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NOTE DI VARIAZIONE EX ART. 26 DPR 633/1972 EMESSE DAL FALLIMENTO

  • Paolo Beretta Zanoni

    Milano
    19/01/2017 11:53

    NOTE DI VARIAZIONE EX ART. 26 DPR 633/1972 EMESSE DAL FALLIMENTO

    Desidero approfondire la possibilità del curatore di emettere la nota di variazione in diminuzione, così recuperando l'Iva, all'esito negativo di un'esecuzione nei confronti di un cliente della fallita (credito ante fallimento). Il dubbio riguarda soprattutto se sia possibile emettere in tal caso una nota di variazione,a beneficio del fallimento che vede accrescere il proprio credito Iva, anche se l'Iva sulla fattura di vendita emessa prima del fallimento ed origine del credito non riscosso non sia stata versata dalla società in bonis (e pertanto il debito per Iva su quella fattura è un debito concorsuale).
    Mi chiedo in sostanza, posto che la norma non limita tale possibilità sul piano soggettivo, se non vi siano cause ostative sostanziali all'emissione da parte del fallimento di tali note di variazione. Il tema è di particolare rilievo se si considera la consueta difficoltà nell'ambito dei fallimenti di riscuotere i crediti verso clienti, spesso ingenti, della fallita.
    Paolo Beretta Zanoni
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/02/2017 16:55

      RE: NOTE DI VARIAZIONE EX ART. 26 DPR 633/1972 EMESSE DAL FALLIMENTO

      Nulle preclude al fallimento la facoltà di emettere le note di variazione in questione, nè di avvalersi dell'IVA a credito che glie ne deriva.

      Seguendo l'insegnamento della Cassazione, nelle note sentenze sull' "IVA dei professionisti", più volte citate e analizzate in questo Forum, tale IVA a credito deve però essere considerata "IVA ante procedura", pertanto:

      - se l'Erario vanta crediti verso il fallito, ancorchè non ammessi al passivo, si compenserà con essa

      - se l'Erario non vanta crediti verso il fallito, e sono scaduti i termini per l'eventuale notifica di avvisi di accertamento, irogazione sanzioni e simili, potrà tranquillamente essere utilizzata in compensazione o chiesta a rimborso.
      • Ilaria Casa

        Parma
        20/11/2017 17:42

        RE: RE: NOTE DI VARIAZIONE EX ART. 26 DPR 633/1972 EMESSE DAL FALLIMENTO

        Buonasera,
        mi inserisco nella discussione per chiedere alcune delucidazioni.

        A seguito di sopraggiunti accordi tra un cliente e il fallimento, il Curatore autorizzato dal CDC (e dal GD), transa un credito a favore del cliente per vizi dell'esecuzione di lavori edili svolti durante il periodo ante fallimento.
        Il Curatore emette dunque la nota di credito (es.di 10) (non era ancora decorso un anno dall'emissione della fattura) a storno totale della fattura emessa dal fallito nel periodo in bonis.

        Il Fallimento ha un consistente debito nei confronti dell'Erario (es. 100), regolarmente insinuato ed ammesso al passivo.

        Vi chiedo da un punto di vista operativo se:
        1. per la compensazione tra l'IVA a credito che scaturisce dall'emissione della nota di credito da parte del fallimento e l'IVA a debito ammessa al passivo, questa deve essere richiesta con specifica istanza dal Curatore (o dall'Erario?) ai sensi dell'art. 56 LF?
        2. Oppure opera automaticamente e dunque il Curatore in sede di riparto pagherà solo l'eccedenza rispetto al proprio credito (pari a 90 nell'esempio)?

        3. Alternativamente, sarebbe possibile, una volta presentata la dichiarazione IVA/2018 compensare tale credito per il versamento di alcune ritenute d'acconto, trattandosi l'uno di "derivazione" ante fallimento e le ritenute post fallimento? oppure tale possibilità sarebbe comunque preclusa dall'art. 31 Dl 78/2010 (mi pare di no)?

        4. Cambierebbe lo scenario se il credito che scaturisce fosse formato sia dalla nota di credito emessa per i motivi di cui sopra, oltre che dalla registrazione di fatture di acquisto ricevute dai professionisti, es.legale, della procedura (Iva a credito di pertinenza del periodo fallimentare)?
        In questo caso dovrei scindere il credito IVA da nota di credito (compensandolo in sede di riparto) da quello generatosi in corso di procedura, compensandolo in F24?

