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PEC AGLI AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI

  • Pietro Boraschi

    Fornovo di Taro (PR)
    05/06/2025 10:26

    PEC AGLI AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI

    ENTRO IL 30.06.25 ANCHE GLI AMMINISTRATORI DOVRANNO DOTARSI DI PROPIA PEC,CHIEDO SE QUESTO OBBLIGO VALE ANCHE PER LE SOCIETA' FALLITE O IN CONCORDATO O LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE? IL CURATORE CHIARAMENTE HA GIA' SEGNALATO LA PROPRIA PEC DELLA PROCEDURA ALLA CCIAA MI SEMBREREBBE ASSURDO CHE GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' FALLITE O IN CONCORDATO PREVENTIVO O I LIQUIDATORI GIUDIZIALI DEBBANO INVIARE LE PROPRIE PEC.
    GRAZIE
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/06/2025 12:07

      RE: PEC AGLI AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI

      Ci risultano prese di posizione difformi fra le varie CCIAA.

      Alcune CCIAA ritengono che tale obbligo sussista solo se (e sono evidentemente casi assai rari) cambino gli amministratori in corso di procedura, altre ci risulta abbiano invece un atteggiamento più rigoroso.

      Va poi considerato che non è certo pacifico che tale obbligo gravi sul Curatore, che sappiamo bene non essere il legale rappresentante della società.

      Non possiamo quindi che suggerire di prendere contatto con la CCIAA competente per verificarne la posizione, e comportarsi di conseguenza: procedura sicuramente meno complessa e con risultato più certo, che prendere una posizione che, qualora non condivisa dalla CCIAA, porterebbe all'irrogazione di sanzioni, necessità di contestarle, e tutto ciò che ne consegue.
    • Rossella Fenini

      Pavia
      12/06/2025 12:45

      RE: PEC AGLI AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI

      Buongiorno,
      dato che avrei posto il medesimo quesito, per evitare di creare una discussione autonoma, mi permetto di chiedere di analizzare anche la casistica delle procedure di Liquidazione Controllata.

      Ringrazio sin da ora Zucchetti per il prezioso contributo
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        15/06/2025 23:08

        RE: RE: PEC AGLI AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI

        Qui la risposta è più facile: il liquidatore ha un compito ben preciso e circoscritto, che non comprende certo l'adempimento in questione, pertanto, a (parziale) differenza del caso della liquidazione giudiziale:

        - l'obbligo sicuramente non grava sul liquidatore giudiziale

        - grava invece con ogni probabilità, a nostro avviso, sul legale rappresentante della società, che mantiene in corso di procedura ben maggiori poteri/doveri che nella liquidazione giudiziale.