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compensazione credito IVA

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    15/12/2024 12:16

    compensazione credito IVA

    una procedura di concordato semplificato omologata, vanta crediti verso una procedura di concordato anch'essa omologata.
    Stante l'infruttuosità della seconda a breve la procedura di concordato semplificato potrà emettere la nota di variazione per incapienza prevista dall'art. 26 co.2 maturando un credito iva.
    La procedura di concordato semplificato ha debiti impagati verso il fisco per oltre 100.000 maturati ante avvio della procedura.
    Mi chiedo come utilizzare il credito iva derivante dalle note di variazione.
    E' corretto ritenere che il credito iva sorto per note di variazione sia un credito sorto in corso di procedura? in caso affermativo mi parrebbe che il divieto di compensazione in presenza di debiti superiori ad euro 100.000 non dovrebbe applicarsi e conseguentemente il credito iva in parola dovrebbe potersi compensare con crediti sorti post avvio della procedura, atteso che i debiti tributari per importi superiori a 100.000 sono sorti ante. Chiedo cortese conferma.
    Il credito iva in questione, laddove non compensato in corso di procedura potrebbe eventualmente essere chiesto a rimborso? oppure vi sono limitazioni?
    grazie del cortese riscontro
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/12/2024 09:47

      RE: compensazione credito IVA

      Il punto decisivo è: le fatture che resteranno impagate al termine dell'altro concordato, sono per attività svolta dal "nostro" concordato semp0lificato, o per attività svolta dall'impresa prima dell'apertura di esso?

      Se, come supponiamo, si tratta di fatture commerciali emesse dall'impresa allora in bonis (o eventualmente emesse in corso di procedura per attività svolta dall'impresa antecedentemente), la "causa genetica" delle fatture e quindi della nota di credito è ante procedura, di conseguenza viene considerato ante procedura anche il credito IVA che conseguirà da tali note di credito.

      Ed essendo credito IVA ante procedura, si compenserà con i 100.000 euro di debiti parimenti ante procedura.
      • Marco Minguzzi

        Ravenna
        16/12/2024 17:07

        RE: RE: compensazione credito IVA

        grazie del cortese riscontro.
        Si tratta di attività svolte dall'impresa prima dell'apertura di esso e pertanto, il credito per note di variazione iva, dovrà compensarsi con debiti ante.
        Il problema è che a questo punto temo si applichi il divieto di compensazione di cui all'art. 49 quinquies del DL 223/2006, come modificato dal dl 39 del 2024 il quale stabilisce il divieto assoluto di compensare i propri crediti tributari in presenza di debiti tributari scaduti ed iscritti a ruolo di importo superiore ad euro 100.000.
        Infatti il concordato semplificato a fronte di debiti tributari ante per oltre 2.000.000 di euro, prevede la loro falcidia per incapienza con pagamento in ragione del 3% (prevede quindi di pagare euro 60.000).
        Se così stanno le cose, temo che sarà difficile pensare di utilizzare il credito per note di variazione iva per corrispondere quel 3% al fisco.
        Temo che il credito per note di variazione sarà inutilizzabile ed occorrerà corrispondere il 3% al fisco senza possibilità di compensazione.
        E' corretto?
        Grato per un vostro cortese parere in merito.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          27/12/2024 16:30

          RE: RE: RE: compensazione credito IVA

          Più che l'art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006, riteniamo si applichi l'art. 155 CCII, dettato per la liquidazione giudiziale ma che almeno la dottrina ritiene norma di carattere generale, applicabile quindi anche al concordato semplificato: l'Erario ha diritto di compensare tale suo debito son il suo maggior credito "a monte" dell'abbattimento al 3%, con conseguenze quindi assai modeste per le sorti della procedura.