Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

piano del consumatore

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    17/02/2020 17:08

    piano del consumatore

    Si chiede se in una procedura di piano del consumatore possa essere esclusa la casa di proprietà (su cui grava un mutuo le cui rate sono puntualmente pagate. L'immobile è attualmente occupato dall'ex coniuge che vi vive con il figlio minore. L'ex coniuge parteciperebbe (dato che diversi dei debiti gravanti sull'ex marito sono in qualche maniera in comune) con finanza esterna mediante una somma mensile retratta dal suo reddito da lavoro dipendente per la durata del piano, oltre che ad una quota del reddito di lui, anch'egli lavoratore dipendente.
    Si tratterebbe quindi di escludere l'immobile (e il debito per mutuo) dal piano e far fronte agli altri debiti nella maniera succintamente illustrata, si chiede la fattibilità in questo senso.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/02/2020 12:59

      RE: piano del consumatore

      In un caso simile al suo la S.Corte (Cass. 03/07/2019, n.17834) ha così deciso:
      "E' innanzi tutto opportuno osservare come dal decreto si evinca che il ricorrente aveva previsto il pagamento del credito ipotecario per l'importo del saldo residuo di un mutuo "sino ad estinzione del debito secondo l'originario piano di ammortamento". E già su questo tema si è sviluppato un certo dibattito nella giurisprudenza di merito, visto che alcune decisioni hanno ritenuto in tal caso possibile il mantenimento delle originarie scadenze del piano. Questo perchè - si è detto - in materia di soddisfacimento del creditore ipotecario nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento la fattispecie di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, troverebbe applicazione solo nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario fosse risolto, non anche invece nel caso che il consumatore si proponesse di onorare il mutuo secondo le ordinarie scadenze. Donde in tal caso la citata disposizione non osterebbe all'omologa del piano…….
      La Corte osserva che la appena riferita ipotesi interpretativa va però decisamente rifiutata, poichè il dato normativo non suffraga la possibilità di isolare dal resto l'ipotesi del mantenimento delle originarie scadenze di ammortamento del mutuo ipotecario secondo la fattispecie che concretamente traspare dalla motivazione del decreto qui impugnato.
      Il punto riguarda sempre la L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, il quale prevede che i crediti privilegiati possono essere soddisfatti nel termine massimo di un anno, nel caso della procedura di accordo in continuità d'impresa.
      Questa norma - se ritenuta come unica espressione della volontà legislativa - osterebbe in ogni caso a ravvisare la legittimità di un differimento della soddisfazione dei crediti ipotecari di più lunga scadenza, finanche ove le scadenze restassero quelle del piano di ammortamento originario.
      Da un lato, infatti, la L. n. 3 del 2012, art. 9, comma 3-quater, prevede la sospensione di diritto, "ai soli fini del concorso", del decorso degli interessi, tranne che per i crediti prelatizi, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855 c.c. - ed è ovvio che la sospensione o limitazione degli interessi per un tempo assai prolungato si rivela di per sè incompatibile con la regola della necessità di assicurare l'integrale soddisfazione dei creditori muniti di prelazione; dall'altro, e soprattutto, specifiche disposizioni si frappongono all'assunto per il quale l'accordo sarebbe pur sempre omologabile in caso di mantenimento dell'originario piano di ammortamento del mutuo.
      In particolare va sottolineato che, sebbene la L. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo alla L. Fall., art. 55, comma 2, resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile.
      Questo comporta che anche il debito derivante da un mutuo ipotecario deve considerarsi infine scaduto nel momento dell'apertura del procedimento, così da dover essere soddisfatto per intero senza rilevanza dell'ammortamento originario. E ben vero giova dire che tale conclusione resisterebbe anche se si ipotizzasse l'inestensibilità all'accordo di composizione della L. Fall., art. 55, comma 2, in base all'omesso richiamo di tale norma nella legge speciale. Rileverebbe pur sempre l'art. 1186 c.c., secondo cui, anche se il termine di pagamento è stabilito nell'interesse del debitore, esso si considera scaduto ove il debitore sia divenuto insolvente".
      Ritenuto scaduto il credito ipotecario, la Corte passa ad esaminare se il debitore può proporre una dilazione nel pagamento e in quale misura e, dopo approfondita argomentazione dando risposta affermativa. In particolare, quanto alla durata della dilazione, il tribunale aveva ritenuto non omologabile un piano don una dilazione superiore a sei anni ostandovi il parametro di ragionevole durata del processo previsto dalla legge Pinto per le procedure concorsuali. orbene, la Cassazione, in proposito afferma:
      "Tuttavia la sottolineatura del termine di ragionevole durata non serve a sostenere la tesi, non tanto perchè - come affermato nel ricorso - la procedura giudiziale di accordo si chiude con l'omologazione (a tal riguardo potrebbe obiettarsi che anche la fase esecutiva L. n. 3 del 2012, ex art. 13 postula sub-procedimenti fino allo svincolo delle somme e alla cancellazione della trascrizione dei pignoramenti), quanto perchè è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo.
      Non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie sedici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio, cui i creditori perverrebbero a tale distanza di tempo; e finanche sullo scopo ultimo della procedura da sovraindebitamento, che è l'esdebitazione.
      Ma per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perchè il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento".
      Nel caso del piano del consumatore non è prevista la votazione, ma la Corte, ad altro fine sottolinea che "l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore".
      In conclusione, il credito ipotecario deve ritenersi scaduto, ma il debiore può proporre una pagamento dilazionato anche ultra annuale per una durata da valutarsi caso per caso.
      Zucchetti SG srl
      • Luciano Mauro

        Ferrara
        20/02/2020 15:24

        RE: RE: piano del consumatore

        Ringrazio per la risposta e ne deduco che dato che come dalla sentenza riportata non sia possibile escludere il mutuo dal piano (quale debito del sovraindebitato), analogamente non sia possibile escludere l'immobile tra i beni messi a disposizione in favore dei creditori anche qualora a livello numerico potrebbe non servire liquidare l'immobile (nel caso di specie).
        Deduzione corretta?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/02/2020 18:52

          RE: RE: RE: piano del consumatore

          Si, esatto.
          Zucchetti SG srl