Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio ex art.14-ter L.3/2012

  • Daniela Carvelli

    ROMA
    13/09/2019 13:47

    Liquidazione del patrimonio ex art.14-ter L.3/2012

    Nel ringraziarvi anticipatamente, chiedo il Vostro parere su due questioni relative ad una procedura di liquidazione ex art.14-ter L.3/2012 a carico di un'Associazione senza scopo di lucro, per la quale sono stata nominata liquidatore.
    1. L'art. 14-decies attribuisce al liquidatore "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del liquidatore e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione." Pertanto può anche esercitare le azioni "volte al recupero del credito", e, ritengo che lo stesso, potendo promuovere dette azioni, possa anche subentrare nei giudizi in corso. L'opportunità di subentrare in eventuali giudizi, è valutata solo dal Liquidatore, sulla base di quanto espresso dal legale, o deve esserne informato il Giudice ed è necessaria l'autorizzazione dello stesso? La scelta del legale è di competenza del liquidatore o del Giudice?
    2. Il liquidatore ha la legittimazione ad agire per azioni revocatorie? E in caso affermativo, mancando una norma simile a quella di cui all'art.66 L.F. in merito alla revocatoria, a vostro parere, sono consentite solo azioni revocatorie ordinarie, o è possibile anche proporre azioni revocatorie fallimentari?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/09/2019 19:58

      RE: Liquidazione del patrimonio ex art.14-ter L.3/2012

      I poteri processuali del liquidatore sono quelli indicati nell'art. 14 decies, l. n. 3 del 2012, che nell'elencare le azioni che il liquidatore può esercitare non richiede autorizzazioni di alcun genere, fermo restando che le stesse debbono essere indicate nel programma di liquidazione di cui all'art. 14 novies, tanto comporta che anche la scelta del legale è di competenza del liquidatore (del resto anche nel fallimento, ove le azioni vanno autorizzate dal g.d., il difensore è scelto dal curatore e non più dal giudice). E' appena il caso di dire che eguali criteri valgono nel caso di continuazione di procedimento già pendente.
      Sicuramente è da escludere che il liquidatore possa esercitare azioni revocatorie fallimentari, non potendosi applicare analogicamente le norme sulla revocatoria fallimentare ex artt. 67 e ss. l.fall. essendo questo istituto proprio e specifico del fallimento; ma non può, a nostro avviso, esercitare neanche la revocatoria ordinaria, non tanto (come pure si è detto) per il fatto che questa è non è un'azione recuperatoria in senso stretto non rientrante nella previsione dell'art. 14decies, quanto per il fatto che gli unici soggetti legittimati ad agire ex art. 2901 c.c., sono i creditori, e non anche il debitore, del cui patrimonio il liquidatore procede alla liquidazione, per cui, in mancanza di una disposizione espressa quale quella dell'art. 66 l. fall. che attribuisce al curatore la legittimazione ad agire in revocatoria ordinaria, il liquidatore non può surrogarsi ai creditori.
      Zucchetti Sg srl
      • Daniela Carvelli

        ROMA
        07/01/2021 12:08

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio ex art.14-ter L.3/2012

        Mi riferisco al punto n.2 del quesito già posto, considerato che, all'epoca, nella Vostra risposta avevate escluso la possibilità per il liquidatore di esercitare azioni revocatorie, oggi, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.176/2020 e in particolare alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina del sovraindebitamento (e nello specifico, sulla base delle modifiche apportate all'articolo 14 decies, 1 comma), si ravvisa, a Vostro parere, la possibilità di promuovere, da parte del liquidatore, previa autorizzazione del Giudice, azioni revocatorie ordinarie, finalizzate a recuperare i crediti?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/01/2021 20:07

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio ex art.14-ter L.3/2012

          Come lei correttamente rileva, con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sono state apportate significative modifiche alla legge n. 3 del 2012, tra cui alcune con la legge di conversione. Per quanto qui interessa, è stato riscritto l'art. 14decies, che ora ha il seguente tenore:
          "1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
          2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
          3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori".
          Come vede il comma secondo della nuova norma attribuisce espressamente al liquidatore la legittimazione ad iniziare e proseguire le azioni revocatorie ordinarie, previa autorizzazione del giudice.
          Lei, per la verità, parla di revocatoria finalizzate a recuperare i crediti, ma se lei intende sapere se il liquidatore può agire per recuperare crediti, va detto che allo scopo non è necessaria azione revocatoria ed infatti, sia il vecchio che il nuovo testo, prevedono autonomamente che il liquidatore possa agire per il recupero dei crediti. Se, invece lei intende dire che vuole esercitare la revocatoria per far dichiarare inefficacia dei pagamenti, va ricordato che questa fattispecie non è compresa, anzi è espressamente esclusa, dalla previsione dell'art. 2901 c.c., che segna i confini dell'esercizio della revocatoria ordinaria anche nel fallimento e ora nella liquidazione del patrimonio.
          Zucchetti Sg srl
          • Moira Cervato

            Vicenza
            26/01/2021 12:14

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio ex art.14-ter L.3/2012

            Buongiorno, con riferimento alla Vs risposta data in data 07/01/2021, volevo chiederVi se alla luce delle modifiche introdotte con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla L. 3/2012, sia possibile ipotizzare un'azione revocatoria ordinaria, su autorizzazione del Giudice Delegato, con riferimento ad un'ipoteca giudiziale trascritta sugli immobili che sono entrati nella procedura di liquidazione, da parte di un creditore, trascrizione avvenuta a marzo 2020 a fronte del decreto di apertura della procedura emesso in data 02/07/2020 e quando il creditore era al corrente che il debitore avrebbe presentato una procedura di liquidazione al tribunale territorialmente competente?
            Grazie in anticipo per la Vs risposta.
            Cordiali saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              27/01/2021 11:15

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio ex art.14-ter L.3/2012

              Come abbiamo sottolineato nella precedente risposta, e come lei stessa ribadisce, la nuova formulazione dell'art. 14decies l. n. 3 del 2002 attribuisce espressamente al liquidatore la legittimazione ad iniziare e proseguire le azioni revocatorie ordinarie, previa autorizzazione del giudice. Ed è evidente che il liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato possa esercitare solo l'azione revocatoria ordinaria e non quella fallimentare, che presuppone la dichiarazione di fallimento, per cui, il riferimento normativo da tenere presente non è dato dal complesso normativo di cui agli art. 64 e seg, l. fall, ma dall'art. 2901 c.c.. Orbene, tale norma prevede che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti "gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni" in presenza di determinate condizioni. Ossia, l'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio, nozione che anche se intesa in senso molto ampio, presuppone pur sempre un atto del debitore che abbia, quanto meno, causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo del credito. Sono, quindi esclusi dalla previsione normativa quegli atti discendenti dalla iniziativa di terzi, come l'iscrizione di una ipoteca giudiziale, anche se questa ha, incrementando il passivo prelatizio, abbia reso più difficile la soddisfazione del proprio credito.
              La risposta, quindi, è che non è possibile ipotizzare la revocatoria dell'ipoteca giudiziale da lei indicata.
              Zucchetti SG srl