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Trattamento ai fini I.V.A. equo indennizzo ex art. 80 co. 2 L.F.

  • Giuseppe Siciliano

    PERUGIA
    01/07/2015 18:36

    Trattamento ai fini I.V.A. equo indennizzo ex art. 80 co. 2 L.F.

    Buonasera, chiedo conferma dell'assoggettamento ad I.V.A. dell'equo indennizzo da corrispondere al conduttore nel caso di esercizio del recesso ex art. 80 co. 2 da parte del Curatore. Giungo a tale conclusione poiché l'indennizzo è considerato dalla giurisprudenza corrispettivo per l'esercizio di una facoltà concessa dalla legge e non ha quindi natura risarcitoria.
    Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta che spero di ricevere.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/08/2015 21:10

      RE: Trattamento ai fini I.V.A. equo indennizzo ex art. 80 co. 2 L.F.

      La questione dell'assoggettamento a IVA degli importi corrisposti a titolo di indennizzo è estremamente delicata e pertanto, in assenza di una specifica presa di posizione in prassi o quantomeno in dottrina sulla particolare fattispecie esposta nel quesito, non possiamo che esprimere la nostra opinione, motivandola al meglio, senza però pretesa di fornire una risposta certa.


      Riteniamo che l'indennizzo in questione non debba essere assoggettato a IVA, per i seguenti motivi:

      - in primo luogo non si tratta del corrispettivo per una prestazione, né per una obbligazione di fare, non fare o permettere; non ci pare infatti che la dizione "il curatore ha ... la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo" possa essere considerata equivalente a "il conduttore può permettere il recesso a fronte di un indennizzo", trattandosi di un diritto che il Curatore ha ex-lege e non per (remunerata) concessione del conduttore; in altre parole, il conduttore non solo non fornisce alcuna prestazione, ma non pone in essere alcun comportamento, nemmeno acquiescente, del quale l'indennizzo in questione possa essere considerato il compenso

      - in secondo luogo, l'indennizzo in questione riteniamo non avrebbe comunque rilevanza ai fini IVA a norma dell'art. 15 del D.P.R. 633/72, che al II comma stabilisce che "Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto"; ciò, se volessimo considerare il recesso anticipato un'irregolare adempimento da parte del locatore fallito e l'indennizzo una somma erogata a risarcimento di tale irregolarità.


      Riteniamo che possa essere utile quanto esposto nella Risoluzione 23/4/2004 n. 64/E, che si occupa dell'assoggettamento o meno a IVA di una penale contrattualmente prevista per ritardata consegna del lavoro; la fattispecie non è esattamente sovrapponibile a quella qui in esame, ma il percorso logico seguito contiene elementi che ci pare suffraghino la nostra interpretazione.

      La Risoluzione parte dalla seguente affermazione: "occorre verificare se dette somme costituiscono un vero e proprio corrispettivo per l'esecuzione di una prestazione oppure se trattasi di somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento" e prosegue citando la clausola contrattuale e rilevando che "Con la suddetta clausola ... le parti hanno stabilito quanto dovrà essere pagato, a titolo di penale, dalla parte che dovesse rendersi inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti".

      A seguire, afferma che "la clausola penale, secondo il predominante orientamento dottrinale, ha la triplice funzione di rafforzare la possibilità di adempimento, di sanzionare la parte inadempiente, di risarcire il danno subito dalla controparte contrattuale" e che "nel caso in esame ... essa ha una funzione prevalentemente sanzionatoria".

      E infine conclude stabilendo che "Le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo".

      Ci pare che tale iter logico possa applicarsi, giungendo quindi alle medesime conclusioni, anche al caso in esame.
      • Paolo Casarini

        Carpi (MO)
        10/02/2021 19:34

        RE: RE: Trattamento ai fini I.V.A. equo indennizzo ex art. 80 co. 2 L.F.

        ritenete che lo stesso trattamento iva può essere applicato all'indennnizzo ex art. 79 lf che incassa un fallimento a seguito di recesso fa parte dell'affittuario del ramo d'azienda ???? A fronte della possbilità di recedere nei 60 gg, la norma prevede un'idennizzo che molto assomigliante ad una penale
        Vi ringrazio per la collaborazione.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          27/02/2021 22:55

          RE: RE: RE: Trattamento ai fini I.V.A. equo indennizzo ex art. 80 co. 2 L.F.

          Pur con le cautele del caso, essendo come già scritto materia nella quale debbono essere fatte valutazioni di merito che potrebbero non essere condivise dall'Agenzia, riteniamo che per quanto rileva ai fini del trattamento IVA l'indennizzo previsto dall'art. 79 sia nella sostanza assimilabile a quello ex art. 80, II comma, quindi anch'esso fuori campo IVA.