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Certificazioni dipendenti anno 2022 - Soggetto obbligato

  • Giuseppe Fornari

    Perugia
    17/01/2023 19:06

    Certificazioni dipendenti anno 2022 - Soggetto obbligato

    Gentile Redazione,
    faccio seguito al mio precedente quesito, inoltrato questa mattina, evidenziando un'ulteriore fattispecie in ordine alla quale vorrei un vostro autorevole parere.
    L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è di settembre 2022; entro il prossimo mese di febbraio dovranno essere predisposte ed inviate le CU in riferimento ai compensi compensi corrisposti ai dipendenti nell'anno 2022 (ante procedura) e alle corrispondenti ritenute fiscali operate (e non versate).
    Anche in questo caso vi chiedo chi sia il soggetto obbligato, se il legale rappresentante della società ovvero il Curatore, posto che non mi sembra vi sia uno specifico obbligo di legge in tal senso in capo agli organi della procedura.
    La questione è delicata, soprattutto in ordine alla eventuale rilevanza penale della fattispecie, posto che ci si troverebbe di fronte - laddove siano superate le soglie penali - ad omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D. Lgs n. 74/2000).
    E' intuitivo e ovvio che il soggetto che ha operato le ritenute senza poi versarle all'Erario sia il legale rappresentante della società, e che dunque quest'ultimo sia l'unico soggetto cui, eventualmente, dovrebbe essere imputato il reato , ma è altrettanto vero che talvolta le Procure fondano riscontri e conclusioni su basi "formali" e non sostanziali.
    Tenete presente che nel caso che ci occupa il legale rappresentante è irreperibile da oltre un anno ....
    Dunque, l'alternativa è NON PRESENTARE MOD 770 E CERTIFICAZIONI, sul presupposto che il relativo obbligo gravi sul legale rappresentante e non sul Curatore, ovvero firmare e inviare tali documenti a nome dei Curatori.
    Grazi ancora.

    GF

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/01/2023 11:22

      RE: Certificazioni dipendenti anno 2022 - Soggetto obbligato

      In primo luogo riportiamo, per comodità di lettura, quanto inserito come risposta al quesito analogo sul Mod. 770, precisando che, stante l'irreperibilità del legale rappresentante, non vediamo altra soluzione che:
      - se il Curatore dispone da fonte sufficientemente certa della prova dell'avvenuta corresponsione dei compensi (i dati sui versamenti potrà ricavarli dal cassetto fiscale), potrà predisporre e trasmettere sia C.U. che Mod. 770
      - in caso contrario, per evitare da un lato ogni possibile contestazione in merito al mancato adempimento dell'obbligo che l'Agenzia ritenesse a suo carico, e dall'altro di trasmettere dichiarazioni con dati errati, potrebbe non trasmettere le C.U. (non disponendo dei dati da indicarvi) ma trasmettere il Mod. 770, in bianco (per il medesimo motivo).


      Come abbiamo già scritto in svariati interventi su questo Forum, la questione non è pacifica.

      La norma di riferimento, art. 4 del D.P.R. 322/98, recita infatti al comma 6-ter: "I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica ..." e il primo comma fa riferimento ai "soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte".

      L'art. 23 del D.P.R. 600/73, primo articolo del citato Titolo III, elenca "Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, ... il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché ...".

      In base a tali disposizioni è indubbio che il Curatore debba trasmettere certificazioni uniche e Mod. 770 relativi ai compensi da esso corrisposti, mentre non è chiaro se sia tenuto al medesimo adempimento anche in relazione ai compensi corrisposti nell'anno precedente quello del fallimento, se il termine per l'invio scade successivamente al fallimento, né relativamente a quelli corrisposti prima della sua nomina, per quanto riguarda la dichiarazione relativa all'anno del fallimento.

      Per quanto riguarda la dichiarazione relativa all'anno antecedente quello del fallimento, la lettera della norma può far propendere per la risposta affermativa, e le Circolari dell'Agenzia sono univoche in tal senso, mentre le problematiche pratiche (il Curatore spesso non ha alcun elemento per provvedere, e anche quando li ha non è mai in grado di verificarli con sicurezza) e l'assenza per quanto sappiamo di contestazioni in sede di verifica, portano alla risposta di segno opposto.

      La soluzione di gran lunga preferibile è che sia il legale rappresentante dell'impresa fallita a trasmettere C.U. e Mod. 770, dato che è lui che ha posto in essere le operazioni da cui deriva tale obbligo, è lui che sopporta personalmente le eventuali conseguenze penali, e con il fallimento mantiene comunque una parziale legittimazione attiva in campo tributario.

      Se egli si rifiuta, allora per prudenza riteniamo che il Curatore possa provvedere, ma solo se dispone da fonte sufficientemente certa della prova dell'avvenuta corresponsione dei compensi.

      Per quanto riguarda i dati relativi al versamento delle ritenute, i dati potranno invece essere reperiti senza particolari difficoltà accedendo al cassetto fiscale; non trovando prova del versamento, qualora il fallito non gli fornisca diversa documentazione, ne potrà ragionevolmente supporre l'omissione.

      Per quanto invece riguarda la questione del Mod. 770 e della CU relativi all'anno nel quale è stato dichiarato il fallimento, essa può essere così inquadrata (si vedano altri interventi su questo Forum per eventuali approfondimenti):
      - il Curatore è sicuramente soggetto obbligato a presentare il Mod. 770 in corso di fallimento
      - per l'anno nel quale è avvenuto il fallimento il problema è se egli debba certificare e dichiarare solo i pagamenti da lui effettuati in corso di procedura, o se debba ricomprendere tutte le operazioni dell'anno, dato che non è possibile che vengano presentate due dichiarazioni (una dal fallito e una da lui, per i due periodi), poiché la seconda si sovrascriverebbe alla prima
      - personalmente, pur con tutti i dubbi del caso, propendiamo per la seconda ipotesi, dato che in caso diverso per tutti coloro che hanno ricevuto compensi nel periodo fino al fallimento all'Ufficio verrebbe a mancare la "quadratura" fra le loro dichiarazioni e il Mod. 770
      - ovviamente, per la parte di dichiarazione relativa al periodo ante fallimento, il Curatore non potrà che svolgere necessarie (e ragionevoli) indagini, e basarsi sui dati in suo possesso, come fa per la dichiarazione IVA relativa al medesimo periodo, e non potrà essere ritenuto responsabile se tali dati sono errati o, soprattutto, incompleti
      - soluzione ideale sarebbe farsi rilasciare una dichiarazione del fallito attestante i dati ante procedura, della quale dovrà comunque essere fatto un controllo in base alla documentazione reperita, ai dati del cassetto fiscale e alle altre informazioni eventualmente giunte in suo possesso.