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Risoluzione affitto di ramo d'azienda

  • Rossella Fenini

    Pavia
    20/02/2020 14:47

    Risoluzione affitto di ramo d'azienda

    Buongiorno,
    in un fallimento ho risolto anticipatamente un contratto di affitto di ramo d'azienda (comprendente i soli beni mobili e non immobili) stipulato con atto notarile ante fallimento.
    Mi chiedo ora se sia necessaria la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e, contestualmente, il pagamento dell'imposta di registro per la risoluzione anticipata.

    RingraziandoVi per il prezioso servizio che offrite,
    porgo cordiali saluti.

    Dott.ssa Rossella Fenini
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/03/2020 11:33

      RE: Risoluzione affitto di ramo d'azienda

      A norma dell'art. 2556 c.c. per la stipula e risoluzione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di una azienda, se non vi sono compresi beni immobili, non è necessaria la forma per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

      Non è quindi richiesta la forma scritta "ab susbstantiam" ma solo "ad probationem".

      Il secondo comma di tale articolo richiede però sempre l'intervento del Notaio al fine del deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel termine di trenta giorni.

      Tutto ciò, applicato al caso esposto nel quesito, significa che il "passaggio" da un atto notarile non è indispensabile ai fini della validità dell'atto, ma lo è per potersi avvalere degli effetti di cui all'art. 2193 c.c. (opponibilità ai terzi senza obbligo di dimostrarne la conoscenza); ricordiamo poi che si tratta di un obbligo di legge, la cui violazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 516,00 (art. 2194 c.c.).

      In caso di impossibilità di redigere l'atto notarile per irreperibilità o comunque indisponibilità della controparte, è possibile richiedere l'iscrizione alla Camera di Commercio, dando atto dell'intervenuta risoluzione del contratto e di tale irreperibilità o indisponiblità, ma se si vuole procedere in tal modo è opportuno informarsi presso la Camera di Commercio competente.

      Infine, riscossione e pagamento dell'imposta di registro vengono di norma effettuate dal Notaio; se non c'è tale intervento riteniamo che la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e il versamento possano comunque essere effettuati direttamente.