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Concordato preventivo - utilizzo credito iva per pagamento debiti erariali

  • Stefano Croni

    Trento
    22/04/2021 12:51

    Concordato preventivo - utilizzo credito iva per pagamento debiti erariali

    Una società in concordato preventivo in continuità indiretta omologato sta predisponendo il primo riparto delle somme con il quale si andrà a soddisfare tutti i crediti privilegiati, una grossa percentuale dei quali è rappresentata dall'Erario.
    La società, al contempo, vanta un importante credito iva generato in parte prima della presentazione del ricorso prenotativo ex art. 160, comma 6, l.f. e in parte maturato successivamente.
    La società vorrebbe poter ridurre l'esborso finanziario per il pagamento dei suoi debiti verso l'Erario utilizzando, almeno in parte, il credito iva. La società potrebbe chiedere a rimborso il credito iva, lasciando all'Agenzia delle Entrate, una volta ultimati i controlli, la proposta di pagamento mediante compensazione ex art. 28-ter, dpr 602/1973, ma la tempistica è incompatibile con il rispetto del termine annuale entro il quale vanno pagati tutti i crediti privilegiati.
    Sulla base del principio (che mi pare assodato anche per le procedure di concordato preventivo e anche per quelle in continuità) che debiti e crediti erariali sorti ante procedura vanno distinti dai crediti e debiti erariali sorti post procedura, la società pensava di:
    1) presentare dichiarazione iva munita di visto di conformità lasciando l'intero credito in compensazione/detrazione;
    2) utilizzare la parte del credito iva maturata ante fallimento e nel limite massimo di Euro 700.000 (mi sembra che l'innalzamento del limite ad un milione valesse solo per il 2020), per compensare i ruoli erariali riferiti a debiti ante procedura tramite mod. F24 accise, codice tributo RUOL;
    3) pagare con il piano di riparto tutti i restanti crediti erariali eccedenti la compensazione di cui al punto precedente.
    L'Agenzia delle Entrate, sentita informalmente sul punto, non sembra condividere questa impostazione ritenendo il credito iva come credito unico, non suddivisibile tra parte maturata ante procedura e parte maturata post procedura. Tale suddivisione, ritiene l'Ufficio, rappresenta un artificio ammissibile ai soli fini di individuare quella parte di credito chiesto a rimborso compensabile con ruoli esattoriali, ma non potrebbe essere utilizzata per altri scopi, come la compensazione diretta ad opera del contribuente utilizzando il mod. F24.
    Cosa ne pensate?
    Vi ringrazio sin da subito per il Vostro aiuto e la Vostra competenza,
    Stefano Croni - Trento
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/04/2021 19:39

      RE: Concordato preventivo - utilizzo credito iva per pagamento debiti erariali

      Ci pare che il problema sia formale/procedurale e non sostanziale.

      Il credito IVA, se e in quanto esistente e rispettando i limiti (700.000 o un milione di euro) e le formalità (visto di conformità) previsti dalla normativa, è utilizzabile in compensazione, indipendentemente dal fatto che sia ante o post ricorso prenotativo.

      La differenza fra credito ante e credito post è che il primo è compensabile da parte dell'Ufficio, a norma dell'art. 56 l.fall., con ogni credito sempre dell'Ufficio, parimenti ante procedura, anche se sorto successivamente (p.es. a seguito di avvisi di liquidazione o accertamento).

      Ciò premesso, nel momento in cui viene utilizzato credito IVA per pagare qualunque tipo di debiti erariali, compresi quelli ante procedura, l'Agenzia ha il diritto di considerare non utilizzabile la parte di esso relativa al periodo ante procedura perché compensata ... esattamente con i debiti erariali che ora si dichiara di voler pagare.

      Un esempio numerico potrebbe aiutare a comprendere la questione, che è intricata solo in apparenza:
      - debiti erariali a ruolo, ante procedura, per 1.000
      - credito IVA complessivo 1.500, di cui 800 ante e 700 post presentazione della domanda di concordato
      - si presenta un F24 dichiarando di pagare i 1.000 di debiti, con codice RUOL, utilizzando il credito IVA; in tal modo i debiti ante sono estinti e residua in credito IVA di 500
      - l'Ufficio eccepisce che gli 800 di credito IVA ante non erano utilizzabili perché compensati ex art. 56 l.fall. con debiti erariali ante procedura
      - rettifica quindi l'operazione compensando gli 800 di credito IVA ante con 800 di debito ante, e quindi solo 200 vengono utilizzati per il pagamento mediante codice RUOL
      - al termine, il credito IVA è compensato d'ufficio ovvero utilizzato in compensazione per complessivi 1.000, e ne residuano 500, tutti post, e il debito erariale è comunque estinto
      - in sostanza, il medesimo risultato.

      Il rischio è che, così "ricostruendo l'operazione" l'Ufficio consideri indebitamente utilizzati in compensazione nel Mod. F24 gli 800 azzerati dalla compensazione ex art. 56 l.fall. e irroghi quindi la relativa sanzione, estremamente rilevante date le somme in gioco, con possibili conseguenze di carattere penale.

      Riteniamo quindi certamente prudente affrontare la questione con l'Ufficio, e se informalmente vi è stata una posizione rigida, si potrebbe presentare una richiesta scritta, illustrando il caso, sottolineando l'esatta coincidenza degli importi per l'Erario e chiedendo quale possa essere per l'Ufficio la procedura corretta.

      Ma se l'Ufficio non risponde, o se mantiene una posizione intransigente, il rischio di contestazioni indubbiamente esiste.
      • Stefano Croni

        Trento
        24/06/2021 12:57

        RE: RE: Concordato preventivo - utilizzo credito iva per pagamento debiti erariali

        Vi ringrazio molto per il Vostro rapido e apprezzato riscontro.
        La procedura concorsuale di cui scrivevo, nel frattempo ha provveduto a pagare i debiti erariali privilegiati secondo il piano concordatario.
        Residuano ancora iscritti a ruolo gli interessi di mora (la procedura ha provveduto al loro pagamento nella sola misura legale), gli aggi di riscossione (non dovuti dalla procedura in quanto riferiti a ruoli notificati dopo il deposito della proposta prenotativa ex art. 161, comma 6, L.F.), oltre ai diritti di notifica (ancora dovuti, ma si tratta di poca cosa).
        Interessi di mora e aggi di riscossione sommati assieme superano abbondantemente la soglia di Euro 1.500,00 fissata dal D.L. 78/2010, come soglia che impedisce l'utilizzo in compensazione di crediti erariali.
        Secondo il Vostro parere, la presenza di aggi e di interessi moratori iscritti a ruolo, ma non dovuti dalla procedura, fa comunque scattare il divieto all'utilizzo di crediti erariali in compensazione orizzontale di cui all'art. 31, comma 1, D.L. 78/2010?
        Vi ringrazio,
        Stefano Croni
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          01/07/2021 21:50

          RE: RE: RE: Concordato preventivo - utilizzo credito iva per pagamento debiti erariali

          Se aggi e interessi di mora non sono dovuti, riteniamo che lo loro iscrizione a ruolo sia ininfluente, trattandosi appunto di un debito non più esistente.

          Non possiamo però escludere che l'Agenzia sia di diverso avviso, e soprattutto che la compensazione sia inibita dal controllo automatizzato.

          Come già nella risposta precedente, non possiamo che suggerire di tentare una soluzione concordata con l'Agenzia, o quantomeno ottenere un rifiuto scritto, da poter contestare in sede contenziosa.