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NOTA DI VARIAZIONE IVA IN PENDENZA DI CONCORDATO OMOLOGATO

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    17/11/2015 22:23

    NOTA DI VARIAZIONE IVA IN PENDENZA DI CONCORDATO OMOLOGATO

    Quale liquidatore giudiziale in un concordato preventivo omologato, ricevo da un creditore una nota di variazione "per sola IVA" ma che in realtà riporta anche l'imponibile nella parte tabellare del documento.
    A parte l'evidente errore sopra citato, la nota risulta emessa nella stessa data in cui il concordato "teoricamente" si sarebbe dovuto concludere (la durata del CP era prevista in anni 3).
    Come normalmente accade, la liquidazione è però destinata a durare ancora qualche tempo e nessuno ha chiesto la risoluzione della procedura.
    Se non vado errato , da parte sua, l'erario consente l'emissione di note di variazione ai soli creditori ammessi al passivo e solo dopo l'esecutività del piano di riparto finale da cui risulti evidente l'insoddisfazione del credito.
    Da qui una serie di dubbi che elenco in ordine logico.
    1) In una tale situazione è lecito emettere la nota di variazione per sola IVA?
    2) Se la risposta è negativa, respingere la PEC chiedendo l'annullamento della nota? Inviare copia della nota all'Agenzia delle Entrate segnalando il caso?
    3) Se, al contrario, la nota fosse correttamente emessa è da registrare in contabilità con conseguente debito di periodo?
    Ringrazio sin d'ora se vorrete fornire al sottoscritto ed al forum il vostro parere.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/12/2015 00:41

      RE: NOTA DI VARIAZIONE IVA IN PENDENZA DI CONCORDATO OMOLOGATO

      Il momento in cui il creditore può emettere la nota di credito in questione è chiaramente individuato, secondo l'interpretazione della Circolare 17/4/00 n. 77 nel "momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato", dato che la stessa può riguardare solo "la parte percentuale del credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato".

      Secondo il Ministero (e per i motivi spiegati in altri interventi su questo Forum concordiamo con tale interpretazione) la nota di credito può essere emessa solo quando la procedura concordataria si chiude e quindi il mancato pagamento è certo.

      Ciò non si è ancora verificato nella procedura descritta nel quesito e quindi concordiamo con quanto esposto nel quesito, ritenendo che la nota di credito in questione non sia stata legittimamente emessa.

      Così risposto alla prima domanda, relativamente alla seconda il comportamento corretto ci pare respingere il documento a mezzo PEC, mentre non ci pare che il Curatore abbia nè il dovere nè il potere di compiere l'ipotizzata segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

      • Marcello Cosentino

        Portogruaro (VE)
        08/12/2015 09:11

        RE: RE: NOTA DI VARIAZIONE IVA IN PENDENZA DI CONCORDATO OMOLOGATO

        Ringrazio per la risposta.
        Credo però che il motivo per cui il creditore si sia affrettato ad emettere la nota di variazione vada individuato nel disegno di legge di stabilità 2016 non ancora approvato che, all'articolo 11, comma 10, riscrive l'art. 26 del D.P.R. n.633/72(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
        Il Disegno di Legge chiarisce, inoltre, il dies a quo per operare tale variazione: infatti, secondo il combinato disposto dei commi 4 e 11, il termine per l'emissione della nota di variazione inizia a decorrere dalla data:
        della sentenza dichiarativa del fallimento;
        del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativo;
        del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
        del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
        del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti;
        di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ex art.67 L.F.
        Non è chiaro se il curatore (nel caso di fallimento) debba solo registrare la nota di variazione senza considerare l'imposta ai fini del calcolo del debito/credito IVA.

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/12/2015 22:12

          RE: RE: RE: NOTA DI VARIAZIONE IVA IN PENDENZA DI CONCORDATO OMOLOGATO

          La sua ipotesi è probabilmente corretta, ma non possiamo prendere in considerazione una disposizione che ancora non esiste.

          Se la legge di stabilità conterrà le modifiche all'art. 26/633 che sono ipotizzate in questo momento, ben volentieri potremo tornare sull'argomento.
    • Maurizio Gianello

      VICENZA
      07/05/2020 20:52

      RE: NOTA DI VARIAZIONE IVA IN PENDENZA DI CONCORDATO OMOLOGATO

      Mi riallaccio al quesito principale per proporre, in via analogica, la seguente situazione: un fallimento, di cui sono stato curatore, è stato chiuso ex art. 118, c.2, in pendenza di giudizi e senza riparti ai creditori. Vi sono però concrete possibilità di realizzo di ulteriori attività e quindi, a mio parere, non si è ancora verificata la condizione delle "procedure concorsuali... rimaste infruttuose". Ciononostante ricevo note di credito emesse ai sensi dell'art. 26, 2° c.; del DPR 633/72.
      Mi sembra che l'argomento, per questa fattispecie, non sia ancora stato affrontato.
      Faccio presente che il tribunale di Vicenza dispone che la partita IVA rimanga aperta fino al termine delle operazioni post chiusura della procedura.
      Vi ringrazio per la Vs. opinione in merito.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        15/05/2020 11:12

        RE: RE: NOTA DI VARIAZIONE IVA IN PENDENZA DI CONCORDATO OMOLOGATO

        Sulla questione si è pronunciata in data 9/5/2017 la D.R.E. Lombardia, in risposta all'interpello 954-789/2017.

        L'Agenzia è partita dall'assunto che finché vi sono giudizi in corso la perdita del creditore non ha la definitività indispensabile per legittimare l'emissione della nota di credito.

        Essa recita quindi: "Applicando tali principi alla nuova fattispecie disciplinata dall'articolo 118 L.F., se ne trae che le note di variazione ex articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori)".

        Sinceramente non possiamo affermare che la tesi dell'Agenzia sia infondata.