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Compensazione crediti tributari

  • Anna Lina Gentili

    Civitanova Marche (MC)
    03/03/2021 10:12

    Compensazione crediti tributari

    Capita a volte che nel passivo del Fallimento risultino ammessi in prededuzione i crediti dei professionisti che hanno assisto la società fallita nella precedente procedura di concordato preventivo, avviata con la presentazione della domanda ex art. 161, 6° comma, L.Fall., poi sfociata in fallimento a seguito, ad esempio, di provvedimento di inammissibilità della proposta, mancata approvazione dei creditori o revoca all'ammissione ex art. 173 L.Fall..

    In tal caso si pone la questione circa la qualificazione ed il trattamento del credito Iva derivante dalle fatture emesse dai suddetti professionisti (advisor legale e finanziario, attestatore e periti) nei confronti della procedura fallimentare a seguito di un riparto parziale, ai quali la società poi fallita aveva conferito l'incarico professionale prima della presentazione della domanda di cui all'art. 161, 6° comma, L.Fall..

    Come è noto, ai sensi dell'art. 56 L.Fall., richiamato dall'art. 169, i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il debitore concordatario/fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso purché il fatto genetico di entrambe le obbligazioni si sia verificato prima della data di presentazione della domanda. Il predetto istituto della compensazione opera anche con riguardo ai crediti tributari.

    Ciò premesso si chiede di sapere come considerare il credito Iva risultante dalle fatture emesse dai suddetti professionisti, ovvero se lo stesso possa essere considerato:
    a) maturato prima della data di presentazione della domanda di concordato e, quindi, compensabile solo con i crediti concorsuali dell'Amministrazione finanziaria per il solo fatto che il mandato professionale è stato conferito prima del deposito della domanda ex art. 161, comma 6, L.Fall.; se così fosse, in caso di utilizzo da parte della Curatela di detto credito in compensazione con i debiti tributari (per Iva o ritenute) maturati dopo la dichiarazione di fallimento, vi sarebbe il rischio che l'Agenzia delle Entrate contesti l'indebita compensazione;
    b) maturato dopo la data di presentazione della domanda di concordato e, quindi, compensabile con i debiti tributari sorti dopo la dichiarazione di fallimento o richiedibile a rimborso, considerato che l'attività del professionista è stata svolta integralmente (nel caso dell'attestatore o dei periti) o per la maggior parte (nel caso degli advisor) dopo la presentazione della domanda c.d. "in bianco".

    Ringrazio anticipatamente per la risposta ed invio cordiali saluti.

    Anna Lina Gentili
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/03/2021 15:57

      RE: Compensazione crediti tributari

      La domanda è pare acuta e corretta, e fortunatamente siamo anche in grado di darle risposta (non accade spesso, nelle domande che inquadrano puntualmente situazioni delicate).

      Da un lato è infatti vero che la prestazione è stata commissionata (e questo ha poca importanza) ed eseguita (e questo invece ne ha molta) prima della "data di presentazione della domanda di concordato", come recita l'art. 169 l.fall., correttamente richiamato nel quesito.

      Ma è anche vero che tali importi vengono pagati in prededuzione perché "sorti in occasione o in funzione" della procedura concorsuale, come richiede l'art. 111 l.fall. perché siano qualificabili come tali.


      Riteniamo che la risposta possa essere desunta proprio dalle sentenze che hanno fissato il principio della "causa genetica", una per tutte la 8222/2011, della quale ci pare opportuno riportare un ampio stralcio, nel quale abbiamo evidenziato la frase che riteniamo ci sia utile in questa sede:

      "L'individuazione di tale momento non comporta d'altronde il mutamento del soggetto nei confronti del quale la fattura dev'essere emessa, ed a carico del quale sorge pertanto il credito di rivalsa, in quanto, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore di tale credito rimane pur sempre la prestazione professionale conclusasi prima del fallimento.
      Ciò impedisce di qualificare il credito in questione come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1 ... essendo a tal fine necessario che il credito sia sorto nei confronti della gestione fallimentare, come spesa o come credito di amministrazione, o ancora come credito inerente all'esercizio provvisorio dell'impresa. Ai fini dell'individuazione dei crediti di massa, infatti, il profilo determinante non è costituito dall'elemento temporale, ma da quello funzionale, e cioè dal loro riferimento a costi assunti nell'interesse dei creditori concorsuali per il conseguimento degli scopi dell'esecuzione collettiva, restando necessariamente esclusi da tale nozione i crediti, pur fatti valere nei confronti del fallimento, che non siano sorti in occasione e per le finalità della procedura, ma siano geneticamente riconducigli all'attività dei fallito".

