Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Formazione Stato Passivo Liquidazione Controllata

  • Lucia Anna Guidone

    Foggia
    11/03/2025 16:09

    Formazione Stato Passivo Liquidazione Controllata

    Buonasera, in riferimento ad una Liquidazione Controllata, ho da sottoporre i seguenti quesiti.
    La sentenza di apertura della liquidazione controllata è stata emessa immediatamente dopo la vendita degli immobili di proprietà del debitore nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare. Il ricavato della vendita verrà versato in favore della procedura di liquidazione controllata, salvo diverse decisioni del Giudice dell'Esecuzione Immobiliare.
    A seguito dell'apertura della liquidazione controllata, ho proceduto ad inviare comunicazione PEC ai creditori concedendo termine 60 gg per la presentazione della domanda di ammissione al passivo.
    Primo quesito: il creditore procedente (fondiario) dell'esecuzione immobiliare presenta domanda ben oltre i termini previsti dall'art. 270 co. 2 lett. d). Nella formazione del progetto di stato passivo, evidenziando la tardività della domanda la dichiaro inammissibile e non procedo al suo esame. Nel termine di 15 giorni concesso per la presentazione delle osservazioni, il creditore contesta l'inammissibilità giustificando il ritardo per aver ricevuto, da parte del Liquidatore, una comunicazione PEC anziché una notifica come previsto dall'art. 272 co. 1 CCII. Pertanto, sostenendo di avere avuto conoscenza della apertura della L.C. soltanto durante una udienza dell'esecuzione immobiliare, insiste per l'esame e ammissione del proprio credito.
    Inoltre, sostiene la cristallizzazione del proprio credito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare ritenendo, pertanto, superflua la presentazione della domanda nella Liquidazione Controllata.
    Pur supponendo di voler ritenere condivisibile l'errore nella comunicazione della apertura della L.C. da parte mia che non procedevo a notifica ma trasmettevo una "semplice" PEC, credo che la comunicazione PEC con la quale trasmettevo Sentenza possa essere considerata quale momento interruttivo della mancata conoscenza della Procedura da parte del creditore. Di conseguenza, non accoglierei le osservazioni formulate.
    Secondo quesito: escludevo un credito in quanto non opportunamente documentato. Nei termini concessi per la formulazione delle osservazioni, il creditore trasmetteva la corretta e integrale documentazione utile per l'ammissione. A mio parere trattasi di deposito di integrazione documentale e non di osservazioni al progetto di stato passivo. Il creditore non depositava nei termini previsti dalla normativa la documentazione necessaria e sufficiente per l'esame e ammissione della propria domanda procedendo, oltre i termini previsti dall'art. 270 co. 2 lett. d) CCII, alla sua integrazione. L'accettazione da parta mia di tale integrazione documentale potrebbe essere considerata una remissione nei termini del creditore in oggetto che godrebbe di un trattamento differente e favorevole rispetto ai creditori le cui domande, pur complete di tutta la documentazione necessaria, sono state dichiarate inammissibili perché presentate oltre i termini.
    Terzo quesito: dichiaro inammissibile la domanda presentata tardivamente dall'OCC. L'OCC osserva che la mia comunicazione di apertura della Liquidazione Controllata veniva trasmessa al Gestore e non all'OCC, effettivo titolare del credito.
    Preciso che notificavo al Gestore come risultante dalla sentenza di apertura L.C. il quale evidentemente, a Sua volta, comunicava all'OCC. A mio parere, l'osservazione è fondata in quanto l'effettivo titolare del credito è l'OCC per cui la comunicazione andava fatta a quest'ultimo e sarei per l'ammissione del credito.
    Chiedo Vostro parere e ringrazio per l'attenzione che Vorrete dedicarmi.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/03/2025 18:52

      RE: Formazione Stato Passivo Liquidazione Controllata

      Quanto al primo quesito, la comunicazione a mezzo PEC può considerarsi equivalente alla notifica a mezzo posta per cui può ritenersi che, nella fattispecie, la domanda sia tradiva. D'altra parte, sarebbe incongruo che la sentenza di apertura dalla liquidazione giudiziale preveda formalità di minor tutela dei destinatari della comunicazione (art. 49 CCII che richiama le modalità di cui all'art. 45 CCII e quindi la comunicazione e di conseguenza l'art. 10 che prevede la PEC) della sentenza di apertura della liquidazione controllata.
      Quanto al secondo quesito, non pare che la produzione di documenti integrativi sia inammissibile, anche perché nella procedura semplificata della verifica del passivo nella liquidazione controllata manca la previsione di un termine intermedio entro il quale i creditori, alla luce del progetto di stato passivo, possono presentare documenti integrativi, come previsto invece nella liquidazione giudiziale (art. 203, c. 2 CCII) e ritenere che questi non possano essere prodotti unitamente alle osservazioni, costringerebbe i creditori a proporre reclamo.
      Quanto al terzo quesito, in effetti titolare del credito è l'OCC e non il gestore per cui è il primo il destinatario della comunicazione.
      A parte ciò, deve però ritenersi che, in realtà, l'OCC non fosse tenuto a presentare la domanda di ammissione allo stato passivo in quanto il suo credito deve essere liquidato da giudice e non può essere quantificato dal liquidatore, senza considerare che, se ciò avvenisse e nessuno presentasse opposizione, al giudice sarebbe impedito di procedere alla liquidazione o anche all'esclusione del credito, come prevede l'art. 275, commi 3 e 4, CCII).
      Bisogna altresì tenere presente che, in base al dettato dell'art. 275 bis CCII, i crediti prededucibili, quale è quello dell'OCC, devono essere accertati con le modalità di cui all'art. 273 CCII solo se contestati per collocazione o ammontare, mentre, come si è detto, è solo in esito all'esecuzione che il credito viene valutato.
      La domanda dell'OCC è per tale ragione inammissibile se considerata come formale richiesta di ammissione al passivo mentre deve essere considerata come sottoposizione al giudice di una proposta di liquidazione.