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Emissione fattura e procedura esecutiva pendente

  • Roberta Bonetti

    Brescia
    12/01/2021 10:47

    Emissione fattura e procedura esecutiva pendente

    Buonasera,
    in data 28 dicembre 2020 è stato dichiarato il fallimento della società X Srl.
    Alla data del fallimento era pendente una procedura esecutiva. Tale procedura è nella fase di distribuzione del ricavato. Infatti, i beni pignorati (macchinari) sono stati aggiudicati il giorno 15.12.2020 (il versamento del saldo è avvenuto il 16.12.2020), mentre non è ancora stato distribuito il ricavato della vendita.

    Il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato la sospensione provvisoria della procedura esecutiva al fine di acquisire le determinazioni del curatore.

    L'intenzione della curatela è di chiedere l'improcedibilità dell'azione esecutiva e l'attribuzione del ricavato della vendita alla massa fallimentare.

    Considerato che non risulta emessa la fattura riguardante i macchinari venduti all'asta si chiede se è corretto il seguente comportamento:

    - Emissione della fattura da parte della curatela entro 4 mesi dalla data del fallimento

    - non dovrà essere versata la relativa Iva (anche se verrà incassata a seguito di attribuzione del ricavato della vendita) in quanto il debito è sorto ante–fallimento e pertanto dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo.

    Grazie per il Vostro prezioso aiuto.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/01/2021 16:51

      RE: Emissione fattura e procedura esecutiva pendente

      Per valutare la correttezza del comportamento ipotizzato nel quesito manca in esso un elemento, ovvero la data di pubblicazione della sentenza di fallimento, che potrebbe essere la stessa della sentenza o immediatamente successiva, e questo fa la differenza.

      Ripercorriamo le non poche norme interessate, mettendole in ordine di iter logico:
      - l'art. 6, II comma, lettera "a", del D.P.R. 633/72 stabilisce che "l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità ... all'atto del pagamento del corrispettivo"; quindi la cessione in esame si considera effettuata il 16/12

      - l'art. 21, IV comma, sempre del D.P.R. 633/72 dispone che "La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione", quindi la fattura doveva essere emessa entro il 28/12

      - l'art. 16, II comma, l.fall. stabilisce che "La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile"

      - l'art. 74-bis del D.P.R. 633/72, stabilisce che "Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento .. gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore ... entro quattro mesi dalla nomina"


      Quindi:
      - se la sentenza è stata pubblicata lo stesso 28/12, essa produce i sui effettui da tale data; a tale data i termini di fatturazione erano ancora pendenti e quindi, come descritto nel quesito, il Curatore è tenuto a emettere fattura entro quattro mesi dalla sua nomina
      - se invece è stata pubblicata anche solo il giorno dopo, allora i termini erano scaduti, e il Curatore non è tenuto a effettuare alcun adempimento (salvo segnalare l'omessa fatturazione della relazione ex art. 33 I comma, che non è suo compito trasmettere all'Amministrazione Finanziaria).

      Per quanto riguarda il versamento dell'IVA nel caso di fattura emessa dal Curatore, siamo assolutamente d'accordo con quanto scritto nel quesito: si tratta indubbiamente di "IVA ante" fallimento, da pagare solo in sede di riparto, a seguito di ammissione al passivo.