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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI
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Domenico Mauro Alloro
IMPERIA04/07/2022 12:17Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI
RITENUTE D'ACCONTO su irreperibili DOPO CHIUSURA FALLIMENTO
Un fallimento è stato chiuso nel 2021, cessata p.iva e cancellato Registro Imprese. Risultano diverse somme accantonate come irreperibili in sede di esecuzione del riparto finale.
Ora, un irreperibile (ex dipendente) chiede la quota a lui spettante, al netto della ritenuta.
Il fallimento, deve operare la ritenuta di acconto visto che non esiste più?
Se si, chi presenterà la Certificazione Unica ed il relativo modello 770?
Grazie.
Mauro Alloro - Imperia-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como02/08/2022 12:51RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI
Questo proprio non lo sa nessuno!
Punto di partenza è che non si sa nemmeno chi faccia il pagamento:
- il fallimento, che non esiste più e certo non viene riaperto?
- il Tribunale? ma con fondi non suoi: dove lo contabilizza?
- l'ex Curatore a seguito di uno specifico incarico del Tribunale? e in tal caso, è Curatore ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 600/73 e quindi tenuto a operare la ritenuta, o no? e se opera la ritenuta, a nome di chi? deve riaprire il codice fiscale dell'impresa fallita solo per effettuare questo adempimento?
Si cercava una risposta e non abbiamo potuto che rispondere con una serie di domande senza risposta.
È talmente difficile dare un inquadramento procedurale alla questione (le conseguenze fiscali sono quasi il minore dei problemi) che una istanza di interpello potrebbe rimanere senza risposta perché non sufficientemente dimostrato, da parte di chi lo fa (l'ex-Curatore, il Tribunale, ...?) che si tratti di "fattispecie concrete e personali", come richiede l'art. 11 dello Statuto del contribuente.
La strada dell'interpello, magari a firma congiunta dell'ex-Curatore (se sarà lui il soggetto incaricato del pagamento) e del cancelliere della sezione fallimentare, ci pare comunque la prima da percorrere.
E se sarà giudicata inammissibile, si potrà tentare con la richiesta di consulenza generica.
Noi non siamo proprio in grado di abbozzare una risposta sufficientemente convincente.-
Alfonso Mariella
Milano12/05/2023 15:09RE: RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI
Mi collego a questo intervento per porre un ulteriore domanda.
Riparto finale eseguito nei primi mesi del 2022 e fallimento chiuso poco dopo.
Solo adesso, un dipendente chiede la certificazione unica, come è possibile emetterla se il fallimento è già stato dichiarato chiuso dal Tribunale?-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como14/05/2023 17:21RE: RE: RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI
Può essere emessa per il medesimo motivo per cui il Curatore ha dovuto presentare nel 2023, a fallimento chiuso, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2022, e ha potuto, anzi ovviamente dovuto, presentare entro 8 mesi dalla chiusura del fallimento la dichiarazione dei redditi relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare: perché il Curatore mantiene tale carica per effettuare, appunto, gli adempimenti fiscali relativi alla procedura, anche se la stessa è chiusa.
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Vittorio Sarto
Cesena (FC)15/05/2023 11:19RE: RE: RE: RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI
Buongiorno,
si chiede se il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al maxi periodo fallimentare sia di nove mesi o sia stato ridotto a otto mesi come indicato nella Vostra risposta.
Si chiede inoltre in caso di chiusura della procedura fallimentare con giudizio pendente se il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al maxi periodo fallimentare debba essere fatto decorrere dalla data del decreto di chiusura ( maxi periodo: data dichiarazione fallimento- data decreto chiusura) e se all'esito del giudizio pendente debba essere inviata una nuova dichiarazione dei redditi relativa al periodo decreto chiusura fallimento- definizione del giudizio pendente.
Da quanto letto in altri interventi del forum qualora non vi sia residuo attivo alla data di chiusura del fallimento e nemmeno la definizione del giudizio pendente comporti una emersione di un residuo attivo ( come nel mio caso specifico) non si dovrà procedere ad inviare una nuova dichiarazione ad integrazione della prima inviata entro i nove mesi dalla chiusura del fallimento. Quali sono i riferimenti normativi del comportamento che deve adottare il curatore in tema di dichiarazione finale nel caso di chiusura in pendenza di giudizio?
grazie in anticipo per la risposta-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/05/2023 17:31RE: RE: RE: RE: RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI
Il termine è di nove mesi, ci scusiamo per l'errore di battitura.
Per quanto riguarda il caso di chiusura con giudizi pendenti, riferimenti normativi specifici non ne esistono, non si può quindi che applicare:
- la regola generale, e quindi presentare la dichiarazione nei termini ordinari dalla chiusura del fallimento, essendo irrilevante ai fini fiscali che sia con giudizi pendenti o meno
- la ragionevolezza, ripresentando una nuova dichiarazione se, e solo se, all'esito dei giudizi pendenti emerga un residuo attivo.
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Stefania De Michele
LECCE10/03/2025 18:24RE: RE: RE: RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI
Buona sera.
Mi ricollego alla discussione e sottopongo il seguente caso. Fallimento chiuso con decreto del 07/02/2025. Nei medesimi giorni la curatela eseguiva gli "strascichi fiscali" e, quindi presentazione della dichiarazione iva e, tracorsi 10 gg, f24 con utilizzo in compensazione di credito iva anno 2024, sorto in occasione dell'emissione della fattura del curatore e del legale, per il pagamento delle ritenute d'acconto sui compensi ai medesimi.
Agenzia delle Entrate, dopo aver sospeso il mod F24 ex art 37 comma 49 quinquies D.L. 223/2006, lo ha scartato eccependo che il fallimento è chiuso e quindi, ai sensi dell'art 120 LF utilizzerà quel credito per il pagamento dei vecchi ruoli.
Il paradosso è che, come ha affermato il funzionario, se i ruoli erariali ante fallimento fossero stati di importo a 100.000, il blocco automatico ex art 37 non avrebbe operato e l'f24 sarebbe andato a buon fine!
Chiedo se si condivide l'impostazione dell'Agenzia o , in senso contrario, quale procedura aodttare per richiedere la riapertura del fallimento.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como11/03/2025 18:45RE: RE: RE: RE: RE: Ritenute d'acconto dopo chiusura fallimento e cancellazione RI
L'atteggiamento dell'Agenzia ci pare palesemente illegittimo.
La questione si è posta in applicazione del divieto di compensazione crediti erariali ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, assolutamente identico, per quanto qui ci interessa, a quello dell'art 37, comma 49 quinquies, del D.L. 223/2006, e in tale sede l'Agenzia nella Circolare n. 13/2011 ha chiaramente stabilito che "la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa".
Sinceramente ci stupisce, in un rapporto "improntato al principio della collaborazione e della buona fede" come richiederebbe l'art. 10, comma 1, dello Statuto del Contribuente, che ancora l'Agenzia sollevi tali indifendibili questioni, a maggior ragione quando controparte è un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
Riteniamo (e ci auguriamo) che non sia certo necessario riaprire il fallimento ma sia sufficiente un'istanza di riesame della questione in autotutela (citando la chiara Circolare citata qui sopra).
Se ciò non sarà possibile, la questione si sposta da un lato sul piano processuale (a fallimento chiuso la legittimazione del Curatore a proporre ricorso ci pare non banale, per non parlare di chi debba sostenere i costi di esso), dall'altro sul piano pratico (se il fallimento è chiuso, non vi sono certo le disponibilità per versare le ritenute), ma ci auguriamo che non si debba arrivare al punto di dover esaminare anche tali questioni.
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