        Grazie per l'attenzione.
        Ilaria Casa



        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          09/12/2017 12:32

          RE: RE: RE: NOTE DI VARIAZIONE EX ART. 26 DPR 633/1972 EMESSE DAL FALLIMENTO

          Telegraficamente:

          1) La compensazione ex art. 56 l.fall. opera automaticamente, senza necessità di alcuna istanza o procedura specifica

          2) Conseguentemente, il Curatore ne terrà semplicemente conto in sede di riparto

          3) La compensabilità non è preclusa dall'art. 31 del D.L. 78/2010, ma dal fatto che il credito IVA, essendo ante procedura e quindi compensato con un maggior debito, non esiste più

          4) Per le fatture dei professionisti vale sempre la regola della collocazione della causa del debito:
          - se sono emesse a seguito di riparto, l'IVA è relativa a operazioni ante, quindi il relativo importo è azzerato dal maggior debito dell'Erario ammesso al passivo
          - se sono emesse per operazione effettuate in corso di fallimento, p.es. dal legale della procedura, è "IVA post" quindi liberamente utilizzabile in compensazione.
          • Stefano Chia

            Cagliari
            17/12/2017 18:56

            RE: RE: RE: RE: NOTE DI VARIAZIONE EX ART. 26 DPR 633/1972 EMESSE DAL FALLIMENTO

            Buonasera,

            sempre in riferimento alle note di variazione ex. art 26 Dpr 633/72 emesse dal fallimento, si richiede se sia possibile emettere in sede fallimentare la nota di variazione Iva in diminuzione nell'ipotesi in cui la Società fallita, negli anni prima della dichiarazione di fallimento, abbia avviato delle azioni giudiziarie/esecutive/cautelari con esiti negativi e alla data di dichiarazione di fallimento non siano mai state emesse le note di variazione. La curatela richiede parere ad un Avvocato in merito all'opportunità di continuare le azioni per il recupero dei crediti, il quale rilascia un parere negativo.
            Una volta richiesta l'autorizzazione al Comitato dei creditori per l'abbandono delle azioni di recupero crediti la Curatela può emettere le note di variazione oppure visto che le stesse dovevano essere emesse negli anni precedenti tale diritto può essere oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate?
            Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione prestata.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              18/12/2017 09:20

              RE: RE: RE: RE: RE: NOTE DI VARIAZIONE EX ART. 26 DPR 633/1972 EMESSE DAL FALLIMENTO

              Premesso che, come già specificato nell'intervento precedente, il fallimento si trova nella posizione di qualsiasi creditore, ricordiamo che l'art. 26, I comma, del D.P.R. 633/72 recita, per quel che qui ci interessa: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura ... viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile ... per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose ... il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di" emettere la nota di credito.

              Poiché l'infruttuosità si è già verificata, seguendo i principi di rigore e prudenza che debbono informare tutta l'attività del Curatore, non vediamo come si possa sostenere il contrario e quindi è in quel momento che è sorta la possibilità di emettere la nota di credito.

              Si pone quindi il problema di individuare il termine ultimo entro il quale la società fallita, e per essa ora il Curatore, poteva avvalersi di tale possibilità.

              La questione è affrontata dalla Risoluzione 18/3/02 n. 89, che ci pare la inquadri correttamente, sostenendo che la facoltà di emettere la nota di credito "va coordinata con quella concernente l'esercizio del diritto alla detrazione portata dal citato articolo 19, secondo cui tale diritto può essere esercitato 'al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo' ".

              Precisiamo infine che il termine in questione non è influenzato dalla modifica che l'art. 2 del D.L. 50/2017 ha apportato all'art. 19, riducendo drasticamente la tempistica in esso stabilita, dato che il comma 2-bis di tale articolo stabilisce che le modifiche dallo stesso introdotte "si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017".
    • Luca Gaiotti

      CONEGLIANO (TV)
      02/09/2024 16:58

      RE: NOTE DI VARIAZIONE EX ART. 26 DPR 633/1972 EMESSE DAL FALLIMENTO

      Ho il caso di una società fallita a giugno 2023 che prima di fallire aveva emesso una fattura di acconto per dei lavori edili. Un volta fallita sono stati quantificati i lavori effettivamente svolti, il cui valore era più basso di quanto fatturato come acconto, e il cliente ha pagato a luglio 2024 l'importo corretto chiedendo l'emissione della nota di accredito per quanto gli era stato fatturato in più come acconto.
      La nota d'accredito soggiace al termine annuale oppure no? Se no, posso quindi emetterla adesso e portarmi in detrazione l'iva a credito che recupero?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        03/09/2024 19:22

        RE: RE: NOTE DI VARIAZIONE EX ART. 26 DPR 633/1972 EMESSE DAL FALLIMENTO

        Non esiste una eccezione per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, quindi il termine di legge per l'emissione della nota di credito con IVA è scaduto.

        Ciò probabilmente cambia solo di poco la situazione, atteso che l'IVA a credito che ne sarebbe scaturita sarebbe comunque stata "IVA ante" procedura, non utilizzabile in detrazione o in compensazione in caso di esistenza di debiti erariali parimenti ante procedura (già emersi o che potrebbero emergere in futuro).