Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

TRASFERIMENTO CON ATTO NOTARILE DI POSTO AUTO - IMPOSTE DA APPLICARE

  • Raniero Mazzucato

    Albignasego (PD)
    27/01/2021 13:09

    TRASFERIMENTO CON ATTO NOTARILE DI POSTO AUTO - IMPOSTE DA APPLICARE

    Bando vendita pubblicato dal curatore

    "…………….è indetta una procedura finalizzata alla vendita della proprietà superficiaria di n. 50 (cinquanta) dei n. 123 posti auto ubicati nel parcheggio interrato sito in .................( ), via , piano primo sottostrada, catastalmente censiti all'Agenzia del Territorio, ufficio provinciale di ......., Comune di .............catasto Fabbricati, foglio 33, particella 905, subalterni da n. 9 a n. 28, da n. 47 a n. 86, da n. 89 a n. 109, da n. 114 a n. 129, da n. 134 a n. 155, da n. 168 a n. 170 e n. 174, unitamente:

    L' offerente deve depositare " la documentazione attestante la titolarità, in capo all'Offerente, del diritto di proprietà - per intero o pro quota - di una o più unità immobiliari ubicate in............... nel centro storico interno alla cinta muraria;

    Accertate le condizioni per poter partecipare alla gara (proprietà di unità immobiliare nel centro storico, è stato aggiudicato un posto auto.
    Che imposte dobbiamo applicare in sede di rogito essendo la normativa un po confusa:
    iVA 4% --- 10% o --- o 22% ????
    oppure esente ina e soggetto a sola imposta di registro oltrea catastli e ipotecarie ---------Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/02/2021 21:36

      RE: TRASFERIMENTO CON ATTO NOTARILE DI POSTO AUTO - IMPOSTE DA APPLICARE

      A differenza di un quesito apparentemente analogo inserito in altra sezione del Forum, in questo non viene menzionato alcun vincolo di pertinenzialità, si tratta quindi di "ordinaria" cessione di proprietà superficiaria, ancorché il bando preveda requisiti particolari, quindi si applicheranno le regole ordinarie, che tengono conto di due elementi:

      a) se l'impresa che vende ha costruito o ristrutturato gli immobili in questione (e in tal caso se la costruzione o la ristrutturazione sono stati ultimati da più o meno di cinque anni)

      b) se l'immobile ha o meno i requisiti per essere considerato pertinenza di prima casa, tale agevolazione viene espressamente richiesta e la destinazione pertinenziale è espressamente menzionata nell'atto; i requisiti in questione sono i seguenti:
      - l'immobile deve essere destinato in modo durevole a servizio dell'abitazione principale;
      - quest'ultima deve essere stata acquistata applicando l'agevolazione prima casa.

      Esaminiamo quindi le diverse possibilità.

      1) Impresa non costruttrice
      - se pertinenza di prima casa: esente IVA, imposta di registro 2% (con il minimo di € 1.000), imposta ipotecaria € 50, imposta catastale € 50, esente da imposta di bollo, tassa ipotecaria e voltura catastale
      - se non pertinenza di prima casa: esente IVA, imposta di registro 9% (con il minimo di € 1.000), imposta ipotecaria € 50, imposta catastale € 50, esente da imposta di bollo, tassa ipotecaria e voltura catastale

      2) Impresa costruttrice, dopo cinque anni dall'ultimazione, senza esercizio di opzione per l'assoggettamento a IVA
      - medesimo trattamento

      3) Impresa costruttrice, entro cinque anni dall'ultimazione ovvero dopo cinque anni con esercizio di opzione per l'assoggettamento a IVA
      - se pertinenza di prima casa: IVA 4%, imposta di registro, ipotecaria e catastale € 200 ciascuna, imposta di bollo e 230, tassa ipotecaria e voltura catastale € 35 ciascuna
      - se non pertinenza di prima casa: IVA 10% (se fabbricato di lusso 22%), imposta di registro, ipotecaria e catastale € 200 ciascuna, imposta di bollo € 230, tassa ipotecaria e voltura catastale € 35 ciascuna