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Transazione amministratori ed ex sindaci - assoggettabilità ad IVA - Interpello DRE LOMBARDIA n. 904-91/2023 - Sentenza ...

  • Roberto Tosa

    Prato
    26/02/2025 10:58

    Transazione amministratori ed ex sindaci - assoggettabilità ad IVA - Interpello DRE LOMBARDIA n. 904-91/2023 - Sentenza Cass. 33296/2024

    Carissimi,
    ho notato che Vi siete già occupati del tema inerente l'applicazione dell'IVA sulle somme incassate dalle procedure fallimentari a seguito di accordi transattivi con ex amministratori e sindaci per atti di mala gestio eccepiti dalla Curatela.

    In particolare, il riferimento è la risposta al noto interpello della DRE LOMBARDIA nr. 904–91/2023 che ha ritenuto "essendo riscontrabile l'esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l'obbligo di non fare posto a carico degli Organi della Procedura (i.e. rinuncia alle liti) e il pagamento da parte degli Amministratori, si integri il presupposto oggettivo dell'IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, e che l'ammontare ricevuto sulla base dell'accordo transattivo di cui trattasi sia da assoggettare ad IVA".

    La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 33296 del 19 dicembre 2024) ha trattato il tema relativo all'applicabilità dell'IVA su una somma corrisposta in sede di transazione.
    La Cassazione ha escluso l'assoggettabilità ad IVA dell'importo versato, confermando la natura risarcitoria della somma transatta. Il Collegio ha rilevato che la transazione in questione non ha determinato la creazione di un nuovo rapporto obbligatorio autonomo, ma si è limitata a regolare una pretesa risarcitoria derivante da inadempienze contrattuali. Non risultando alcuna prestazione di fare, non fare o permettere economicamente rilevante ai fini del consumo, il pagamento non integra il presupposto oggettivo dell'IVA ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 633/1972.

    Mi chiedo se, a vostro avviso, il recente orientamento della Cassazione possa anche essere applicato al caso delle "somme incassate da un Curatela a titolo transattivo e versate dagli amministratori per evitare un'azione di responsabilità" di cui all'interpello DRE Lombardia o se, visto, l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate sia più prudente assoggettare ad iva le somme incassate. In altre parole, la sentenza della Cassazione parla di "inadempimenti contrattuali" e non tratta in modo specifico il caso dell'interpello DRE LOMBARDIA.

    Come vi comportereste?
    Grazie per il prezioso contributo.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/02/2025 22:02

      RE: Transazione amministratori ed ex sindaci - assoggettabilità ad IVA - Interpello DRE LOMBARDIA n. 904-91/2023 - Sentenza Cass. 33296/2024

      La questione è ben nota e le posizioni dell'Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione anche.

      Rinviamo ad altra discussione su questo Forum per una esposizione dettagliata, di tali posizioni, nonché di quella della Corte di Giustizia comunitaria e ci limitiamo a riepilogarne sommariamente le conclusioni (confermate dalle fonti ufficiali successive):

      a) la Corte di Giustizia UE, fra altre nelle sentenze C-215/94 e C-384/95, ha affermato che "l'IVA è un'imposta generale sul consumo applicata ai beni e ai servizi. Ora, in un caso come quello di specie, non sussiste consumo nell'accezione del sistema comunitario dell'IVA", pertanto in un impegno a non fare non vi è "consumo" quindi assoggettamento a IVA

      b) l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 356/2021 ha riscontrato la debenza del tributo in una fattispecie particolarmente complessa, ma l'ha affermato anche la D.R.E. Lombardia nella risposta a Interpello citata nel quesito su un caso sostanzialmente identico a quello in esame, né ci risulta abbia mai ufficialmente qualificato come non soggette a IVA le somme corrisposte in esito alla transazione, sulla base del principio (a ben vedere tautologico e in aperto contrasto con le indicazioni comunitarie), espresso in parole poverissime, che "se viene pagata una somma fra imprese, è perché, chi la riceve ha fatto, dato o promesso qualcosa in cambio", quindi il sinallagma c'è di fatto sempre

      c) la Corte di Cassazione, sia nella sentenza citata nel quesito che in altre precedenti, fra le quali la n. 18764/2014, ha effettivamente affermato la non imponibilità, ma in entrambi i casi l'accertamento non era sulla debenza del tributo, bensì sulla deducibilità dell'IVA applicata dalle parti.

      Tutto ciò premesso, che dire? L'atteggiamento più prudente è presentare istanza di interpello: la risposta sarà con ogni probabilità nel senso di ritenere l'operazione imponibile IVA, ma almeno si eviterà il rischio che tale IVA non venga riconosciuta detraibile in capo alla controparte.