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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno
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Roberto D'Eramo
Pescara13/09/2022 17:57Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno
Buongiorno,
mi trovo in presenza di un socio accomandatario di società non fallibile, cancellata da oltre un anno, il quale presenta ricorso per liquidazione controllata in riferimento sia a debiti societari che a debiti personali. Si chiede in base a quale inquadramento giuridico ex CCI deve ritenersi fondata la richiesta, al di là del fatto sostanziale che la liquidazione del patrimonio personale del socio in questione appare l'unica alternativa, appunto sostanziale, di risoluzione concorsuale sia per i creditori sociali che per quelli personali, dal momento che l'unico attivo utile è, in questo caso, solo quello dell'istante, non avendo la società più alcuna utilità disponibile.
E cosa dire a proposito della esdebitazione del socio nei confronti dei creditori sociali?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/09/2022 16:29RE: Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno
Il socio accomandatario di una sas, rispondendo illimitatamente dei debiti della società, non può chiedere la liquidazione controllata, regolata dagli artt. 268 e segg. CCII, (corrispondente, seppur profondamente modificata, alla liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e segg. della l. n. 3 del 2012) per la soddisfazione di soli debiti personali, ma deve coinvolgere tutti i creditori, compresi quelli sociali, e mettere, quindi, a disposizione di tutti i creditori (personali e sociali) il proprio patrimonio, del quale soltanto può disporre.
Di conseguenza con l'esdebitazione- che consiste, a norma dell'art. 278 CCII, "nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti in una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata"- il socio accomandatario si libera dei debiti propri e di quelli sociali, dei quali rispondeva quale socio accomandatario.
Zucchetti Sg srl-
Roberto D'Eramo
Pescara20/09/2022 11:04RE: RE: Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno
Rimane il problema dell'inquadramento giuridico della procedura: quale strumento giuridico deve essere utilizzato a norma del CCII a vostro parere, dal momento che la liquidazione giudiziale della società non appare praticabile (la società è stata cancellata da oltre un anno e risulta anche non fallibile per la presenza di debiti inferiori alla soglia dei 500mila euro), così come la liquidazione controllata (in quanto limitata ai soli debiti personali?)?
Prima della vostra risposta pensavo che l'unica alternativa praticabile fosse, appunto, una liquidazione controllata proposta dal debitore sia in qualità di consumatore per i debiti personali che in qualità di socio cessato illimitatamente responsabile per i debiti imprenditoriali riferiti alla società cessata. A ciò si aggiunga il dettaglio che la società è cessata per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e che il socio cessato in predicato è l'unico superstite.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/09/2022 19:29RE: RE: RE: Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno
Nella risposta che precede, forse ci siamo espressi male, ma non abbiamo escluso l'accesso del socio accomandatario alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII, ma abbiamo detto che tale procedura non può essere limitata ai debiti personali in quanto il socio accomandatario risponde illimitatamente dei debiti sociali, anche se la società è estinta; pertanto la liquidazione dei suoi beni personali deve essere destinata ai creditori sia sociali che personali.
Non è possibile una scissione della posizione del debitore quale consumatore per i debiti personali, che presenta un piano del consumatore, e quale socio accomandatario che accede alla liquidazione controllata per i debiti sociali, in quanto entrambe le categorie di obbligazioni fanno capo alla medesima persona fisica che ne risponde con il suo unico e intero patrimonio.
Zucchetti SG srl
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Dario Corradin
Dueville (VI)03/07/2025 12:25RE: Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno
buongiorno, nel caso di socio si SAS dichiarato fallito e seguito da chiusura di procedura fallimentare (dopo 12 mesi scaduto termine per esdebitazione) possiamo procedere con procedura di liquidazione controllata per il socio (compresi debiti sociali insoddisfatti dal fallimento) ? ci sono eventuali tempistiche da rispettare? grazie molte -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/07/2025 11:19RE: RE: Liquidazione controllata del socio accomandatario di società non fallibile cancellata da oltre un anno
Teoricamente non vi sono ostacoli per il socio in questione a presentare, quando lo ritiene opportuno, domanda di apertura della liquidazione controllata, posto che il fallimento in cui è stato coinvolto come socio accomandatario della sas di cui faceva parte è stata chiuso e che il socio non ha chiesto l'esdebitazione di cui all'art. 142 l. fall..
Dal punto di vista pratico, in primo luogo il socio in questione continua rispondere anche dei debiti sociali non pagati per i motivi detti nelle precedenti risposte; inoltre visto che detto socio è stato già assoggettato a fallimento, per cui i suoi beni dovrebbero essere stati liquidati, si tratta di individuare quali beni o quali utilità offre ai creditori nella liquidazione controllata (interviene un terzo? Mette a disposizione parte delle sue retribuzioni? Ha ancora beni residui non liquidati? Ecc.). Ciò anche perché, a norma dell'ult. parte del comma 3 dell'art. 268 CCII, "Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie". Ovviamente lo scopo del ricorso alla liquidazione controllata è ottenere l'esdebitazione, per cui deve anche controllare che ne ricorrono le condizioni nel senso che "L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
In ogni caso, in mancanza di attivo o di altre utilità da offrire, il socio potrebbe fare ricorso all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all'art. 283.
Zucchetti SG srl
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