Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano del consumatore - Interessi

  • Mattia Callegari

    Venezia
    20/09/2019 16:52

    Piano del consumatore - Interessi

    Buongiorno,
    sono stato nominato Gestore dall'OCC per un piano del consumatore.
    Il debitore ha molti finanziamenti in essere.
    Es: Una finanziaria eroga 14.407, 41 euro. Totale da restituire 26.400,00 euro in 120 rate mensili da 220,00 euro. Rate non pagate ad oggi 88. Quindi capitale residuo da versare 10.565,43, interessi 8.794,57 per complessivi 19.360,00.
    Considerato che si tratta di debiti chirografari, il debito da considerare ai fini del piano secondo me dovrebbe essere 10.565,43 euro (al netto degli interessi).
    Che ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/09/2019 12:04

      RE: Piano del consumatore - Interessi

      Nel formulare la sua ipotesi, lei si richiama evidentemente al comma 3-quater dell'art. 9 l. n. 3 del 2012, secondo il quale "Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile". Questa norma, tuttavia, riguarda la produzione degli interessi da parte dei crediti da considerare, nel mentre nel caso il problema è proprio questo: qual è il credito da riconoscere alla società finanziaria?
      Premesso che nella specie si tratta di regolare la sorte di un debito o credito (a seconda del lato da cui si guarda) e non di un contratto pendente avendo la finanziaria esaurita la propria prestazione e rimando a carico del finanziato soltanto l'obbligo del pagamento del debito, il primo punto da risolvere è se il credito della finanziaria si intende scaduto alla data della presentazione della domanda ovvero il debitore debba continuare a pagare alle scadenza stabilite; dubbio che nasce dalla mancanza nella legge n. 3 del 2012 di una norma simile a quella di cui al secondo comma dell'art. 55 dettata per il fallimento e della mancanza di qualsiasi richiamo o rinvio a tale norma.
      Questo problema è stato risolto da una recente sentenza della S. Corte (Cass. 03/07/2019, n.17834) che ha stabilito quanto segue: "Va sottolineato che, sebbene la L. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo alla L. Fall., art. 55, comma 2, resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile".
      Questo comporta che il debito derivante dal finanziamento in questione deve considerarsi scaduto nel momento dell'apertura del procedimento, ma scaduto nel suo totale, comprensivo di capitale e interessi. Su questo credito poi non decorrono interessi ulteriori giusto il disposto dell'art. 9 sopra richiamato, in quanto credito chirografario. Tuttavia questo credito, proprio perché chirografrio, può essere oggetto di ristrutturazione come altri crediti, non rientrando tra quelli intoccabili.
      Zucchetti Sg srl
      • Mattia Callegari

        Venezia
        07/02/2020 10:41

        RE: RE: Piano del consumatore - Interessi

        Grazie per la precedente risposta.
        Se invece si trattasse di mutuo fondiario con ipoteca sull'immobile del sovraindebitato, pertanto secondo l'art. 9, comma 3-quater L. 3/2012, gli interessi dovrebbero continuare ad essere calcolati lungo la durata della restituzione del debito residuo a partire dalla data di deposito del piano.
        Chiedo: il tasso di riferimento dovrebbe essere quello legale o convenzionale?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/02/2020 20:29

          RE: RE: RE: Piano del consumatore - Interessi

          Come detto nella precedente risposta l'art. 9, co. 3quater della l. n. 3 del 2012 per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio fa salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. Orbene il comma terzo dell'art. 2855 c.c., che regola il trattamento degli interessi generati da credito ipotecario (sia esso fondiario o non) stabilisce che "L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita"; pertanto, sostituito al pignoramento il deposito dell'accordo o del piano, da tale data sui crediti ipotecari decorrono gli interessi al taso legale fino alla vendita del bene.
          Zucchetti Sg srl
      • Denis Rota

        almenno san bartolomeo (BG)
        06/09/2024 00:44

        RE: RE: Piano del consumatore - Interessi

        Buonasera,
        mi ricollego a questa risposta circa la possibilità di considerare gli interessi prodotti sul debito contratto da un consumatore nei confronti di una finanziaria (chiro).

        Vorrei un chiarimento in merito a questa espressione: "Questo comporta che il debito derivante dal finanziamento in questione deve considerarsi scaduto nel momento dell'apertura del procedimento, ma scaduto nel suo totale, comprensivo di capitale e interessi."

        Nel caso di una finanziaria con finanziamento ancora in corso alla data di apertura della procedura e durata residua di oltre 10 anni è corretto ritenere che il creditore vada ammesso per la quota capitale + gli interessi eventualmente scaduti alla data di apertura? Non saranno invece considerati gli interessi con scadenza successiva rispetto alla data di apertura, previsti dal piano di ammortamento originale.

        Considerando da ultimo che il creditore in questione, in fase di circolarizzazione, abbia fatto valere la sola quota capitale e che il piano prevederà un pagamento rateale dei debiti in tre anni.

