Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

riparto nella liquidazione del patrimonio

  • Burkard Zozin

    BOLZANO (BZ)
    19/03/2021 11:22

    riparto nella liquidazione del patrimonio

    Vorrei procedere ad un riparto parziale in un procedimento di liquidazione del patrimonio e mi si pongono le seguenti due questioni:
    1) quale sia la procedura da applicare per l'approvazione del riparto (parziale), visto che la legge 3/2012 nulla prevede in merito ai riparti.
    2) se possano essere pagati i crediti prededucibili ammessi al passivo del OCC e del legale del sovraindebitato per le spese sorte in occasione della procedura, con riparto proporzionale sul ricavo dal bene immobile ipotecato e sul ricavo mobiliare, nonostante l'art. 14-duodecies, co. 2, l. 3/2012 stabilisca che i crediti sorti in occasione della liquidazione siano soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetti di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
    Per la prima questione ho pensato che si potrebbe applicare o la procedura prevista per l'approvazione del passivo (art. 14-octies) o l'art. 275, co. 5, d.lgs. n. 14/2019.
    Per la seconda questione vi è giurisprudenza che applica per analogia gli art. 111 e 111bis l.f. nel senso che anche il creditore titolare di ipoteca deve partecipare alle spese generali riconducibili all'interesse e all'utilitá del creditore garantito. Dall'altro canto vi è anche l'art. 223 del d.lgs. n. 14/2019, il quale istituisce i conti speciali e prevede che il curatore deve determinare la quota delle spese di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppi di beni secondo un criterio proporzionale.
    Ringraziando in anticipo porgo distinti saluti.
    Avv. Burkard Zozin
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/03/2021 20:10

      RE: riparto nella liquidazione del patrimonio

      Quesito sub 1- Effettivamente la legge n. 3 del 2012 non regola il riparto, tanto che si è dubitato che debba provvedere il liquidatore a tale incombente. Dubbio agevolmente superabile se si considera che la normativa prevede la formazione di uno stato passivo a cura del liquidatore, che non avrebbe senso se non fosse finalizzato ad un riparto, che la procedura è a sua volta finalizzata alla esdebitazione, che è subordinata, tra l'altro, alla condizione che "siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione", che, infine, a norma dell'art. 14 duodecies, i creditori posteriori devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti; si tratta di elementi tutti che inducono a ritenere che il soddisfacimento dei creditori non sia rimesso al debitore, ma che debba essere effettuato all'interno della procedura di liquidazione, attraverso un piano di riparto.
      Altro problema generato dalla citata carenza è se il liquidatore possa predisporre piani di riparto parziali o debba effettuare un unico riparto finale, ma anche questo problema, a nostro avviso, può essere superato perché la soddisfazione dei creditori quanto prima possibile è una esigenza prioritaria che, nel silenzio della legge, può essere realizzata attraverso più riparti. Comunque sarebbe meglio chiedere al giudice, se è di questa opinione.
      Rimane il problema delle modalità del riparto e queste, nel silenzio della legge, dovrebbero essere fissate dal giudice, su istanza del liquidatore; in genere i giudici dichiarano applicabili le norme fallimentari sul riparto e possono anche richiamare la procedura di cui all'art. 275 del d.lgs n. 14 del 2019, che evidentemente non può trovare diretta applicazione non essendo ancora entrato in vigore.
      Quesito sub 2. Anche qui il problema nasce da una carenza legislativa in quanto il secondo comma dell'art. 14 duodecies della l. n. 3 del 2012 riprende il secondo comma dell'art. 111 e il secondo comma dell'art. 111bis l. fall., ma dimentica di richiamare il principio espresso nel terzo comma dell'art. 111ter l. fall., che tratta delle spese della procedura e della distribuzione delle stesse sui vari beni. Questa carenza può indurre a credere che tutte le prededuzioni, siano essi crediti sorti per obbligazioni contratte post apertura procedura che spese vadano trattate secondo il disposto dell'art. 14 duodecis l. n. 3 del 2002 (e quindi soddisfare prima le ipoteche) oppure che il ricavato dei beni a disposizione dei creditori debba essere comunque prima depurato delle spese, specifiche e generali, della procedura, come nel fallimento.
      A nostro avviso questa seconda interpretazione è la più conforme al sistema non essendo concepibile che si paghi il creditore ipotecario e non le spese incontrate per realizzare le liquidità per effettuare quel pagamento (ad es. il perito, le spese di pubblicità, ecc.); e se un tale sistema vale per le spese specifiche, deve valere anche per quelle generali, quale il compenso dell'OCC, ai legali, ecc., la cui distribuzione, così come nel fallimento, può essere effettuata secondo un criterio proporzionale tra i beni. Del resto l'art. 223 del d.lgs. n. 14/2019 da lei richiamato- inapplicabile perché non ancora entrato in vigore (prevista per l'1.9.2021)- riprende esattamente l'art. 111 ter l. fall.
      Zucchetti Sg srl ,