Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Dichiarazioni iva anni successivi al fallimento

  • Daniele Grava

    Ponte nelle Alpi (BL)
    14/04/2021 19:19

    Dichiarazioni iva anni successivi al fallimento

    Buongiorno,

    fallimento del 2019; mod. 74 bis presentato da cui emergeva un credito iva. Lo stesso è stato riportato nella dichiarazione iva annuale (modello 2020) composta di due moduli (periodo ante e post fallimento).

    Ora, come bisogna comportarsi in sede di dichiarazione iva 2021 relativa al 2020? Vanno comunque utilizzati due moduli, il primo riportante il credito ante fallimento (che è stato "parcheggiato in attesa di insinuazione da parte dell'erario), ed il secondo che accoglierà le operazioni post fallimento? Oppure va utilizzato un unico modulo (sommando quindi il credito ante fallimento alle operazioni post fallimento, la cui distinzione a questo punto sarà desumibile solo dalla contabilità del fallimento?

    Ringrazio anticipatamente
    d.Grava
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      23/04/2021 21:35

      RE: Dichiarazioni iva anni successivi al fallimento

      Purtroppo la soluzione prospettata nel quesito, che sarebbe certamente la più semplice e chiara sia per la procedura che per l'Agenzia delle Entrate, non ci pare al momento praticabile.
      Come abbiamo scritto in questo articolo la recentissima Risposta 230 dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che è possibile anche in corso di procedura presentare la dichiarazione IVA con i due moduli, uno relativo alle operazioni ante e uno relativo alle operazioni post fallimento, esattamente come previsto per la dichiarazione relativa all'anno nel quale è stato dichiarato il fallimento ma, esattamente come accade nella dichiarazione relativa all'anno del fallimento:
      - se dal modulo relativo alle operazioni ante emerge un debito, esso non viene riportato nel quadro VL e quindi all'anno successivo
      - ma se da tale modulo emerge un credito, non c'è modo di evidenziarne la "natura ante" nel riepilogo di tale dichiarazione e quindi nel riporto agli anni successivi..

      Il problema esposto nel quesito rimane quindi aperto e non si potrà che:
      - continuare a riportare il credito maturato ante fallimento nella dichiarazione di tale anno e in quelle relative agli anni successivi
      - tener sempre memoria di ciò, e quindi non utilizzare tale credito fino a quando esso non sarà divenuto "certo e intoccabile" per decorso dei termini per ogni possibile accertamento relativo ai periodi ante procedura
      - nel (frequente) caso in cui vi siano o emergano in corso di procedura debiti d'imposta relativi a periodi ante fallimento, tale credito sarà compensabile dall'Erario ex art. 56 l.fall., ma fino a quando tale compensazione non sarà invocata, dovrà comunque continuare a essere riportato nelle dichiarazioni IVA
      - solo quando tale compensazione sarà invocata dall'Ufficio, p.es. in sede di richiesta di rimborso, lo si potrà azzerare e quindi non riportare più agli anni successivi.
      • Daniela De Mauro

        caserta
        23/02/2025 17:32

        RE: RE: Dichiarazioni iva anni successivi al fallimento

        Buonasera,
        sono a chiedere chiarimenti in merito alla gestione iva ante fallimento.
        Liquidazione giudiziale dichiarata a febbraio 2024,dalla dichiarazione iva 74 bis emerge un piccolo credito iva relativo alla dichiarazione iva 2024. A seguito di vendita di alcuni beni nel IV trim 2024 è risultato esserci un debito iva il quale verrà versato in sede di dichiarazione iva 2025. Nel compilare la dichiarazione iva 2025 (composta da due moduli) il credito iva anno 2023 viene riportato nel quadro VL al rigo VL 3 ed il debito viene sottratto nel medesimo quadro da quello che è il credito ante procedura (ovviamente non utilizzabile), con compilazione erronea del quadro VX. Come gestire la cosa?
        grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          27/02/2025 13:47

          RE: RE: RE: Dichiarazioni iva anni successivi al fallimento

          Come in tutti i casi di crediti fiscali ante liquidazione giudiziale (sia per "trascinamento" da esercizi precedenti, come in questo caso, sia perché sorti successivamente ma relativi a periodi ante, com'è il caso delle fatture emesse dai professionisti in sede di riparto): indicandoli in dichiarazione ma non tenendone conto in sede di versamenti o richieste di rimborso, finché non si sia certi che non saranno compensabili con debiti fiscali parimenti ante procedura.

          Il quadro VX non risulta essere compilato erroneamente, perché il credito "trascinato" dall'esercizio precedente esiste e rileva ai fini di tale quadro, salvo essere "non liquido", per i motivi e alle condizioni illustrate qui sopra.

          È ovviamente opportuno tenere un prospetto di raccordo, così da poter facilmente ricostruire e illustrare il tutto, magari dopo anni, in sede di eventuale controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.