        DR

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/09/2024 19:58

          RE: RE: RE: Piano del consumatore - Interessi

          Una volta ammesso che la regola secondo cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto al piano del consumatore, ne discende che il credito residuo della finanziaria scade alla data di apertura della procedura; bisogna quindi distinguere, come lei giustamente fa, il credito insoddisfatto prima dell'apertura della procedura considerando l'importo delle rate scadute e non pagate, e il credito residuo che viene a scadere con l'apertura della procedura e, poiché questo inglobava anche gli interessi, bisogna decurtare le singole rate dalla quota di interessi e calcolare il solo capitale, sul quale decorrono gli interessi di cui all'art. 2749 c.c. se il credito e privilegiato o nessun interesse se si tratta di credito chirografario, come nel caso.
          Questo intendevamo dire con l'espressione da lei richiamata e che ha correttamente tradotto nel quesito formulato.
          Zucchetti SG srl
          • Denis Rota

            almenno san bartolomeo (BG)
            14/09/2024 17:08

            RE: RE: RE: RE: Piano del consumatore - Interessi

            Per quanto concerne gli interessi dei creditori privilegiati: è corretto dire che dal deposito della domanda gli interessi al tasso legale godono di privilegio mentre gli interessi eccedenti il legale debbano essere comunque considerati ma nei chirografi?

            L'art. 68 c.5 recita "il deposito della domanda sospende... il corso delgli interessi convenzionali... a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio... SALVO quanto previsto dagli art.....".

            L'art.2749 parla del riconoscimento del privilegio e non degli interessi in generale. Sembrerebbe quindi intendersi che come regola generale gli interessi vadano riconosciuti salvo riconoscere il privilegio solo alla quota "legale".

            DR
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              16/09/2024 18:06

              RE: RE: RE: RE: RE: Piano del consumatore - Interessi

              Il comma 5 dell'art. 68 c.c.i.i. sintetizza in una sola norma i principi dettati dal comma 1 dell'art. 154 e del comma 3 dell'art. 153, disponendo che "Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile". La regola generale quindi è quella della sospensione degli interessi a seguito del deposito della domanda, a meno che non ri tratti di crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari, per i quali il trattamento degli interessi è rispettivamente regolato dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. Orbene, a norma dell'art. 2749 c.c., che qui interessa, il privilegio accordato al credito si estende "agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente" e "gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita", previsione quest'ultima integrata dalla integrazione dell'ult. comma dell'art. 54 l. fall., ripresa dal comma 3 dell'art. 153 c.c.i.i., secondo la quale "Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente"., .
              La questione che lei propone è stata sempre oggetto di discussione nel vigore della legge fallimentare giacchè l'inciso "salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente", contenuto nell'ultima parte del primo comma dell'art. 55 si prestava ad una doppia interpretazione. Poteva, infatti, essere inteso come se si riferisse alla collocazione degli interessi; nel senso, cioè, che gli interessi generati dai crediti prelatizi decorrono comunque nel corso del fallimento al tasso convenzionale pattuito, per il disposto dell'art. 55, ed una parte di questi, quelli corrispondenti al tasso legale, per il rinvio attuato dall'inciso in questione al terzo comma dell'art. 54, trovano collocazione preferenziale. Do contro si poteva interpretare l'inciso "salvo quanto disposto..." come se inerisse non all'estensione della prelazione, ma alla maturazione degli interessi, quale elemento di delimitazione della deroga alla sospensione del loro corso, nel senso che i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio continuano a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento, ma solo nei limiti delle norme richiamate dal terzo comma dell'art. 54.
              Quest'ultimo indirizzo era (ed è) più convincente in quanto poggiava sull'argomento che, diversamente, l'inciso in questione avrebbe un significato pleonastico, quale mero rafforzativo di una regola (quella dei limiti della estensione della prelazione agli interessi) già compiutamente enunciata nel terzo comma dell'art. 54; il legislatore, infatti, una volta disposto nell'art. 55 che i crediti assistiti da prelazione continuano a produrre interessi nel corso del fallimento, non aveva alcuna necessità di ribadire che tali interessi andavano collocati con prelazione nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 54, in quanto la regola ivi contenuta avrebbe trovato comunque applicazione, pur senza l'inciso "salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo precedente".
              Al contrario tale inciso assume significato qualora lo si colleghi alla maturazione degli interessi e non alla loro collocazione; esaurito, infatti, con l'art. 54 l'argomento dell'estensione delle prelazioni sull'attivo (e, quindi, dell'entità dell'ammissione al passivo), è logico ritenere che il legislatore, disposta nell'articolo successivo l'eccezione alla sospensione degli interessi postfallimentari per i crediti assistiti dalle stesse prelazioni, abbia voluto dire che la maturazione di tali interessi opera, dopo la dichiarazione di fallimento, nei limiti quantitativi e temporali in cui è consentita l'estensione della prelazione, con conseguente esclusione della maturazione di interessi oltre detti limiti.
              Questa tesi ha trovato un ulteriore sostegno della integrazione dell'art. 54 di cui si è detto, attuata con la riforma del 2006 in quanto questa norma stabilisce che "il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto…", ossia cessa non la collocazione privilegiata degli interessi al tasso legale, ma la collocazione degli interessi, dimostrando che il secondo comma dell'art. 2749 c.c., innestato nelle procedure concorsuali, va interpretato nel senso sopra indicato come preferibile.
              Lo stesso criterio può essere utilizzato anche nell'interpretazione dell'art. 68 c.ci.i.
              Zucchetti SG srl