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dichiarazione fiscale - del fallimento chiuso in assenza di attivo - partita già chiusa alla dichiarazione di fallimento

  • Roberto Angeli

    Riccione (RN)
    18/10/2017 11:24

    dichiarazione fiscale - del fallimento chiuso in assenza di attivo - partita già chiusa alla dichiarazione di fallimento

    Buongiorno chiedo un gentile conferma
    circa la sussistenza o meno di un obbligo a presentare la maxi dichiarazione finale
    del fallimento alla cui dichiarazione la partita iva della società (Srl) era cessata e mai riperta dal curatore in assenza di attivo di liquidare. Il fallimento si è chiaramente chiuso ai sensi dell'art 118, c.1 n. 4 LF per mancanza di attivo disponibile.
    grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/10/2017 20:55

      RE: dichiarazione fiscale - del fallimento chiuso in assenza di attivo - partita già chiusa alla dichiarazione di fallimento

      Il fatto che fosse stata cessata la partita IVA e che il Curatore non abbia ritenuto opportuno riaprirla non significa che la Società non esistesse (o sia stata fatta "rivivere" dalla dichiarazione di fallimento eventualmente a norma dell'art. 190, I comma, l.fall.).

      Essa ha quindi comunque un suo codice fiscale ed è stata assoggettata a fallimento e la dichiarazione relativa al c.d. "maxi-periodo fallimentare" deve essere presentata, ovviamente senza e evidenziare alcun reddito imponibile non esistendo residuo attivo.
      • Eleonora Fumagalli

        Lecco
        14/03/2021 14:46

        RE: RE: dichiarazione fiscale - del fallimento chiuso in assenza di attivo - partita già chiusa alla dichiarazione di fallimento

        Buongiorno,
        integro il quesito con questo caso: SNC con partita iva cessata ante-fallimento, dichiarata fallita nel mese di aprile 2020, il fallimento viene revocato a dicembre 2020 e chiuso con provvedimento del 21 gennaio 21 notificato l'1 febbraio. Nessuna operazione effettuata nel corso del fallimento per assenza di beni.
        Nessun adempimento iva (né con riferimento al periodo ante, né con riferimento al periodo fallimentare) è dovuto per assenza di partita iva, corretto?
        Dal punto di vista delle dichiarazioni fiscali, riterrei non dovuta la dichiarazione 1/1-data fallimento (soggetto di fatto inesistente perché cessato). Secondo voi è dovuta invece la dichiarazione del periodo fallimentare oppure no, vista la revoca?
        Se avessimo lo stesso caso, ma con fallimento che giunge a chiusura dopo liquidazione attivo e riparto oppure che viene chiuso per assenza di attivo, la dichiarazione ante-fallimento non sarebbe dovuta mentre lo sarebbe quella relativa al periodo fallimentare? dal punto di vista iva, nessun adempimento dovuto per il periodo ante (perché la partita iva è cessata) mentre da valutare nel corso del periodo fallimentare a seconda che ci sia o meno la riapertura della partita iva, corretto?
        Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          14/03/2021 19:00

          RE: RE: RE: dichiarazione fiscale - del fallimento chiuso in assenza di attivo - partita già chiusa alla dichiarazione di fallimento

          Per quanto riguarda il caso concreto prospettato riteniamo opportuno procedere per ordine, perché la questione non è banale.

          La regola generale è che in base all'art. 18, II comma, primo periodo, "Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata", di contro, una volta che i fallimento è revocato, esso si ha come mai dichiarato.

          Ciò vale anche per il rispetto degli adempimenti tributari, quindi quelli che scadono nel periodo in cui il fallimento ancora esiste, debbono essere effettuati dal Curatore, quelli che scadono dopo, se e in quanto dovuti fanno invece capo all'impresa tornata in bonis.

          Nel caso in esame, essendo chiusa la partita IVA, l'unico adempimento tributario dovuto dal Curatore è la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo dall'inizio dell'esercizio fino al fallimento; per sapere se il Curatore deve presentarla, dobbiamo quindi verificare se il termine scadeva prima o dopo la revoca del fallimento.

