note di credito con codice TD08, ovvero note di credito semplificate per il solo recupero dell'IVA (come stabilito dalla "guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" dell'Agenzia delle Entrate versione 1.3 del 18 dicembre 2020 e dalla Faq, sempre dell'Agenzia delle Entrate, n.96 pubblicata il 19 luglio 2019), non vi è alcun problema:

      - in base all'art. 26, comma 5, ultimo periodo, del D.P.R. 633/72, il Curatore non è tenuto alla registrazione di esse e non sorge quindi IVA a debito

      - esse non comportano rinuncia al credito, dato che non viene diminuito l'imponibile e quindi non si genera alcuna sopravvenienza attiva.


      Se invece, ancorché emesse a seguito dell'apertura della procedura, sono state emesse note di credito ordinarie, ci si potrebbe porre il problema se esse costituiscano effettivamente rinuncia al credito.

      Riteniamo che così comunque non sia, stante fra l'altro il disposto dell'art. 5-bis sempre dell'art. 26; tale disposizione stabilisce infatti che in caso di incasso successivamente all'emissione della nota di credito deve essere emessa una nota di variazione in aumento: se vi è l'incasso, significa che il credito non è stato rinunciato.


      E non comprendiamo comunque la pretesa della Guardia di Finanza, così come esposta nel quesito:

      - ai fini IVA, come già scritto sopra, è pacifico che non sorga alcun debito in capo alla procedura

      - ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile relativo al periodo fallimentare viene determinato con le regole speciali stabilite dall'art. 183, comma 2, del T.U.I.R.: le eventuali sopravvenienze attive sorte in corso di procedura sono quindi irrilevanti.