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iva vendita libri società fallita

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    17/06/2020 12:39

    iva vendita libri società fallita

    Buongiorno,

    nel caso di fallimento di società editrice senza esercizio provvisorio, alla vendita dei libri in magazzino (facenti parte dell'attivo fallimentare) il curatore deve applicare il regime iva speciale editoria (ex art. 74) oppure applicare il regime iva ordinario con normale aliquota al 22%?. Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/06/2020 19:59

      RE: iva vendita libri società fallita

      In assenza di norme o documenti di prassi specifici, coordinando il disposto dell'art. 74-bis, II comma, primo periodo, del D.P.R. 633/72 ("Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento... gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore") con il fatto che l'art. 74, primo comma lettera "c" prevede che lo speciale regime della resa forfetaria si applichi "per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri ... dagli editori" riteniamo che una applicazione ragionevole richieda che:

      - se la cessione avviene nell'ambito del (ordinario) "commercio", e quindi in sede di esercizio provvisorio, continui ad applicarsi il regime speciale

      - se invece avviene nell'ambito non di "commercio" ordinario ma di liquidazione dell'attivo fallimentare, si sia al di fuori della previsione della norma speciale e quindi si debba applicare il regime ordinario; anche perché l'art. 74 stabilisce che l'imposta debba essere calcolata al netto della resa "sulla base del prezzo di vendita al pubblico", mentre la vendita fallimentare al di fuori dell'esercizio provvisorio avviene con modalità e a prezzi completamente sganciati dal "prezzo di copertina".

      Ripetiamo che comunque questo è il nostro parere, che deriva da una lettura complessiva delle disposizioni coinvolte, ma non è supportato da prese di posizione ufficiali dell'Amministrazione Tributaria; è quindi possibile che in sede di eventuale verifica sia sostenuto un parere diverso.

      Se la tempistica delle operazioni lo consente, non possiamo che ricordare che la migliore soluzione al problema è evidentemente la proposizione di una istanza di interpello.