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concordato fallimentare con assuntore e sostituto d'imposta

  • Francesca Beccù

    Pavia
    25/02/2021 16:40

    concordato fallimentare con assuntore e sostituto d'imposta

    Spettabile Fallco,
    sottopongo alla vostra cortese attenzione il seguente quesito.
    La proposta di concordato fallimentare, omologata dal Tribunale, prevede che l'Assuntore, a fronte del trasferimento di tutte le attività, si accolli il passivo sino al limite di Euro XXX, importo da destinare al pagamento integrale delle spese di giustizia e dei creditori privilegiati e per il residuo dei chirografari.
    Nella proposta è indicato anche che "la proponente conferisce mandato al curatore per procedere ai pagamenti degli oneri e dei creditori" e il Decreto di Omologa stabilisce che "il curatore provvederà ai pagamenti nei termini indicati nella proposta".
    In sostanza il curatore (indipendentemente dal fatto che il fallimento sia ancora aperto o sia già stato chiuso ex art. 130 c. 2 LF), ricevuta la provvista di Euro XXX da parte dell'Assuntore, procederà all'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori.
    Tra i creditori vi sono alcuni ex dipendenti della ditta fallita, che vantano un credito residuo per la parte non coperta dal Fondo di Garanzia. Sugli importi dovuti dovrà essere effettuata e versata nei termini di legge la ritenuta d'acconto.
    Vi domando se ritenete che in questa fattispecie il sostituto d'imposta sia l'Assuntore o il fallimento e chi si dovrà quindi occupare degli adempimenti giuslavoristici (cedolini, CU, 770) nonché a nome di chi dovrà essere compilato l'F24 relativo al pagamento delle ritenute effettuate.
    Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
    Francesca Beccù
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      13/03/2021 22:50

      RE: concordato fallimentare con assuntore e sostituto d'imposta

      L'art. 136, I comma, l.fall. stabilisce che "Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione".

      Di conseguenza, se nel decreto di omologa è espressamente incaricato che i pagamenti debbono essere effettuati dal Curatore in tale sua veste, dato che il Curatore è incluso nei soggetti tenuti ad applicare la ritenuta d'acconto a norma dell'art. 23 del D.P.R. 600/72, egli dovrà operare le ritenute d'acconto, rilasciare le Certificazioni Uniche e presentare il Mod. 770.

      Come in corso di fallimento il Curatore, benché obbligato a titolo personale a effettuare tale adempimento, effettuerà tali adempimenti in nome dell'impresa fallita.

      Trattandosi di pagamento di emolumenti e/o T.F.R. maturati quando le società era in bonis, gli adempimenti giuslavoristici (cedolini, libro unico del lavoro, ecc.) sono già stati effettuati, o comunque avrebbero dovuto essere effettuati, dall'impresa, e nulla deve essere fatto al momento del pagamento.
      • Claudio Zolesi

        Parma
        11/05/2021 15:50

        RE: RE: concordato fallimentare con assuntore e sostituto d'imposta

        In un concordato fallimentare con terzo assuntore la proposta prevedeva l'acquisto di tutto l'attivo patrimoniale che comprende, fra l'altro, anche un credito iva ante procedura a fronte dell'accollo del passivo fallimentare (che verrà pagato parzialmente) fra cui risultano debiti erariali (anch'essi geneticamente sorti ante procedura). La proposta prevede che "la liquidità disponibile viene lasciata al curatore allo scopo di utilizzarla per effettuare il riparto ai creditori", concetto esplicitato anche nel decreto di omologa ove è stato stabilito che "le disponibilità liquide presenti e future (depositi bancari e crediti da incassare) continueranno a rimanere a mani del curatore che provvederà a ripartirle fra i creditori". Tenuto conto della risposta sopra fornita si chiede se la compensazione fra i crediti e i debiti tributari di cui sopra deve essere effettuata dal curatore indicando i dati del concordato fallimentare o dell'assuntore?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          18/05/2021 12:52

          RE: RE: RE: concordato fallimentare con assuntore e sostituto d'imposta

          Non ci sono chiari i termini del concordato, atteso che all'inizio del quesito si dice che il terzo assuntore acquisisce tutto l'attivo patrimoniale, e più avanti che i crediti da incassare rimangono "a mani del Curatore".

          Tentiamo quindi una risposta, restando disponibili a integrazioni/rettifiche qualora non avessimo ben compreso i termini della questione.

          Se il credito IVA rimane alla procedura, è compito del Curatore curarne la riscossione, e in quella sede l'Erario eccepirà il proprio controcredito in compensazione.

          Se invece è trasferito all'assuntore, sarà lui che ne richiederà il rimborso, e anche a lui l'Erario eccepirà il proprio controcredito in compensazione.

          Se invece fosse superiore il debito verso l'Erario, il credito IVA è di fatto inesistente, e ne dovrà tener conto chi effettuerà il riparto finale, detraendone l'importo da quanto verrà corrisposto, appunto, all'Erario.