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FALLIMENTO SNC

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    17/02/2021 16:05

    FALLIMENTO SNC

    BUONASERA,
    SEGUO IL FALLIMENTO DI UNA SNC CON 2 SOCI. CI SONO TRE MASSE MI CHIEDO LA PARCELLA SUL COMPENSO FINALE DEVONO ESSERE TRE DISTINTE O NE FACCIO UNA UNICA SULLA SNC? IL GIUDICE HA IDENTIFICATO TRE AMMONTARI DIVERSI E HO SEMPRE TENUTO TRE CONTI SEPARATI E POI IN SEGUITO AL RIPARTO LE DICHIARAZIONI DEL MAXPERIODO DOVRò FARE QUELLA DELLA SOCIETà E QUELLA PERSONALE DEI SOCI?GRAZIE PER LE VS DELUCIDAZIONI.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/02/2021 23:04

      RE: FALLIMENTO SNC

      In caso di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili la liquidazione del compenso al curatore è stata sempre oggetto di difformi interpretazioni dovute al fatto che, da un lato, il fallimento dei soci è dipendente da quello della società, viene nominato un unico curatore e un unico giudice delegato, ma dall'altro le masse attive sono tenute distinte, e parzialmente anche quelle passive dato che i crediti sociali si intendono insinuati anche nei fallimenti personali mentre i debiti personali compaiono solo nel passivo del socio.

      Peraltro, anche a prescindere dalla discussa questione dei rapporti tra il fallimento della società e i fallimenti dei soci illimitatamente responsabili (fronteggiandosi la tesi dell'unicità del fallimento con quella che tende a porre in luce l'autonomia dei vari procedimenti), nel caso di fallimento di società con soci a responsabilità illimitata l'attività dell'unico curatore è pur sempre unica, anche se è resa più complessa dai differenti stati passivi e dalla distinzione del patrimonio della società da quello dei singoli soci

      Scarsa è la giurisprudenza che abbiamo reperito sul punto: Trib. Trapani, 2 aprile 2003 è a favore della liquidazione del compenso sull'attivo complessivamente realizzato e sul passivo complessivamente accertato, Trib. Roma 9/4/1998 e una risalente Cass. 1229/1954 hanno invece sostenuto che il compenso sia dovuto in relazione a ciascuna massa.

      In entrambi i casi ci pare pacifico che nel determinare il compenso sul passivo dei soci, esso debba essere depurato del passivo sociale, altrimenti si ha una duplicazione in conseguenza dell'automatico ribaltamento nei passivi personali dei crediti ammessi in quello della società. Su questo aspetto specifico non ci risultano precedenti giurisprudenziali.

      Nella predisposizione del programma Fallco si è scelta la strada del compenso unico, non solo perché ci sembra la più corretta in quanto non contiene duplicazioni e tiene conto che molte attività sono comuni per società e soci, ma anche perché il curatore può chiedere comunque di valorizzare il lavoro svolto applicando la percentuale massima per ciascuno scaglione.

      Ci risulta che sia questo il metodo più apprezzato dai giudici in quanto lascia la giusta discrezionalità di rapportare la liquidazione all'effettivo lavoro espletato, che è il principio di fondo cui si ispira la quantificazione del compenso.


      Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, ricordiamo che essa deve riguardare il solo reddito d'impresa, di conseguenza la dichiarazione dei soci dovrà essere presentata solo se anch'essi svolgevano a titolo personale attività d'impresa e anche per essa sono stati dichiarati falliti.
    • Daniela De Marchi

      Santo Stefano di Zimella (VR)
      28/02/2021 07:35

      RE: FALLIMENTO SNC

      Grazie per la Vs. Risposta.
      Però mi chiedo : visto che il G.d. ha distinto i tre compensi e ci sono tre conti al fine degli avvisi di parcella farei tre avvisi uno alla società con IVA e ritenuta, per i due soci che sono persone fisiche solo Iva senza ritenuta e intestata a loro. Grazie.Daniela
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        28/02/2021 12:15

        RE: RE: FALLIMENTO SNC

        Certamente, se sono stati stabiliti tre compensi, dovranno essere fatte tre fatture separate.

        Ma la ritenuta va applicata su tutte, perché soggetto obbligato non sono le persone fisiche fallite bensì il Curatore, per tutti i pagamenti che effettua in tale sua veste.

        Per quanto riguarda l'avviso di parcella, può essere emesso ma non è obbligatorio e non ne vediamo la necessità, a meno che non sia più comodo farlo per procedure amministrative di studio del Curatore.