      Se il criterio non deve essere quello temporale ma quello funzionale, allora la disposizione è esattamente sovrapponibile a quella dell'art. 111 l.fall.: l'onorario va pagato in prededuzione perché la relativa prestazione è ritenuta funzionale alla procedura, e se è funzionale alla procedura, allora l'IVA é IVA endoconsorsuale, "IVA post", per usare una terminologia corrente nella pratica professionale.
      • Anna Lina Gentili

        Civitanova Marche (MC)
        10/12/2025 19:09

        RE: RE: Compensazione crediti tributari

        Buona sera,
        chiedo cortesemente conferma della risposta del 14/03/2021 al mio precedente quesito del 03/03/2021, alla luce della risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 521/2022 la quale, richiamando anch'essa la sentenza della Corte di Cassazione n. 8222/2011, afferma che, affinché possa operare la compensazione agli effetti di cui all'art. 56, comma 1, L.Fall., è necessario che ricorra l'anteriorità, rispetto alla data dell'apertura della procedura concorsuale, del fatto genetico dei rispettivi debiti e crediti ed il rapporto di reciprocità tra le contrapposte obbligazioni. A tal fine, non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce, né che il credito vantato dal fallito sia divenuto liquido ed esigibile successivamente all'apertura della procedura.
        Nel caso della citata risposta ad interpello, i debiti comprovati dalle fatture emesse dai professionisti al momento del pagamento dell'onorario in sede di riparto in favore di creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2), c.c., risultavano connessi a prestazioni geneticamente riconducibili all'attività dell'istante antecedente l'apertura della procedura concorsuale.
        Pertanto, l'Agenzia delle entrate ha affermato che il credito IVA, sorto per effetto delle predette prestazioni:
        - benché esigibile (in base alla legge IVA) solo al momento del pagamento del corrispettivo del servizio reso dal professionista (o, se antecedente, della fatturazione) e, dunque, nel caso di specie, dopo l'avvio della procedura, in occasione del riparto;
        - trovando la sua causa genetica nella precedente attività dell'istante;
        è compensabile con le posizioni debitorie geneticamente antecedenti l'apertura della procedura e, dunque, con i debiti tributari pregressi eventualmente non assolti e non con l'IVA o altri tributi (es. le ritenute d'acconto) nel corso della procedura (come richiesto con l'interpello).

        Nel caso concreto di cui mi sto occupando, le fatture pagate nel 2021 in occasione del riparto parziale sono relative alle prestazioni rese da tre professionisti (gli advisor, due avvocati ed un commercialista) incaricati dalla società fallita 4 o 5 giorni prima della data di deposito della domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, 6° comma, L.Fall. e da altri da due professionisti (l'attestatore ed il perito per la stima dei beni mobili), incaricati successivamente alla data di deposito di detta domanda.

        Tutti i professionisti hanno, quindi, svolto la loro attività dopo la data di deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (19/05/2015), consistita prevalentemente nella redazione del piano e della proposta concordataria (presentata a novembre 2015, a cui seguiva il decreto ammissione a febbraio 2016), ad eccezione di una limitatissima attività svolta dai due avvocati ai fini della redazione e presentazione della suddetta domanda con riserva. La dichiarazione di fallimento segue il decreto di revoca ex art. 173 L.Fall. all'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

        Si chiede, quindi conferma che il credito IVA portato dalle fatture emesse dai suddetti professionisti in occasione del riparto parziale sia compensabile con il debito per ritenute d'acconto da versare a seguito del pagamento dei crediti dei dipendenti in occasione dell'imminente riparto finale.

        Grazie e un cordiale saluto.

        Anna Lina Gentili
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          20/12/2025 11:53

          RE: RE: RE: Compensazione crediti tributari

          Come scritto nel quesito, la risposta a interpello citata in esso si rifà alla sentenza 8222/2011, della quale riporta l'ampio stralcio che abbiamo riportato anche noi nella risposta precedente, confermiamo quindi quanto scritto.

          Ci pare chiaro quanto abbiamo evidenziato in grassetto: "il profilo determinante non è costituito dall'elemento temporale, ma da quello funzionale, e cioè dal loro riferimento a costi assunti nell'interesse dei creditori concorsuali".