          Poiché il termine per presentare tale dichiarazione è, a norma dell'art. 5, IV comma, del D.R.P. 322/98, "entro l'ultimo giorno del nono mese successivo" a quello della sentenza di fallimento, nel caso in esame esso è il 31/1/2021, dobbiamo pertanto comprendere se la revoca del fallimento abbia avuto effetto prima o dopo tale data.

          Per rispondere dobbiamo tener conto delle seguenti disposizioni:

          - l'art. 16, ultimo comma, l.fall. il quale stabilisce chiaramente che "La sentenza [di fallimento, n.d.a.] produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese",

          - l'art. 17, il quale dispone che la sentenza di fallimento deve essere pubblicata sul registro delle imprese

          - l'art. 18, il quale non stabilisce quando ha effetto la sentenza di revoca, limitandosi a stabilire al comma 12 che "è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17" e al comma 14 che "Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione".

          In base a tali disposizioni, sulla data di efficacia della sentenza che revoca il fallimento si contrappongono due tesi opposte (più una intermedia che non ci interessa in questa sede):

          a) la tesi nettamente prevalente sostiene che, non essendo stabilito il momento in cui essa produce i suoi effetti, si applichi la regola generale: ciò avverrà quando sarà passata in giudicato, quindi decorsi 30 giorni dalla notificazione. Nel caso qui in esame quindi il 3 marzo, data successiva alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui stiamo trattando, che quindi deve essere presentata dal Curatore

          b) nettamente minoritaria è invece la tesi in base alla quale il richiamo all'art. 17 e quindi alla pubblicazione sul registro delle imprese, dopo l'emanazione e non dopo il passaggio in giudicato, significa che vale anche per essa l'efficacia immediata dettata dall'art. 16 per la sentenza di fallimento (fra le critiche a tale tesi c'è chi ha sottolineato che, se così fosse, in caso che venisse cassata la sentenza di revoca, si dovrebbe riaprire il fallimento chiuso da tempo, e in nessuna parte della legge fallimentare viene disciplinata tale ipotesi). Se si aderisse a questa tesi, nel quesito si dice che la sentenza è del 21 gennaio notificata il 1 febbraio, ma non è indicata la data della pubblicazione: se essa fosse antecedente quella di notifica, e quindi negli ultimi giorni di gennaio, il termine per la presentazione della dichiarazione di cui stiamo trattando sarebbe successivo alla revoca e quindi l'adempimento non dovuto. nel caso in cui anche la pubblicazione sia del 1 febbraio, l'adempimento è dovuto.

          Sia per la prevalenza della prima tesi, che per prudenza, non possiamo che suggerire di presentare la dichiarazione in questione (avvalendosi ora del "periodo di tolleranza" di 90 giorni stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97).


          Non ci è invece chiara la seconda domanda, quella che ipotizza una situazione alternativa: se il fallimento viene aperto e chiuso, fermo restando che nulla è dovuto si fini IVA, perché non dovrebbero essere presentate le due dichiarazioni, quella fino alla data del fallimento e quella relativa al periodo fallimentare (lungo o breve che sia)?
    • Eleonora Fumagalli

      Lecco
      15/03/2021 15:44

      RE: dichiarazione fiscale - del fallimento chiuso in assenza di attivo - partita già chiusa alla dichiarazione di fallimento

      Grazie per la risposta. Mi domandavo che senso ha presentare una dichiarazione fiscale relativa al periodo 01/01-data fallimento per soggetti che sono da tempo cessati e quindi "inesistenti" fiscalmente per l'erario.
      Ciò detto, per un soggetto cessato ante-fallimento, per il quale il fallimento viene aperto ed esiste attività liquidatoria piuttosto che no (per assenza di attivo), è sempre dovuta la dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare?
      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        15/03/2021 21:58

        RE: RE: dichiarazione fiscale - del fallimento chiuso in assenza di attivo - partita già chiusa alla dichiarazione di fallimento

        Sull'inutilità della dichiarazione siamo perfettamente d'accordo, ma riteniamo che il rispetto della norma sia comunque opportuno.

        Alla seconda questione prospettata la risposta è che l'obbligo è chiaramente stabilito dalla Legge e non vi è alcuna esimente per situazioni particolari, quindi riteniamo che la dichiarazione relativa al periodo fallimentare sia sempre comunque dovuta, ancorché il più delle volte a zero ....