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Trattamento Credito IVA Concordato Preventivo

  • Marco Taddeucci

    Lucca
    20/05/2020 10:52

    Trattamento Credito IVA Concordato Preventivo

    Buongiorno.
    Sono Liquidatore Giudiziale in una procedura concordataria ove risulta presente un creditore ipotecario e diversi privilegiati mobiliari e chirografari. Il piano concordatario metteva a disposizione dei creditori gli immobili, gravati direttamente da ipoteca, ed un credito IVA formatosi pro tempore dalla costruzione e ristrutturazione dei citati immobili.
    A mio parere, dovendo il creditore ipotecario soddisfarsi dal ricavato degli immobili gravati da garanzia e da i suoi frutti civili, il credito IVA non può considerarsi un frutto di essi e pertanto sarà a disposizione del ristoro dei privilegiati mobiliari e chirografari. DI conseguenza nel caso di specie, essendo il ricavato dalla vendita immobiliare incapiente rispetto all'ammontare di quanto vantato dal creditore ipotecario, lo stesso potrà beneficiare del citato credito, in qualità di ipotecario degradato a chirografo per la parte ad esso spettante.
    Condividete tale impostazione ?
    Marco Taddeucci
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/05/2020 10:21

      RE: Trattamento Credito IVA Concordato Preventivo

      Certamente.

      Che il credito IVA si sia formato in corrispondenza o in conseguenza della costruzione e/o ristrutturazione degli immobili non gli conferisce certamente la qualificazione di "frutto" di essi, ed è quindi liberamente utilizzabile per il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari (ab origine o per declassamento).
      • Marco Taddeucci

        Lucca
        02/03/2021 22:46

        RE: RE: Trattamento Credito IVA Concordato Preventivo

        Ringraziandovi per la cortese e precisa risposta sono a condividere un ulteriore spunto di riflessione. Partendo dall'assunto che il credito IVA, per sua natura sia da considerarsi "Attivo Mobiliare", riflettevo sull'attribuzione dell'eventuale credito IVA maturato durante l'esecuzione del concordato a seguito della contabilizzazione delle fatture per l'attività del perito immobiliare o delle eventuali spese gravanti direttamente sull'immobile. I costi rappresentano certamente spese specifiche afferenti la massa immobiliare ma ritengo che l'IVA non sia da ritenere provento immobiliare anche se derivante da operazioni esclusivamente riguardanti gli immobili (così come per l'IVA ante procedura, generata da spese sugli immobili). Pertanto, riagganciandomi al precedente intervento, anche l'IVA maturata in costanza di procedura ritengo sia da attribuire al ristoro dei creditori privilegiati mobiliari e chirografari (ab origine o per declassamento), dovendo il creditore ipotecario soddisfarsi solo sul ricavato degli immobili.
        Ritenete corretta tale ulteriore digressione ?
        Cordiali saluti
        Marco Taddeucci
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          16/03/2021 23:37

          RE: RE: RE: Trattamento Credito IVA Concordato Preventivo

          La sorte dell'IVA endoconcorsuale va inquadrata sulla base della disciplina propria di tale tributo e delle conseguenti registrazioni contabili.

          Nel momento in cui sono state sostenute le spese soggette a IVA che hanno generato tale credito, le stesse sono state (o comunque avrebbero dovuto essere) contabilizzate al netto dell'IVA, che ha confluito invece in un conto patrimoniale di attivo.

          Se tali spese erano di competenza dell'immobile ipotecato il relativo costo (sempre al netto dell'IVA) è stato registrato nel conto speciale a esso relativo, sennò fra le spese generali.

          Prima del rimborso quindi l'attivo è costituito (oltre a eventuali altre poste che qui non ci interessano) da disponibilità liquide e credito IVA, e tale è il complessivo importo di cui si tiene conto nei conteggi dei riparti (ovviamente parziali) in corso di procedura.

          Nel momento in cui viene ricevuto il rimborso di (tutta o parte di) tale IVA endoconcorsuale, nulla cambia nella consistenza dell'attivo distribuibile, dato che è una mera partita di giro fra i due conti che lo costituiscono: c/c e Erario c/ IVA.

          Nel momento in cui si chiuderà il concordato (o il fallimento, dato che il principio è il medesimo), se dopo il rimborso residuerà IVA a credito che verrà o abbandonata o ceduta per un prezzo inferiore al nominale, tale differenza diverrà un ulteriore costo della procedura, che potrà essere:

          - imputato ai conti speciali ovvero alle spese generali in proporzione a come sono state imputate le spese che hanno generato l'IVA che ora si abbandona o comunque perde

          - oppure considerato spesa generale se l'operazione descritta qui sopra appare troppo complessa rispetto all'importo in discussione (caso che onestamente riteniamo di gran lunga il più probabile).

          Da diverso punto di vista, se si ottiene il rimborso integrale dell'IVA a credito endoconsorsuale, sia i costi nei conti speciali che quelli fra le spese generali rimangono quelli già contabilizzati; se invece tutta o una parte di tale IVA non viene rimborsata o comunque recuperata, si dovrà conseguentemente aumentare tali costi, perché se ne è aggiunto uno ulteriore.


          In sostanza, l'importo che affluisce al conto della procedura al momento del rimborso non è "attivo", ma semplicemente il pagamento da parte dell'Erario del credito che si è originato quando sono state pagate le fatture passive ricevute in corso di procedura.


          Soprattutto per i lettori avvocati, meno esperti di registrazioni contabili, un esempio numerico può forse essere d'aiuto:
          - riscossi 100.000 euro dalla liquidazione dell'attivo
          - pagati 20.000 euro più 4.400 di IVA di spese
          - una corretta contabilizzazione evidenzia 80.000 euro di differenza fra entrate e uscite, perché l'IVA è per sua natura una partita di giro
          - ma in cassa non ci sono 80.000 euro, bensì 76.600.

          A questo punto:
          - se vengono rimborsati i 4.400 euro di IVA, i conti tornano e si possono distribuire per intero gli 80.000
          - se l'IVA non viene rimborsata, allora diviene un ulteriore costo e si possono distribuire solo 76.600 euro.

          Per questo non è corretto considerare il rimborso dell'IVA endoconcorsuale attivo: attivo sono le entrate (80.000) meno le spese (20.000), l'IVA diviene un costo se NON viene rimborsata.