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Assegnazione crediti fiscali ex art. 117, comma 3 L.F. (ritenute subite su interessi attivi)

  • Roberto Adamo

    Chiavari (GE)
    18/03/2026 19:29

    Assegnazione crediti fiscali ex art. 117, comma 3 L.F. (ritenute subite su interessi attivi)

    Buonasera,
    ritenuto che, alla stregua del credito iva, anche il credito ires derivante dalle ritenute subite sugli interessi attivi nel corso della procedura, possa essere assegnato ai creditori, previa indicazione dello stesso nella dichiarazione dei redditi finale (a zero) della società (Srl), sapreste indicarmi quali adempimenti sono necessari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate? E' sufficiente l'invio a mezzo pec del piano di riparto finale con evidenza dell'assegnazione?
    Ringrazio sin d'ora per la preziosa collaborazione.
    Cordialità
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/03/2026 05:59

      RE: Assegnazione crediti fiscali ex art. 117, comma 3 L.F. (ritenute subite su interessi attivi)

      La questione non è certamente così semplice.

      La scindiamo per un inquadramento completo in due parti.

      La cessione di crediti fiscali, anche futuri, è stata dettagliatamente analizzata dalla Consulenza Giuridica n. 1/2019 dell'Agenzia delle Entrate, dalla quale possiamo desumere il seguente iter:

      - la cessione deve essere effettuata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio

      - tale atto deve essere notificato all'Agenzia delle Entrate e ad Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'articolo 69 del regio decreto n. 2440 del 1923

      - tale cessione, essendo cessione di credito futuro, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, soltanto se il medesimo credito viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale

      - il cessionario non potrà cedere il credito oggetto della cessione

      - l'atto di cessione deve contenere l'esatta individuazione dell'importo del credito ceduto; ove sia possibile che l'importo successivamente richiesto a rimborso sia differente da quello indicato nell'atto, è necessario che in esso sia chiaramente previsto che la cessione si intende comunque effettuata per l'importo che risulterà dalla relativa dichiarazione.

      Infine, a norma dell'art. 43 del D.P.R. 602/73, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate: trattandosi di dichiarazioni predisposte dal Curatore, il rischio non dovrebbe essere rilevante, ma esiste e il cessionario ne potrà tener conto in sede di determinazione del prezzo.


      Per quanto riguarda l'assegnazione in sede di riparto, non sono mai state emanate istruzioni specifiche per l'applicazione dell'art. 117, comma 3, l.fall. e in assenza di esse ci pare difficile che l'Agenzia delle Entrate possa accettare una procedura che non preveda la stipula di un atto notarile: molti dei provvedimenti del Giudice Delegato sono di fatto "equiparati" agli atti pubblici, primo fra tutti il decreto di trasferimento degli immobili in sede di esecuzione o comunque applicazione delle regole del codice di procedura civile, perché lo prevede tale codice, ma in assenza di una disposizione specifica, di legge o almeno di prassi, non possiamo certo essere sicuri che la semplice assegnazione in sede di riparto e notifica di essa saranno ritenuti sufficienti per corrispondere al cessionario quanto a esso assegnato.