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DICHIARAZIONE IMU INIZIALE

  • Pietro Boraschi

    FORNOVO DI TARO (PR)
    08/01/2018 11:49

    DICHIARAZIONE IMU INIZIALE

    ENTRO 90 GIORNI E' NECESSARIO INVIARE FORMALMENTE UNA DICHIARAZIONE IMU CON TUTTI GLI IMMOBILI DELLA PROCEDURA O E' SUFFICIENTE LA COMUNICAZIONE EX ART.92 L.F.?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/01/2018 17:20

      RE: DICHIARAZIONE IMU INIZIALE

      Nè l'una nè l'altra.

      L'art. 10, VI comma, del D.Lgs. 30/12/ 1992 n. 504, dettato per l'ICI e richiamato per l'IMU, richiede che entro 90 giorni dal fallimento il Curatore debba "presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura", pertanto:

      - non è necessaria la presentazione di una dichiarazione IMU sui moduli ministeriali, anche se alcuni Curatori per comodità utilizzano proprio gli stessi

      - non è sufficiente la comunicazione ex art. 92 l.fall., che ha altra finalità e soprattutto va indirizzata ad altri soggetti (se l'IMU fosse stata regolarmente pagata fino al fallimento, i Comuni in questione non sarebbero nè creditori nè titolari di diritti reali su beni del fallito, che sono i destinatari della comunicazione ex art. 92).

      Infine, anche se non ci risulta una specifica disposizione in merito, è buona prassi che nella comunicazione in questione siano indicati gli estremi dei singoli immobili. Per tale motivo, come detto, alcuni Curatori utilizzano proprio il modello di dichiarazione IMU; mentre nella comunicazione ex art. 92 tali dati ovviamente non risultano.
      • Roberta Gazzinelli

        Lierna (LC)
        22/04/2020 10:03

        RE: RE: DICHIARAZIONE IMU INIZIALE

        Buongiorno,
        con la vendita degli immobili con decreto di trasferimento ritenute che vada inviata al Comune la dichiarazione imu?
        con atto notarile invece mi confermate che non va fatta?
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/05/2020 18:15

          RE: RE: RE: DICHIARAZIONE IMU INIZIALE

          La disposizione legislativa di riferimento è l'art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006, che recita: "A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) .... Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali ... rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI .... Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico".

          E l'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 stabilisce che "Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche".

          In sostanza, la dichiarazione ICI, e per il rinvio operato dall'art. 9, comma 7 , del D.Lgs. 23/2011 la dichiarazione IMU, non va presentata qualora il trasferimento dell'immobile risulti dalla trascrizione con procedura telematica sui registri telematici, cosa che viene effettuata sia dal Notaio che dal Curatore nel caso il trasferimento venga effettuato con decreto del Giudice.

          Confermano tale affermazione la istruzioni alla dichiarazione IMU, che a pag. 2, punto 1.1, richiamando la norma sopra citata, stabiliscono che "... si deve sottolineare che nell'individuazione delle fattispecie per le quali è rimasto l'obbligo dichiarativo sono state prese in considerazione, innanzitutto, le innovazioni introdotte dall'art. 37, comma 53 del D.L. 223/2006 ... che aveva stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI ... Si ricorda che a tali disposizioni è stata data attuazione con D.M. 12/5/2009 ["Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2008 e seguenti e delle relative istruzioni"] e che nelle allegate istruzioni è stato, tra l'altro, precisato che non doveva essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale fossero dipesi da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematuiche previste dall'at. 3-bis ..."

          E a pag. 5 ribadiscono il concetto, affermando che "resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale".

          Infine, be chiare sono anche le istruzioni pubblicate dai Comuni:
          - Comune di Milano: " la dichiarazione Imu 2018 non va presentata: quando l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio ... quando i dati necessari per la liquidazione del tributo sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale"
          - Comune di Roma: "La Dichiarazione IMU non deve essere presentata: ... per tutte le variazioni immobiliari riportate negli atti catastali: le variazioni soggettive che dipendono da atti Notarili e le variazioni oggettive presentate in Catasto tramite la procedura Docfa".

          Poi, ovviamente, non sussiste un divieto di presentazione e quindi il Curatore, per prassi o comunque per prudenza, può certamente effettuare tale adempimento.
      • Gianluca Canale

        Pescara
        05/07/2022 16:57

        RE: RE: DICHIARAZIONE IMU INIZIALE

        Buonasera in relazione alla dichiarazione IMU iniziale del curatore obbligo previsto dall' art.10, VI comma, del D.Lgs. 30/12/ 1992 n. 504, dettato per l'ICI e richiamato per l'IMU dall'art. 9 VII comma del Dlgs 14/03/2011 n. 23, vi risulta che non debba essere più predisposta essendo tale ultima disposizione stata abrogata dall'art. 1 comma 780 della legge 27/12/2019 n. 160?
        Quindi non occorre predisporre più la dichiarazione iniziale?
        Grazie per l'attenzione
        Gianluca Canale
        Pescara
        • Gianluca Canale

          Pescara
          14/07/2022 07:25

          RE: RE: RE: DICHIARAZIONE IMU INIZIALE

          Buongiorno volevo un Vs parere in merito alla abolizione della dichiarazione imu iniziale per il curatore di cui al mio post precedente.
          Grazie
    • Daniela De Mauro

      caserta
      13/10/2024 16:25

      RE: DICHIARAZIONE IMU INIZIALE

      Salve, avrei bisogno di sapere come effettuare la Comunicazione di avvio procedura ai comuni di ubicazione degli immobili.
      Basta trasmettere una semplice comunicazione con indicazione della procedura e dei dati al comune di ubicazione degli immobili a mezzo pec o bisogna trasmettere telematicamente la dichiarazione IMU?
      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        21/10/2024 12:56

        RE: RE: DICHIARAZIONE IMU INIZIALE

        Né la norma né la modulistica prevedono una formalità specifica, pertanto è sufficiente una comunicazione via PEC contenente tutti gli elementi di interesse del Comune.

        Anche se non è obbligatorio, per prassi molti colleghi utilizzano la modulistica della dichiarazione IMU, dato che in essa i dati di interesse del Comune sono ben evidenziati, ed è la soluzione che ci permettiamo di suggerire anche noi, perché consente di comunicare tutti i dati degli immobili in maniera corretta.

        Se si utilizza tale modulistica, ricordiamo di indicare nel campo "Note" che la presente vale come comunicazione dell'intervenuta liquidazione giudiziale (o altra procedura concorsuale), indicando il relativo numero e data.