          Indipendentemente dalla circostanza che l'incarico sia stato conferito prima o dopo l'apertura della procedura, il fatto che il loro credito sia stato ammesso in prededuzione significa con sufficiente evidenza, a nostro avviso, che la loro attività è stata svolta in occasione o comunque in funzione della procedura: il fatto genetico è quindi endoconcorsuale ed endoconcorsuale è quindi l'IVA sulle loro fatture.
          • Anna Lina Gentili

            Civitanova Marche (MC)
            23/03/2026 14:29

            RE: RE: RE: RE: Compensazione crediti tributari

            Buongiorno,
            da un confronto avuto informalmente con un responsabile dell'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate è emerso che l'IVA in questione, relativa al credito dei professionisti ammessi al passivo in prededuzione, a parere dell'Ufficio, sarebbe da considerarsi "ante" fallimento in quanto la sentenza di fallimento, emessa ad ottobre 2016, non è contestuale al decreto di revoca ex art. 173 L.Fall. all'ammissione alla procedura di concordato preventivo emesso a fine luglio 2016.
            In particolare, nel caso di specie (i) il decreto di revoca è stato emesso dal Tribunale in data 29.07.2016 a seguito della relazione ex art. 172 L.Fall. del Commissario Giudiziale - da cui emergeva la non fattibilità del piano in quanto dai dati dell'attivo e del passivo societario non sussistevano i presupposti per il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati - mentre (ii) la sentenza di fallimento è stata pubblicata il 18.10.2016 a seguito di un'istanza di un creditore.
            Ciò stante, sempre secondo il responsabile dell'AdE, l'IVA in questione non sarebbe compensabile con i debiti per ritenute di acconto che verranno operate dal Curatore nei confronti dei dipendenti a seguito del riparto finale fallimentare.

            Chiedo, quindi, cortesemente una Vostra opinione in merito alla risposta fornita dal responsabile dall'AdE ed inoltre, ove lo stessa sia da ritenersi corretta, chiedo anche come dovrebbe essere considerata l'IVA addebitata in rivalsa dal Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale nella procedura concordataria a seguito del pagamento del suo compenso (ovverosia, se "ante o post" fallimento).

            Grazie di nuovo e un cordiale saluto.

            Anna Lina Gentili
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              24/03/2026 17:24

              RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione crediti tributari

              Il nòcciolo della questione è se nel caso in esame vi sia o meno consecutio fra le due procedure: se vi è, richiamando quanto detto nell'intervento precedente, l'IVA in questione è endoconcorsuale, pienamente compensabile con i debiti fiscali della procedura; in caso contrario, vale quanto sostiene il funzionario dell'Agenzia.

              Il tema della consecutio è stato oggetto di svariati interventi, sia di giurisprudenza che di prassi, fra i quali possiamo citare la sentenza della Suprema Corte n. 24056/2021, che ricorda il principio affermato e ribadito da suoi precedenti: "Come da tempo rilevato (e multis, Cass. 29 marzo 2016, n. 6045, la quale ricorda i precedenti di Cass. n. 5527/2006, n. 21326/2005, n. 17844/2002 e l'orientamento costante fin dalla remota Cass. n. 3981/1956), la c.d. consecuzione fra le procedure concorsuali implica che esse siano originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo «stato d'insolvenza»".

              Si tratta quindi di verificare se, nel caso in esame, e - si ripete - al di là della non contestualità fra la revoca del concordato ex art. 173 l.fall. e la dichiarazione di fallimento, entrambe le procedure "siano originate dal medesimo presupposto".

              E' una valutazione di merito che presuppone un esame degli atti dei procedimenti, che non può ovviamente essere fatta in questa sede.

              Nel quesito si dice che il decreto di revoca deriva dalla relazione del Commissario Giudiziale da cui emergeva la non fattibilità del piano in quanto dai dati dell'attivo e del passivo societario non sussistevano i presupposti per il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati.

              Non parrebbe quindi sia stato messo in dubbio lo stato di insolvenza della società, presupposto quindi che parrebbe essere il medesimo sia del concordato che del fallimento, e ciò farebbe propendere per la consecutio fra le procedure ma, ripetiamo, una risposta corretta e sufficientemente circostanziata non può prescindere dall'esame della documentazione relativa al caso specifico.

