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dichiarazione pre-fallimentare ditta individuale

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    26/04/2015 12:08

    dichiarazione pre-fallimentare ditta individuale

    Buongiorno devo presentare la dichiarazione per il periodo pre-fallimentare, leggendo i vari post si parla solo di reddito derivante dall'esercizio dell'attività di impresa,a questo punto mi sorge il seguente dubbio:
    1) nel caso in cui il fallito possiede dei terreni o fabbricati inclusi nel fallimento, i redditi derivanti da detti beni devono essere indicati nel quadro RA/RB, stante quanto previsto dall'art. 183 Tuir "Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento.............restano fermi in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci".

    anticipatamente ringrazio
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/05/2015 10:36

      RE: dichiarazione pre-fallimentare ditta individuale

      Le disposizioni di riferimento non sono certo chiare, perchè:

      a) il primo comma dell'art. 183 del T.U.I.R. stabilisce che "Nei casi di fallimento ... il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento ... e' determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore ....Per le imprese individuali ... il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore ... relativo al periodo di imposta in corso alla data dichiarazione di fallimento".

      b) l'art. 5 del D.P.R. 22/7/1998 n. 322 stabilisce quanto segue:
      "1. In caso di liquidazione di ... imprese individuali, il liquidatore ... presenta ... la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e ... la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ...
      4. Nei casi di fallimento ... le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore .... In caso di fallimento ... di imprese individuali ... il curatore ..., contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore ... ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale".

      Entrambe le disposizioni fanno espresso riferimento al reddito d'impresa, e ricordano che quanto dichiarato dal Curatore deve essere inserito nelle dichiarazioni che il fallito deve comunque presentare relativamente all'anno nel quale è stato dichiarato il fallimento e a quello nel quale esso si è chiuso.
      Ciò farebbe pensare che la dichiarazione presentata dal Curatore debba contenere il solo reddito d'impresa.

      Ma a ben vedere, nessuna di esse stabilisce chiaramente che le dichiarazioni presentate dal Curatore debbono limitarsi al reddito d'impresa, e l'obbligo di inclusione del contenuto di esse nella dichiarazione annuale potrebbe riguardare solo l'aspetto temporale (la dichiarazione relativa a tutto l'anno deve contenere quanto indicato in quella relativa a solo una frazione di tale anno) e non necessariamente l'aspetto oggettivo (nella dichiarazione annuale debbono essere indicati anche redditi di tipologia diversa da quella di quanto indicato nella dichiarazione presentata dal Curatore).

      Inoltre, l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 148 T.U.I.R., opportunamente richiamato nel quesito, stabilisce che "Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento ... restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci", disposizione da cui ci pare corretto desumere (come evidenziato nel quesito) che i redditi relativi ai beni compresi nel fallimento (p.es. il reddito degli immobili facenti parte dell'attivo fallimentare) non debbano essere dichiarati dal fallito ma dal Curatore, nelle due dichiarazioni (quella del periodo ante fallimento e quella dell'intero periodo fallimentare) che egli deve presentare.

      In conclusione riteniamo si pongano due tesi contrapposte:
      - poichè quando la Legge parla di dichiarazioni presentate dal Curatore fa sempre espresso riferimento al reddito d'impresa, esse non devono comprendere altre tipologie di redditi; sarà poi compito del fallito "completare" l'esposizione della propria posizione fiscale includendo le altre eventuali tipologie di reddito nella dichiarazione annuale che deve comunque presentare
      - poichè la legge non delimita chiaramente ed espressamente il campo delle dichiarazioni presentate dal Curatore al solo reddito d'impresa, anzi pare stabilire che le dichiarazioni che deve presentare il fallito debbano riguardare il soli redditi relativi ai beni non compresi nel fallimento, allora nella dichiarazione che presenta il Curatore relativa al periodo fino al fallimento debbono essere inseriti anche i redditi non d'impresa ma relativi a beni compresi nell'attivo fallimentare.

      Per tutto quanto sopra esposto, pur consapevoli degli elementi a favore della prima tesi, propendiamo per la seconda e quindi per l'obbligo per il Curatore di inserire, nella dichiarazione per il periodo fino al fallimento, anche i redditi non d'impresa del fallito (per il maxi periodo fallimentare la particolare metodologia dettata dal secondo comma dell'art. 183 risolve con certezza la questione).

      • Martina Valerio

        thiene (VI)
        30/07/2025 11:53

        RE: RE: dichiarazione pre-fallimentare ditta individuale

        Mi trovo in una situazione analoga, in cui un socio illimitatamente responsabile di società assoggettata a liquidazione giudiziale ha subito personalmente per estensione la liquidazione giudiziale.
        Tale socio era titolare di partita IVA individuale per attività di impresa.
        Quindi per il periodo in cui si è aperta la procedura concorsuale, il Curatore ha predisposto ed inviato all'AdE la dichiarazione dei soli redditi d'impresa del socio liquidato, inviandone copia a quest'ultimo, il quale avrebbe dovuto tenerne conto ai fini della sua posizione fiscale complessiva (era titolare di redditi di pensione e fondiari).
        Mi sorge un dubbio: è corretto che per tale annualità a nome del socio in questione vengano presentate due dichiarazioni? Una presentata dal curatore per la frazione di esercizio anteriore all'apertura della L.G. e una per l'intero anno comprensiva, oltre che del quadro F, anche dei restanti redditi? non si verifica una sovrascrizione dei dati?
        Grazie per l'aiuto.
        Martina Valerio
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          12/08/2025 22:14

          RE: RE: RE: dichiarazione pre-fallimentare ditta individuale

          Al di là del difficile coordinamento fra più norme, evidenziato nella risposta precedente, ci pare sufficientemente chiaro quanto stabilisce l'art. 5, del D.P.R. 322/1998:

          - al comma 1: "In caso di liquidazione ... di imprese individuali, il liquidatore ... presenta ... la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e ... la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica"

          - al comma 4: "In caso di fallimento . di imprese individuali ... il curatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore ... ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale"
          Quindi il Curatore dovrà:
          - presentare le due dichiarazioni entro nove mesi dall'evento a cui si riferiscono, termine che potrebbe quindi addirittura essere ancora all'interno del medesimo anno solare
          - l'imprenditore inserirà quanto indicato in tali dichiarazioni nella dichiarazione annuale relativa .

          E' quindi inevitabile che vi siano due dichiarazioni che riguardano, una integralmente una parzialmente, lo stesso periodo, sarà poi il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate a gestirle.