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chiusura fallimento in pendenza di giudizi e fattura coadiutore

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    05/10/2023 11:18

    chiusura fallimento in pendenza di giudizi e fattura coadiutore

    Buongiorno,
    chiedo gentilmente la Vostra opinione in merito a quanto segue.
    In un procedura fallimentare chiusa in pendenza di giudizio in seguito a pagamenti ad ex dipendenti n sede di riparto supplementare sarà necessario rivolgersi ad un consulente del lavoro ( predisposizione CU e Modello 770). In seguito alla predisposizione del riparto supplementare sarà possibile chiudere la partita iva e cancellare la società dal Registro Imprese. Tuttavia nell'anno successivo, in seguito alla predisposizione delle CU e del Modello 770 perverrà la fattura del consulente del lavoro. Ipotizzato che il curatore abbia accantonato le somme per il pagamento del compenso del consulente per l'importo liquidatogli si chiedono le implicazioni fiscali.
    La ritenuta emergente dalla fattura del professionista sarà versata dal curatore sostituto d'imposta ( che poi dovrà predisporre CU e modello 770 l'anno successivo) anche se nel frattempo la società sarà già stata cancellata?
    La fattura del professionista recherà l'iva e sarà intestata alla Procedura anche se la partita iva sarà già chiusa e la società già cancellata?
    grazie in anticipo per la risposta.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/10/2023 19:25

      RE: chiusura fallimento in pendenza di giudizi e fattura coadiutore

      Poiché per predisporre il riparto supplementare dovrà essere prima liquidato il compenso al consulente del lavoro, oltre all'eventuale integrazione del compenso a Curatore, non vediamo perché lo stesso non possa essere pagato in quella sede, come ci risulta sia prassi in sede di ordinario riparto finale.

      È infatti ovvio che, rinviando il pagamento al consulente del lavoro a dopo che egli avrà predisposto CU e Mod. 770, si renderanno necessari una ulteriore CU e un ulteriore Mod. 770 l'anno successivo.

      E se il Curatore (anzi da tempo ex-Curatore) non potrà o non vorrà occuparsene, p.es. perché è un legale, per tale ulteriore CU e Mod. 770 si dovrà incaricare, e pagare, un altro professionista, e così via ...

      Ma se è necessario pagare il consulente del lavoro solo dopo che egli avrà svolto tale suo compito, non vediamo altra soluzione che predisporre una ulteriore CU e un ulteriore Mod. 770.

      Per quanto riguarda la legittimazione, il Curatore è indubbiamente legittimato (anzi, obbligato) a effettuare gli adempimenti fiscali a carico della procedura, anche se successivi alla chiusura del fallimento e la cancellazione della società; basti pensare alla dichiarazione dei redditi relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare, inevitabilmente da presentare dopo la cancellazione della società fallita.