              Se si tratta di consecutio allora, come abbiamo scritto all'inizio, la causa genetica sostanziale dei debiti verso i professionisti in questione è endoconcorsuale (tanto che sono stati ammessi in prededuzione) e quindi endoconcorsuale è anche l'IVA portata dalle fatture che essi hanno emesso o emetteranno.

              E se è IVA endoconcorsuale può essere compensata con debiti parimenti endoconcorsuali, come le ritenute sui pagamenti a tali professionisti.
              • Anna Lina Gentili

                Civitanova Marche (MC)
                31/03/2026 17:43

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione crediti tributari

                Ringrazio per la tempestiva e puntale risposta del 24 marzo scorso.
                Ad integrazione del quesito, al fine di valutare compiutamente se entrambe le procedure concorsuali fossero originate dal medesimo unico presupposto, costituito dallo stato di insolvenza, sintetizzo di seguito le risultanze degli atti dei due procedimenti:
                - nella domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, L.Fall, depositata a maggio 2015, si afferma (i) che dalla situazione patrimoniale e finanziaria al 30.04.2015, l'esposizione debitoria complessiva della società ammontava a circa 3,5 milioni di euro, di cui circa 530.000 euro per debiti di natura fiscale e contributiva e che (ii) la società non aveva mezzi finanziari per far fronte in modo corretto alle obbligazioni scadute;

                - nella proposta e piano di concordato liquidatorio, depositati a novembre 2015, si legge che la società si trovava in stato di crisi e che la prevista liquidazione dell'intero patrimonio appariva migliorativa rispetto a quella prevista in una comparabile prospettiva liquidativa che, stante lo stato di crisi della società, non poteva che essere quella fallimentare;
                - la proposta concordataria prospettava un piano liquidatorio al fine di consentire il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei costi della procedura, il pagamento integrale dei creditori privilegiato ed il pagamento parziale dei creditori chirografari nella percentuale stimata del 16,46%;
                - nella sentenza di fallimento, il Tribunale dà atto che: "Quanto ai presupposti oggettivi, dalla documentazione presentata unitamente alla proposta di concordato, e dalle informative acquisite d'ufficio, emerge con chiarezza, anche solo ponendo attenzione al significativo squilibrio tra attivo e passivo che la società risultava versare, già dalla data di presentazione del concordato, in situazione qualificabile come vera e propria insolvenza, non essendo più in grado di adempiere con mezzi ordinari alle obbligazioni assunte e neppure potendo garantire con il proprio patrimonio l'integrale pagamento dei debiti accumulati, solo che si faccia riferimento alla situazione patrimoniale depositata".

                Da quanto sopra esposto emerge chiaramente come lo stato di insolvenza della società fosse risalente già alla data di presentazione della domanda di concordato. Considerato, inoltre, che tra la data di revoca del concordato (29.07.2016) e la dichiarazione di fallimento (18.10.2016) la società non ha sostanzialmente variato la consistenza economica del suo stato di dissesto, si può concludere che vi sia consecutio tra le due procedure.

                Chiedo, pertanto, una cortese e conclusiva conferma della precedente risposta.

                Ringraziando ancora, porgo un cordiale saluto.

                Anna Lina Gentili
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  01/04/2026 15:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione crediti tributari

                  Certamente confermiamo ciò che abbiamo scritto nell'intervento precedente: una volta che appaia evidente che il presupposto del fallimento coincida con quello del concordato, riteniamo che si possa sostenere la consecutio fra le due procedure.

                  E se si tratta di consecutio la causa genetica sostanziale dei debiti verso i professionisti in questione è endoconcorsuale (tanto che sono stati ammessi in prededuzione) e quindi endoconcorsuale è anche l'IVA portata dalle fatture che essi hanno emesso o emetteranno.
      • Luigi Benigno

        Aversa (CE)
        25/03/2026 12:50

        RE: RE: Compensazione crediti tributari

        La risposta è estremamente interessante e ben argomentata, poiché tenta di risolvere il cortocircuito logico tra l'aspetto temporale (fatto genetico dell'IVA) e quello funzionale (prededuzione).
        Tuttavia, per essere rigorosi e per metterla al riparo da contestazioni dell'Agenzia delle Entrate, è necessario fare un distinguo fondamentale. La tesi esposta- che definisce l'IVA come "endoconcorsuale" per attrazione funzionale - è affascinante ma presenta a mio avviso dei profili di rischio se applicata indistintamente.
        Il ragionamento proposto è corretto nel momento in cui identifica il credito IVA come un costo della procedura. Se il compenso del professionista è prededucibile perché è stato reso in funzione del concordato che poi sfocia in fallimento, anche l'IVA, che ne è un accessorio fiscale inscindibile, dovrebbe seguire la medesima sorte funzionale. In quest'ottica, l'IVA non è un debito del fallito, ma un costo per i creditori, e quindi un credito della massa (IVA post).
        Proprio la sentenza Cass. 8222/2011 è in realtà un'arma a doppio taglio. In quel passaggio, la Suprema Corte specifica che "L'evento generatore di tale credito rimane pur sempre la prestazione professionale conclusasi prima del fallimento". Questo significa che, per l'Amministrazione Finanziaria, se la prestazione è terminata prima del deposito della domanda di concordato, anche se il pagamento avviene dopo in prededuzione, l'IVA è tecnicamente un credito "ante". La prededuzione è un ordine di priorità nel pagamento, ma non trasforma magicamente la natura temporale di un credito IVA già maturato.
        Se il professionista ha svolto tutta l'attività prima del deposito (es. perito che consegna la stima il giorno prima del deposito), qui l'IVA è geneticamente "ante". Usarla in compensazione con debiti "post" (es. IVA da vendite fallimentari) espone al rischio di contestazione ex art. 56 L.Fall.
        Se il professionista ha svolto l'attività o parte di essa dopo il deposito della domanda ex art. 161 comma 6 L.Fall. In questo caso, il credito IVA è certamente "post" (procedurale), perché il fatto genetico si è verificato in costanza di procedura.
        L'Agenzia delle Entrate spesso adotta una visione più rigida: prededuzione = credito della procedura. Per l'Erario, un credito può essere prededucibile ma restare concorsuale (nato prima della domanda).
        Se la Curatela decide di compensare l'IVA di queste fatture con debiti post-fallimentari, deve a mio avviso essere pronta a sostenere che la prestazione è stata ultimata dopo il deposito della domanda, rendendo così il credito IVA geneticamente procedurale.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          27/03/2026 18:04

          RE: RE: RE: Compensazione crediti tributari

          Ci permettiamo di non essere d'accordo con l'intervento del collega, che immaginiamo fosse relativo non agli ultimi due interventi ma a quelli precedenti, che vertevano sulla consecutio o meno fra le due procedure.

          La sentenza 8222/2011 esaminava un caso specifico, affatto diverso da quello qui in esame: lo studio legale creditore era stato ammesso al passivo (e soddisfatto in sede di riparto) in privilegio, e successivamente al pagamento e all'emissione della fattura aveva chiesto il pagamento dell'IVA in prededuzione.

          Correttamente la Suprema Corte ha quindi stabilito che, come citato nell'intervento del collega, "L'evento generatore di tale credito rimane pur sempre la prestazione professionale conclusasi prima del fallimento": la prestazione a cui si riferiva la fattura si era conclusa prima del fallimento, non era a essa funzionalmente collegata ed era quindi estranea alla procedura, da qui l'ammissione in privilegio e non in prededuzione.

          In altre parole, sia l'aspetto funzionale che quello temporale erano entrambi ante procedura: la relativa IVA non poteva certo essere endoconcorsuale.


          Nel caso di cui ci stiamo occupando ora, invece, sia l'aspetto funzionale che quello temporale sono post apertura della procedura di concordato, da qui l'ammissione al passivo in prededuzione, e da essa la qualificazione dell'IVA come "IVA post" apertura della procedura.

          Ma se anche la prestazione fosse stata effettuata prima dell'apertura della procedura, e quindi l'aspetto temporale fosse stato ante procedura, l'ammissione al passivo in prededuzione significa che l'aspetto funzionale è invece endoconcorsuale, e nel conflitto fra aspetto temporale e funzionale la prevalenza è stabilita proprio dalla parte della sentenza 8222/2011 che abbiamo citato in grassetto in uno degli interventi precedenti: "il profilo determinante non è costituito dall'elemento temporale, ma da quello funzionale, e cioè dal loro riferimento a costi assunti nell'interesse dei creditori concorsuali".

          Non concordiamo quindi con l'affermazione che "La prededuzione è un ordine di priorità nel pagamento, ma non trasforma magicamente la natura temporale di un credito IVA già maturato": la prededuzione qualifica la prestazione come funzionalmente endoconcorsuale, e quindi è endoconcorsuale la relativa IVA.